Trib. Padova, sentenza 29/04/2024, n. 861

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 29/04/2024, n. 861
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 861
Data del deposito : 29 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 2494/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa A R,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con Atto di citazione in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 499/23 Ing.,
emesso dal Tribunale di Padova in data 18/02/23, depositato il 20/02/23 e notificato in data 27/02/23,
nel procedimento n. 742/2023 R.G., da:
, con il patrocinio dell'avv. SCIRO LUCA VALERIO Parte_1
attore opponente
contro
, con il patrocinio dell'avv. SPADATI GIOVANNI;
CP_1
convenuta opposta

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in
data 21/11/2023 per e 24/11/2023 per . Parte_1 CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 9
Con atto di citazione depositato il 07/04/2023 e ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 499/23 Ing., emesso dal Tribunale di Padova in data
18/02/2023 e depositato il 20/02/2023, nell'ambito del procedimento n. 742/2023 R.G.
A seguito di ricorso monitorio presentato dalla Sig.ra , figlia dell'odierno attore CP_1
opponente, con il decreto ingiuntivo n. 499/23 Ing. (742/23 R.G.), il Tribunale di Padova ingiungeva al
Sig. di pagare la somma di € 24.995,12, oltre interessi legali, per assegni di Parte_1
mantenimento della figlia, spese di mantenimento e polizza assicurativa, oltre competenze per €
567,00 e spese per € 146,00, spese generali, IVA e CPA.
Parte opponente, dopo aver premesso in fatto alcune circostanze ritenute rilevanti, tra cui la
diminuzione del proprio reddito, l'effettuazione di alcuni dei pagamenti contestati, l'assenza di
qualsivoglia rapporto con la figlia e la di lei attuale occupazione lavorativa stabile quale infermiera
professionale, proponeva, quindi, i seguenti motivi di opposizione:


1. Difetto di legittimazione attiva della sig.ra ad agire per il recupero delle CP_1
presunte somme non pagate per assegni di mantenimento, spese di mantenimento e polizza
assicurativa: infatti, sulla base della sentenza di divorzio n. 2627/2015 del Tribunale di Padova,
gli obblighi di mantenimento della figlia per l'odierno opponente graverebbero nei confronti
della Sig.ra , madre della stessa , e pertanto quest'ultima non Controparte_2 CP_1
sarebbe legittimata ad agire per il recupero delle somme in questione;



2. Eccezione di prescrizione, in quanto sarebbe trascorso il termine di legge per richiedere il
pagamento delle somme ad oggi ingiunte, quantomeno parzialmente;



3. Insussistenza della pretesa creditoria, in quanto le spese straordinarie documentate non
sarebbero state preventivamente concordate e, pertanto, dovrebbero restare a carico del
genitore che le ha sostenute;
quanto ai ratei della polizza assicurativa, poiché mancherebbe la
dimostrazione dell'esistenza della stessa polizza;
Chiedeva in ogni caso il rigetto di eventuale richiesta di provvisoria esecuzione al decreto
ingiuntivo opposto, atteso che la presente opposizione si presenterebbe di non facile soluzione.
Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
1) In via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva e conseguentemente revocarsi e/o
annullarsi il decreto ingiuntivo opposto;

pagina 2 di 9 2) Nel merito, per le ragioni indicate, revocarsi e/o annullarsi il Decreto Ingiuntivo n. 499/23 Ing. (742/23
R.G.), emesso dal Tribunale di Padova in data 18.02.23, depositato il 20.02.23 e notificato in data
27.02.23, con ogni conseguenza di legge;

3) In ogni caso, spese e competenze di lite interamente rifuse.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28/08/2023, si costituiva la sig.ra
, parte ricorrente nell'ambito dell'originario procedimento monitorio. La stessa CP_1
contestava i motivi di opposizione sotto diversi profili, in fatto e in diritto, evidenziando la correttezza
del decreto ingiuntivo opposto;
in particolare, rilevava, quanto al fatto:
- Che il padre, avrebbe un tenore di vita ben superiore a quello fiscalmente Parte_1
dichiarato, nonché disponibilità di molto denaro in contante. Pertanto, le dichiarazioni dei
redditi prodotte non darebbero contezza della sua reale disponibilità economica;

- Che il padre sarebbe sempre stato direttamente informato dalla Sig.ra (ex Controparte_2
coniuge e madre di , sul percorso degli studi di sulla sua laurea, sullo stato di CP_1 CP_1
salute, sul cambio di residenza e che, pur abitando molto vicino alla figlia, non le avrebbe mai
fatto visita;

- Che le somme richieste con decreto ingiuntivo riguarderebbero arretrati per spese straordinarie
fino al 31/12/2021, calcolate per la quota del 50% dovute dal padre e che, da allora, il sig.
non avrebbe più versato alcun assegno di mantenimento per la figlia né qualsiasi Parte_1
altra somma arretrata;

e, quanto al diritto:


1. Sul difetto di legittimazione attiva: la giurisprudenza avrebbe confermato da tempo la
sussistenza di una legittimazione concorrente tra genitore convivente e figlio/a maggiorenne ad
adire in via giudiziale per ottenere sia il rimborso delle spese straordinarie impagate che
dell'assegno mensile a titolo di mantenimento ordinario inadempiuto dall'altro genitore e,
conseguentemente, sia il genitore che la figlia maggiorenne sono titolari di un diritto jure proprio
alla pretesa: il primo in quanto titolare del diritto a ricevere le somme dell'altro genitore;
la
seconda in quanto titolare del diritto al mantenimento. Trattasi infatti di due diritti autonomi,
sebbene concorrenti, e non dello stesso diritto attribuito a più persone (Cass. Civ. n. 25300/2013;

Tribunale di Catania 03.04.2019);

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2. Sull'eccezione di prescrizione del credito: almeno con scadenza annuale la Sig.ra CP_2
, madre di avrebbe sempre richiesto e sollecitato i pagamenti di quanto ora
[...] CP_1
richiesto dalla convenuta opposta;
inoltre, si tratterebbe di crediti quasi esclusivamente relativi
a spese straordinarie, il cui diritto al rimborso si prescrive in dieci anni (prescrizione ordinaria
ex art. 2496 c.c.), non essendo le spese straordinarie considerate materia di alimenti periodici;

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