Trib. Massa, sentenza 18/10/2024, n. 598
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1216/2021 R.G.A.C. promossa da:
CO.GE.MAR s.r.l. (c.f. 00236740452) in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante Gianfranco Giusti e del liquidatore giudiziale dott.
Simone Guido Pelliccia (c.f. [...]), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Erika Del Nero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Carrara, via Carriona n. 201 (MS);
attrice nei confronti di
INTESA SANPAOLO S.P.A. (00799960158), in persona del legale rappresentante
Ciro Manzo, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Cattani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Lucca Viale Carducci n. 385;
convenuto
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in atti.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Co.Ge.Mar s.r.l. rappresentava che: 1) in data 7.1.2003 aveva sottoscritto su modulo predisposto da Banca SA BCI Spa, filiale di Carrara, la proposta di apertura del rapporto di conto corrente di corrispondenza n.
21491691389 (successivamente numerato 21491690177) che, tuttavia, non era stata accettata per iscritto dalla banca;
2) la società Co.Ge.Mar S.r.l. aveva intrattenuto con pagina 1 di 42
l'istituto di credito un rapporto di conto corrente sul quale venivano regolate diverse linee di credito, come risultante dalla comunicazione datata 21.5.2009, per complessivi €
75.000,00;
3) in realtà, dalla lettura degli estratti conti bancari, poteva desumersi come, già dall'apertura del rapporto di conto corrente, il conto risultava affidato;
4) in data
13.05.2014 il rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 21491690177 era stato definitivamente chiuso;
5) il Liquidatore giudiziale della società Co.ge.mar., in data
11.06.2016, aveva invitato ad SA SA S.p.A. una richiesta di copia di una serie di documenti relativi al predetto rapporto di conto corrente ex art. 119 comma 4 T.U.B;
6) mediante comunicazione, recante data 5.08.2016, l'Ufficio Recupero Crediti aveva trasmesso “quanto reperito negli archivi della Banca” che, tuttavia, non comprendeva il contratto originario di apertura di credito, ancorché disciplinato per relationem nella proposta del 7.1.2003 all'art. 12) per cui nulla si poteva conoscere circa la determinazione originaria dell'affidamento e dei relativi tassi;
7) difatti, i tassi debitori applicati in concreto, come desumibile dagli estratti conto scalari (a partire dal gennaio
2005 pari a 7,875% e 9,875%) erano ben superiori al tasso debitore indicato nel documento 7.1.2003;
8) inoltre, sebbene i tassi a debito venivano variati con cadenza trimestrale, non era stata prodotta alcuna comunicazione relativa alla variazione delle condizioni economiche;
9) nella lettera di apertura del c/c del 7.1.2003 non risultava indicata alcuna periodicità della capitalizzazione trimestrale applicata al rapporto di specie, né alcuna pattuizione circa la pari reciprocità della capitalizzazione tra interessi debitori e creditori;
10) parimenti, non risultava essere indicato il TAEG, ovvero il
“…valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione…”, in concomitanza alla variazione del tasso applicato;
11) il perito di parte, dott. Dessì, con propria relazione scritta, aveva quantificato in complessivi € 83.418,09 la somma illegittimamente percepita dalla banca per effetto degli addebiti illegittimi operati dalla stessa sul conto corrente n. 11867480;
12) in data 16.07.2020 parte attrice aveva avviato nei confronti della banca convenuta il procedimento di mediazione n. 128/2020 avanti
l'Organismo di Mediazione presso gli Avvocati di Massa Carrara che, tuttavia, si era concluso con verbale negativo stante la contrarietà della Banca alla prosecuzione della pagina 2 di 42
procedura di mediazione;
13) in diritto, la sentenza 4.11.2004 n. 21095 Cass. S.U. stabiliva la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sul c/c data
l'inesistenza di un uso normativo tale da consentire la deroga all'art. 1283 c.c.;
14) in tal senso, la società correntista aveva il diritto di ottenere la eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e di quelli prodotti dalla capitalizzazione stessa;
15) nel caso di specie, il contratto, pur successivo all'entrata in vigore della Delibera CICR 9.2.2000, che aveva riconosciuto la legittimità delle pattuizioni di capitalizzazione trimestrale successivamente stipulate a condizione che fosse rispettata la pari periodicità tra interessi debitori e creditori, non conteneva alcuna pattuizione scritta in tal senso;
16) invero, nella lettera di apertura del c/c del 2003, alla clausola “Prendiamo atto che la contabilizzazione degli interessi creditori e debitori avviene con periodo di capitalizzazione [……]” non risultava indicata alcuna periodicità bensì
l'espressione “NON SIGNIFICATIVO”;
17) in tal senso, la capitalizzazione degli interessi debitori applicata dalla banca doveva essere esclusa per tutta la durata del rapporto, a fronte della violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c. e dell'art. 120 TUB;
18) la banca aveva applicato, altresì, la commissione di massimo scoperto (CMS) la commissione per la messa a disposizione fondi (CDF) e la commissione di istruttoria veloce (CIV), pur in assenza di espressa pattuizione scritta;
19) le parti, nel contratto di apertura del c/c, avevano fissato la commissione di massimo scoperto nella percentuale trimestrale del 0,75%;
20) la CMS non era stata applicata sulla parte eccedente il fido o sulla parte di fido non utilizzata, bensì sulla più alta (ed integrale) somma a debito del periodo, per cui si sostanziava in un interesse aggiuntivo gravante sull'apertura di credito;
21) la CMS e le altre commissioni erano da ritenersi configurare oneri aggiuntivi al pari di un maggior interesse occulto e, come tali, utilizzabili nel conteggio dell'anatocismo;
22) parimenti illegittimi in quanto nulli risultavano gli interessi extra fido, stante la mancata pattuizione per iscritto del Tasso Annuo Effettivo in presenza di capitalizzazione infra-annuale degli interessi, in violazione dell'art. 117 TUB;
23) gli interessi debitori ultralegali erano nulli, non sussistendo alcuna pattuizione scritta del tasso di interesse debitore applicato unilateralmente negli estratti conto;
24) l'art. 1284 pagina 3 di 42
c.c. c. 3 e l'art. 117 TUB richiedevano, difatti, la forma scritta ad substantiam per la pattuizione convenzionale di un tasso di interesse superiore a quello legale e stabilivano la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del tasso di interesse;
25) i tassi dovevano essere rideterminati con applicazione del tasso di interesse tempo per tempo vigente nel corso del rapporto, a norma dell'art. 1284 c.c., ovvero il tasso di interesse sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB;
26) rimaneva ferma, in ogni caso, la nullità dei tassi qualora dette variazioni avessero comportato un superamento del tasso soglia di usura (usura originaria) con conseguente loro integrale azzeramento;
27) dagli estratti conto era emerso che la banca aveva unilateralmente modificato le condizioni applicate sul c/c oggetto di causa variando il tasso debitore, il tasso per interesse di mora, la CMS, la valuta di accredito dei bonifici in conto corrente, di versamenti assegni, di addebito bonifici su conto;
28) l'illegittimo esercizio dello jus variandi comportava l'applicazione dell'art. 118 comma 3 TUB secondo cui “le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se sfavorevoli per il cliente”, per cui doveva procedersi all'eliminazione delle stesse;
29) tali variazioni, inoltre, erano peggiorative per la società correntista in quanto apportavano sistematicamente un aumento di costi e di commissioni a suo carico ed un aumento della remunerazione per la banca;
30) ancora, le valute delle singole operazioni dovevano essere determinate facendo riferimento alle date in cui la banca rispettivamente perdeva o acquistava la disponibilità del denaro, con conseguente illegittimità e/o inefficacia degli interessi ultralegali calcolati dalla banca sulla differenza in cd giorni-banca tra la data in cui venivano effettuate le singole operazioni e la data delle rispettive valute;
31) la valuta di una operazione registrata in conto corrente, difatti, era il giorno a partire dal quale la somma corrispondente diveniva fruttifera e determinava interessi e la stessa doveva coincidere con la data dell'operazione;
32) al contrario, la banca utilizzava una valuta fittizia, che risultava dall'aggiunta o dalla sottrazione di un certo numero di giorni alla valuta effettiva, creando delle poste contabili virtuali che comportavano l'addebito di ulteriori interessi debitori, i quali andavano ad aumentare in maniera consistente sia il massimo scoperto trimestrale (su pagina 4 di 42
cui la banca applicava la CMS) sia il saldo debitore trimestrale del c/c su cui la banca applicava la capitalizzazione degli interessi;
33) da ultimo, le spese di tenuta e chiusura periodica del c/c non erano determinate nel contratto di apertura del c/c, come prescritto dal 2 comma dell'art. 117 TUB, per cui il loro addebito era nullo. A fronte di tutto quanto sopra dedotto, parte attrice domandava al Tribunale adito di volere: “-
Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicata capitalizzazione degli interessi a debito, prodotti sul rapporto oggetto di causa per tutti il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, per inefficacia ed inapplicabilità della stessa in difetto di pattuizione scritta, la illegittimità dell'addebito di commissioni di massimo scoperto e di ogni altra commissione successiva per difetto di idonea pattuizione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1216/2021 R.G.A.C. promossa da:
CO.GE.MAR s.r.l. (c.f. 00236740452) in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante Gianfranco Giusti e del liquidatore giudiziale dott.
Simone Guido Pelliccia (c.f. [...]), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Erika Del Nero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Carrara, via Carriona n. 201 (MS);
attrice nei confronti di
INTESA SANPAOLO S.P.A. (00799960158), in persona del legale rappresentante
Ciro Manzo, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Cattani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Lucca Viale Carducci n. 385;
convenuto
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in atti.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Co.Ge.Mar s.r.l. rappresentava che: 1) in data 7.1.2003 aveva sottoscritto su modulo predisposto da Banca SA BCI Spa, filiale di Carrara, la proposta di apertura del rapporto di conto corrente di corrispondenza n.
21491691389 (successivamente numerato 21491690177) che, tuttavia, non era stata accettata per iscritto dalla banca;
2) la società Co.Ge.Mar S.r.l. aveva intrattenuto con pagina 1 di 42
l'istituto di credito un rapporto di conto corrente sul quale venivano regolate diverse linee di credito, come risultante dalla comunicazione datata 21.5.2009, per complessivi €
75.000,00;
3) in realtà, dalla lettura degli estratti conti bancari, poteva desumersi come, già dall'apertura del rapporto di conto corrente, il conto risultava affidato;
4) in data
13.05.2014 il rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 21491690177 era stato definitivamente chiuso;
5) il Liquidatore giudiziale della società Co.ge.mar., in data
11.06.2016, aveva invitato ad SA SA S.p.A. una richiesta di copia di una serie di documenti relativi al predetto rapporto di conto corrente ex art. 119 comma 4 T.U.B;
6) mediante comunicazione, recante data 5.08.2016, l'Ufficio Recupero Crediti aveva trasmesso “quanto reperito negli archivi della Banca” che, tuttavia, non comprendeva il contratto originario di apertura di credito, ancorché disciplinato per relationem nella proposta del 7.1.2003 all'art. 12) per cui nulla si poteva conoscere circa la determinazione originaria dell'affidamento e dei relativi tassi;
7) difatti, i tassi debitori applicati in concreto, come desumibile dagli estratti conto scalari (a partire dal gennaio
2005 pari a 7,875% e 9,875%) erano ben superiori al tasso debitore indicato nel documento 7.1.2003;
8) inoltre, sebbene i tassi a debito venivano variati con cadenza trimestrale, non era stata prodotta alcuna comunicazione relativa alla variazione delle condizioni economiche;
9) nella lettera di apertura del c/c del 7.1.2003 non risultava indicata alcuna periodicità della capitalizzazione trimestrale applicata al rapporto di specie, né alcuna pattuizione circa la pari reciprocità della capitalizzazione tra interessi debitori e creditori;
10) parimenti, non risultava essere indicato il TAEG, ovvero il
“…valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione…”, in concomitanza alla variazione del tasso applicato;
11) il perito di parte, dott. Dessì, con propria relazione scritta, aveva quantificato in complessivi € 83.418,09 la somma illegittimamente percepita dalla banca per effetto degli addebiti illegittimi operati dalla stessa sul conto corrente n. 11867480;
12) in data 16.07.2020 parte attrice aveva avviato nei confronti della banca convenuta il procedimento di mediazione n. 128/2020 avanti
l'Organismo di Mediazione presso gli Avvocati di Massa Carrara che, tuttavia, si era concluso con verbale negativo stante la contrarietà della Banca alla prosecuzione della pagina 2 di 42
procedura di mediazione;
13) in diritto, la sentenza 4.11.2004 n. 21095 Cass. S.U. stabiliva la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sul c/c data
l'inesistenza di un uso normativo tale da consentire la deroga all'art. 1283 c.c.;
14) in tal senso, la società correntista aveva il diritto di ottenere la eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e di quelli prodotti dalla capitalizzazione stessa;
15) nel caso di specie, il contratto, pur successivo all'entrata in vigore della Delibera CICR 9.2.2000, che aveva riconosciuto la legittimità delle pattuizioni di capitalizzazione trimestrale successivamente stipulate a condizione che fosse rispettata la pari periodicità tra interessi debitori e creditori, non conteneva alcuna pattuizione scritta in tal senso;
16) invero, nella lettera di apertura del c/c del 2003, alla clausola “Prendiamo atto che la contabilizzazione degli interessi creditori e debitori avviene con periodo di capitalizzazione [……]” non risultava indicata alcuna periodicità bensì
l'espressione “NON SIGNIFICATIVO”;
17) in tal senso, la capitalizzazione degli interessi debitori applicata dalla banca doveva essere esclusa per tutta la durata del rapporto, a fronte della violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c. e dell'art. 120 TUB;
18) la banca aveva applicato, altresì, la commissione di massimo scoperto (CMS) la commissione per la messa a disposizione fondi (CDF) e la commissione di istruttoria veloce (CIV), pur in assenza di espressa pattuizione scritta;
19) le parti, nel contratto di apertura del c/c, avevano fissato la commissione di massimo scoperto nella percentuale trimestrale del 0,75%;
20) la CMS non era stata applicata sulla parte eccedente il fido o sulla parte di fido non utilizzata, bensì sulla più alta (ed integrale) somma a debito del periodo, per cui si sostanziava in un interesse aggiuntivo gravante sull'apertura di credito;
21) la CMS e le altre commissioni erano da ritenersi configurare oneri aggiuntivi al pari di un maggior interesse occulto e, come tali, utilizzabili nel conteggio dell'anatocismo;
22) parimenti illegittimi in quanto nulli risultavano gli interessi extra fido, stante la mancata pattuizione per iscritto del Tasso Annuo Effettivo in presenza di capitalizzazione infra-annuale degli interessi, in violazione dell'art. 117 TUB;
23) gli interessi debitori ultralegali erano nulli, non sussistendo alcuna pattuizione scritta del tasso di interesse debitore applicato unilateralmente negli estratti conto;
24) l'art. 1284 pagina 3 di 42
c.c. c. 3 e l'art. 117 TUB richiedevano, difatti, la forma scritta ad substantiam per la pattuizione convenzionale di un tasso di interesse superiore a quello legale e stabilivano la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del tasso di interesse;
25) i tassi dovevano essere rideterminati con applicazione del tasso di interesse tempo per tempo vigente nel corso del rapporto, a norma dell'art. 1284 c.c., ovvero il tasso di interesse sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB;
26) rimaneva ferma, in ogni caso, la nullità dei tassi qualora dette variazioni avessero comportato un superamento del tasso soglia di usura (usura originaria) con conseguente loro integrale azzeramento;
27) dagli estratti conto era emerso che la banca aveva unilateralmente modificato le condizioni applicate sul c/c oggetto di causa variando il tasso debitore, il tasso per interesse di mora, la CMS, la valuta di accredito dei bonifici in conto corrente, di versamenti assegni, di addebito bonifici su conto;
28) l'illegittimo esercizio dello jus variandi comportava l'applicazione dell'art. 118 comma 3 TUB secondo cui “le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se sfavorevoli per il cliente”, per cui doveva procedersi all'eliminazione delle stesse;
29) tali variazioni, inoltre, erano peggiorative per la società correntista in quanto apportavano sistematicamente un aumento di costi e di commissioni a suo carico ed un aumento della remunerazione per la banca;
30) ancora, le valute delle singole operazioni dovevano essere determinate facendo riferimento alle date in cui la banca rispettivamente perdeva o acquistava la disponibilità del denaro, con conseguente illegittimità e/o inefficacia degli interessi ultralegali calcolati dalla banca sulla differenza in cd giorni-banca tra la data in cui venivano effettuate le singole operazioni e la data delle rispettive valute;
31) la valuta di una operazione registrata in conto corrente, difatti, era il giorno a partire dal quale la somma corrispondente diveniva fruttifera e determinava interessi e la stessa doveva coincidere con la data dell'operazione;
32) al contrario, la banca utilizzava una valuta fittizia, che risultava dall'aggiunta o dalla sottrazione di un certo numero di giorni alla valuta effettiva, creando delle poste contabili virtuali che comportavano l'addebito di ulteriori interessi debitori, i quali andavano ad aumentare in maniera consistente sia il massimo scoperto trimestrale (su pagina 4 di 42
cui la banca applicava la CMS) sia il saldo debitore trimestrale del c/c su cui la banca applicava la capitalizzazione degli interessi;
33) da ultimo, le spese di tenuta e chiusura periodica del c/c non erano determinate nel contratto di apertura del c/c, come prescritto dal 2 comma dell'art. 117 TUB, per cui il loro addebito era nullo. A fronte di tutto quanto sopra dedotto, parte attrice domandava al Tribunale adito di volere: “-
Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicata capitalizzazione degli interessi a debito, prodotti sul rapporto oggetto di causa per tutti il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, per inefficacia ed inapplicabilità della stessa in difetto di pattuizione scritta, la illegittimità dell'addebito di commissioni di massimo scoperto e di ogni altra commissione successiva per difetto di idonea pattuizione
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