Trib. Salerno, sentenza 09/01/2025, n. 86

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 09/01/2025, n. 86
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 86
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 8167/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda Unità Operativa
In persona del Giudice Unico monocratico dott.sa MA Stefania Picece ha emesso la
seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 8167 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle
parti nel termine assegnato del 16.09.2024.
TRA
D'IO IA (C.F. [...]), nata il [...] a [...]
Inferiore (SA) e residente in Angri (SA) alla via Del Monte, rappresentata e difesa,
giusta procura allegata all'atto introduttivo, dagli avv.ti Antonello Matrone e Marika
Matrone e con loro elettivamente domiciliata presso in Sant'Egidio del Monte Albino
(SA) alla via Tortora n.28.
ATTRICE
E
pagina 1 di 17 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO.RR. SAN OV DI DIO
E GI D'GO (P.I. 03020860650), in persona del Direttore Generale p.t.,
con sede in via S. Leonardo, Salerno, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eva Anzalone e
Annarita Colantuono, e in uno alla stessa elettivamente domiciliata, presso l'Ufficio
Avvocatura - Funzione Affari Legali - dell'Azienda Ospedaliera Universitaria OO.RR.
San NN di DI e GI D'GO di Salerno sita in Salerno alla Via S. Leonardo, giusta mandato in calce all'atto introduttivo, in esecuzione della deliberazione del
Direttore Generale.
CONVENUTA
OGGETTO
Azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità professionale medica.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 30/09/2020, MA D'SI conveniva in
giudizio l'A.O.U. OO. RR. S. NN di DI e GI D'GO innanzi al Tribunale di Salerno affinché venisse dichiarata responsabile dei danni da essa patiti a seguito dell'intervento chirurgico di colecistectomia in laparoscopia praticato in data 25/11/2019
e per l'effetto venisse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dall'evento lesivo e quantificati in Euro 191.951,00, oltre interessi
a decorrere dall'evento fino all'effettivo soddisfo, nonché di quanto dovuto dall'azienda convenuta ai sensi dell'art. 96, co. III° c.p.c., con il pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, con distrazione.
In particolare, l'attrice assumeva che, nel corso dell'intervento di colecistectomia programmato in via laparoscopica, emergevano delle difficoltà nell'asportazione della colecisti stante le aderenze presenti sul fondo della stessa, tali per cui sarebbe stato pagina 2 di 17
opportuno completare l'intervento convertendolo in laparotomico;
tuttavia, il chirurgo proseguiva in laparoscopia provocando una lesione di un ramo dell'arteria epatica, con
conseguente perdita di ingente quantità di sangue.
In data 27/11/2019, nella medesima struttura ospedaliera, i sanitari disponevano che la paziente si sottoponesse a risonanza magnetica dell'addome superiore per colangio-RM, grazie alla quale si comprendeva che durante l'intervento oltre al ramo dell'arteria epatica veniva lesionato anche l'albero biliare, ciò confermato anche dalla ERCP eseguita presso l'Ospedale “Fucito” di Mercato San Severino in data 29/11/2019.
Seguiva un immediato trasferimento presso il Reparto CEB Trapianto di Fegato dell'A.O.R.N. “A. Cardarelli” di Napoli dove, confermata la lesione delle vie biliari, la
paziente veniva sottoposta in data 02/12/2019 ad un intervento chirurgico laparotomico
di anastomosi fra dotto epatico e intestino, anastomosi intestinale tenue – tenue,
colangiografia intraoperatoria, lisi laparoscopica di adesioni peritoneali.
Nel corso di detto intervento, i sanitari del Cardarelli accertavano la lesione del
coledoco, di un dotto epatico sezionato alla convergenza della via biliare e di un ramo dell'arteria epatica e provvedevano alla riparazione della lesione cagionata nel corso del
primo intervento.
Veniva conferito incarico al dott. Angelo Rizzo, in qualità di medico chirurgo specialista
in medicina legale e delle assicurazioni, di esprimere un parere medico sulla vicenda e sull'operato dei sanitari dell'Ospedale San NN di DI e GI d'GO. Questi relazionava accertando un caso di malpractice sanitaria: i medici, con una condotta
imperita, imprudente e negligente cagionavano le lesioni patite dall'attrice, che necessitava la sottoposizione ad un ulteriore intervento chirurgico, non idoneo a
ripristinare la sua omeostasi, stante la permanenza di una evidente cicatrice addominale, pagina 3 di 17
di forti dolori addominali nonché di aderenze viscero-parietali e viscero-viscerali post- operatorie della cavità peritoneale. Questo risultato sarebbe stato evitato se l'intervento
del 25/11/2019 fosse stato praticato nel rispetto delle linee guida vigenti, convertendolo
così in laparotomico.
L'attrice inviava formale atto di costituzione in mora per il risarcimento dei danni cagionati dalla condotta dei sanitari all'A.O.U. S. NN di DI e GI d'GO, con cui si chiedeva anche l'indicazione degli estremi della polizza assicurativa. La richiesta rimaneva inevasa, pertanto si provvedeva ad attivare il procedimento di
mediazione, condizione di procedibilità nelle controversie concernenti responsabilità
medica, il cui primo incontro in data 8/10/2020 si concludeva con esito negativo per
mancata comparizione del convenuto ospedale, senza giustificato motivo.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 08/02/2021 si costituiva in giudizio
l'Azienda Ospedaliera Universitaria OO.RR. San NN di DI e GI D'GO,
contestando integralmente le avverse pretese e sottolineando il rispetto delle leges artes sia nella gestione dell'intervento che nel trattamento clinico, concludeva quindi chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare che alcuna responsabilità ex art 1218 cc
e 1228 cc era ascrivibile all'Azienda Ospedaliera e al personale medico, per l'effetto chiedeva il rigetto integrale della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite. .
L'ASL Salerno chiedeva di autorizzarsi la chiamata in causa di AmTrust Assicurazioni
s.p.a. per essere manlevata da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole derivante
dalla dichiarazione di responsabilità civile.
Celebratasi l'udienza di prima trattazione, il giudice in data 29/06/2021 concedeva i termini di cui all'art 183, sesto comma cpc e rinviava all'udienza del 28/06/2022.
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A scioglimento della riserva assunta in tale sede, il giudice in data 18/07/2022 disponeva
l'espletamento della CTU, nominando i dott. ri Guido Sciaudone e Giuseppe Consalvo e fissava udienza in data 10/10/2022 per il conferimento dell'incarico, la relazione peritale veniva depositata in data 06/03/2023.
La causa veniva trattenuta in decisione in data 18/09/2024 con concessione dei termini
di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
In ordine alla configurazione della responsabilità in capo alla struttura ospedaliera
presso la quale fu sottoposto ad intervento chirurgico MA D'SI, nonché
relativamente ai generali principi di diritto da applicarsi nel caso di specie, si osserva che la Cassazione ha costantemente inquadrato la responsabilità dell'ente ospedaliero come responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale,
ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un
contratto: cd. contratto di spedalità (v. per es. Cass. n. 5939/1993;
Cass. n. 4152/1995;

Cass. n. 7336/1998;
Cass. n. 589/1999;
Cass. n. 3492/2002;
Cass. n. 11316/2003;
Cass.
n. 10297/2004, Cass. n. 9085/2006).
A fondamento di detta responsabilità contrattuale, parte della giurisprudenza più
risalente individuava un contratto avente il medesimo contenuto di quello stipulato con il professionista, pertanto un contratto d'opera professionale, con conseguente applicabilità del relativo regime (specialiter l'art. 2236 CC).
Tale impostazione appariva, tuttavia, imprecisa (non ricorrendo in tale fattispecie il requisito della personalità proprio del contratto d'opera intellettuale) e comunque
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insufficiente a fotografare il complesso delle prestazioni alle quali è tenuta la struttura
sanitaria per effetto del contratto con il paziente.
Ecco perché appare preferibile l'orientamento più recente della giurisprudenza (già in nuce in Cass., Sez. Un., n. 9556/2002), che pone a fondamento della responsabilità della
struttura sanitaria la figura del contratto atipico c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria.
Si è, in particolare, affermato che “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei
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