Trib. Potenza, sentenza 09/01/2024, n. 38

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Potenza, sentenza 09/01/2024, n. 38
Giurisdizione : Trib. Potenza
Numero : 38
Data del deposito : 9 gennaio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa L T Presidente rel. est. dott.ssa R M Giudice dott.ssa A T Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1615/17 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio dell'avv. Parte_1
G S che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
17.03.2023.
Ricorrente
E
elett.te dom.to in Potenza presso lo Controparte_1 studio dell'avv. T C che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
07.05.2020.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria Oggetto: scioglimento del matrimonio civile – domande accessorie.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per
l'udienza del 14.06.2023, da intendersi qui integralmente richiamate
e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 02.05.2017 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile in Bou Merdes (Tunisia) il 15.3.2013 con
e che con sentenza n. 2661/15 del 21.5.2015 Controparte_1 il Tribunale di Lecce ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi previste – ha dedotto che la convivenza non
è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato il mancato rispetto delle condizioni della separazione da parte del coniuge, con riferimento sia ai rapporti con essa ricorrente, caratterizzati da comportamenti ingiuriosi e aggressivi, sia alle modalità degli incontri con il figlio minore nato il Persona_1
06.01.2014, che avvengono in maniera non rispettosa delle esigenze di salute e di igiene del bambino e senza che siano consentiti contatti con la madre durante i periodi di permanenza con il padre, sia infine ai rapporti patrimoniali, avendo il omesso di corrispondere la CP_1 prescritta metà delle spese straordinarie per il figlio e, talvolta, anche il contributo di mantenimento mensile di € 150,00.
Ha chiesto pertanto che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio, con l'affidamento del bambino in via esclusiva ad essa ricorrente,
l'imposizione a carico del padre del contributo di mantenimento per il figlio di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, la regolamentazione degli incontri tra padre e figlio con esclusione di qualsiasi pernottamento e facendo sempre salve le esigenze e lo stato di salute del minore.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il Controparte_1 quale ha contestato quanto dedotto dalla controparte in merito ai suoi rapporti con il figlio evidenziando il suo profondo affetto Per_1 per il bambino, l'attenzione per le sue esigenze e il desiderio di
svolgere appieno il proprio ruolo di padre, peraltro continuamente ostacolato dal comportamento ostruzionistico della ricorrente e dei familiari di lei, anche in violazione delle condizioni della separazione
e comunque tendente ad escludere la figura paterna dalla vita del minore.
Ha chiesto pertanto che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio, con l'affidamento del bambino in via esclusiva ad esso resistente, la prescrizione di un assegno di mantenimento a carico della madre di
€ 350,00 mensili oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%, la regolamentazione degli incontri tra madre e figlio.
All'esito dell'udienza presidenziale del 29.06.2017 è stato disposto
l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso la madre;
è stato determinato in €
200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, il contributo del padre al mantenimento del bambino;
è stato predisposto il programma degli incontri e della frequentazione tra padre e figlio con il coinvolgimento degli operatori del Servizio Sociale del Comune di
Potenza;
è stato prescritto ai coniugi di effettuare un percorso di supporto psicologico individuale e di mediazione familiare per la costruttiva gestione del disagio personale e familiare e per addivenire al ripristino di equilibrate relazioni tra loro;
è stato dato mandato al
Servizio Sociale del Comune di Potenza di trasmettere relazioni almeno trimestrali sulle condotte dei coniugi in relazione all'affidamento, collocazione e frequentazione del minore, nonché sui risultati del percorso psicologico individuale e di quello di mediazione familiare, indi la causa è stata rimessa in istruttoria con la prescritta comunicazione al P.M.
Con ordinanza del 09.03.2018, a seguito di reclamo da parte di
[...]
la Corte di Appello di Potenza ha modificato le CP_1 modalità di frequentazione tra il padre e il figlio, introducendo la possibilità per il reclamante di tenere con sé il bambino, a fine settimana alterni, dalle 13,00 del sabato alle 20,00 della domenica,
e ha ridotto ad € 180,00 il contributo mensile ordinario del padre al mantenimento del minore.
Depositate le memorie integrative, acquisita la documentazione prodotta e le relazioni periodiche del Servizio Sociale, ammessa la prova testimoniale chiesta dalle parti, con provvedimento d'urgenza del 26.04.2018, poi confermato con ordinanza del 14.06.2018, il figlio minore è stato affidato in via esclusiva alla madre ed è stato sospeso il diritto di frequentazione del bambino da parte del padre, per averlo questi sottratto e condotto con sé in Tunisia.
Parzialmente espletata la prova testimoniale, conclusa la vicenda della sottrazione del minore con il rientro del bambino in Italia presso
l'abitazione della madre e la pronuncia nei confronti di
[...] di sentenza ex art. 444 c.p.p. di applicazione della CP_1 pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 574 bis c.p.
(pena sospesa), con ricorso del 17.05.2019 - che ha aperto il subprocedimento n. 1615-3/2017 - il Procuratore della Repubblica in sede ha chiesto pronunciarsi la decadenza del dalla CP_1 responsabilità genitoriale, in dipendenza della predetta sottrazione.
Nel procedimento si sono costituiti e la curatrice Parte_1 speciale del minore, che hanno aderito alla domanda del P.M., e
, che ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Frattanto, nel procedimento principale, all'udienza del 26.04.2019 la difesa della ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio con riserva di tutte le altre statuizioni. La difesa del resistente e il P.M. hanno dichiarato di non opporsi.
Con sentenza non definitiva n. 65/2020 del 20.01.2020 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti
e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per il prosieguo della prova testimoniale già ammessa.
Nelle more, il subprocedimento de potestate è stato istruito mediante
l'acquisizione della documentazione prodotta e l'espletamento di CTU
psicodiagnostica ed è stato definito con ordinanza del 10.02.2021, con la quale il Tribunale – ritenuta non rispondente al superiore interesse del minore la chiesta pronuncia di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale - ha rigettato tale istanza.
Nel procedimento principale, su istanza del resistente e sentite le parti, con ordinanza del 30.04.2021 è stata disposta la ripresa degli incontri tra padre e figlio, in forma protetta, per il tramite e alla presenza degli operatori del Servizio Sociale di Potenza, per due giorni alla settimana e per almeno due ore al giorno, secondo il calendario da predisporsi da parte del medesimo Servizio. È stato altresì previsto un contatto telefonico quotidiano con il minore, anche in videochiamata e senza interferenze da parte della madre o di altri, in orario compreso tra le 19,00 e le 20,00.
Con la medesima ordinanza entrambi i genitori sono stati ammoniti
a rispettare rigorosamente i giorni e gli orari stabiliti dal Servizio
Sociale, derogabili solo in via eccezionale ed esclusivamente per serie ragioni di salute del minore, adeguatamente documentate e previamente comunicate dalla madre al padre;
ad evitare di esprimere giudizi negativi sull'altro genitore in presenza del bambino;
ad evitare litigi e discussioni in presenza del minore;
a garantire la figura dell'altro genitore, al fine di non creare disorientamento e squilibrio nel minore.
Nelle more dell'istruttoria, numerosi sono stati i ricorsi e le istanze proposti dall'una e dall'altra parte, inizialmente soprattutto dal resistente per denunciare inadempimenti della ricorrente alle prescrizioni del Tribunale sulla frequentazione tra il padre e il figlio.
Numerose sono state anche le relazioni del Servizio Sociale di
Potenza, che fin dall'inizio ha spesso segnalato la mancata partecipazione del bambino agli incontri con il padre, ai quali non veniva condotto dalla madre.
A seguito delle relazioni del 23.09.2021, 20.10.2021 e 28.10.2021, con ordinanza del 28.10.2021 il Giudice – preso atto delle ripetute
segnalazioni, da parte del Servizio, delle inadempienze della ricorrente nel condurre il bambino agli incontri con il padre e nel favorirne la serenità in occasione degli incontri stessi;
preso atto altresì della proposta degli operatori di modificare la collocazione abitativa prevalente del minore, alloggiandolo presso una comunità di tipo familiare per consentire un'effettiva e proficua ripresa dei rapporti con il genitore – ha confermato la collocazione abitativa del bambino presso la ricorrente, ammonendo quest'ultima al puntuale rispetto delle prescrizioni in punto di incontri padre-figlio, a sottrarre il minore all'influenza negativa esercitata da altri familiari materni rispetto ai suoi rapporti con il padre, a non permanere nelle vicinanze della sede del Servizio Sociale durante gli incontri tra il minore e il padre e ad impedire che vi permanessero altri familiari, a tranquillizzare il minore sulla sicurezza e la serenità della frequentazione con il padre, manifestandogli la propria approvazione al riguardo, a curare che ogni colloquio
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