Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 64

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 64
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 64
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. RG 10387/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.10387/2020 R.G. promossa da:
B & P ENGINEERING s.r.l., p. iva 05353930877, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Fallica (c.f. [...]) e
Salvatore Antonino Milazzo (c.f. [...]), i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 095/854013, ovvero all'indirizzo di posta elettronica domiciliato salvatore.milazzo@pec.ordineavvocaticatania.it.
Opponente contro
STRANO S.p.A., c.f. e p. iva 00672150877, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Tambasco (c.f. [...]), elettivamente domiciliata in Catania, al n. 171 del Corso Italia, presso il suo studio.
Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 25.11.2024, che qui si intende richiamato, ed il procedimento è stato dunque posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2730/2023, emesso dal
Tribunale Civile di Catania il 5.7.2023 e notificato il 6.7.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 6249/2023, con cui è stato ordinato a B & P Engineering S.r.l. il pagamento della somma di
14.284,61, oltre interessi e spese legali del giudizio monitorio a favore di STRANO S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t..
Ciò, in virtù del credito a fronte delle seguenti fatture rimaste insolute, relative a fornitura di merci:
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Alla sorte capitale portata dalle sopraelencate fatture, da sommarsi l'importo di € 40,00 a titolo del risarcimento danno ai sensi dell'art. 6 co.2 D.Lgs 231/2002 e l'ulteriore somma di € 20,00 per spese di visura camerale.
Nell'atto di citazione, notificato in data 15.9.2023, l'opponente eccepiva l'errata intestazione delle fatture, dal momento che le forniture erano state effettuate nei confronti di altre società di cui US
TA era anche legale rappresentante, a garanzia delle quali la stessa società opponente aveva rilasciato in data 14.5.2018 una fidejussione.
Rilevava, inoltre, che la società opposta avrebbe dovuto rivolgersi prima al debitore principale
(beneficium excussionis) e solo dopo l'esito negativo rivolgersi alla società opponente.
Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis revocare il D.I. per cui è causa con la conseguente condanna della opposta alla rifusione di spese e compensi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio la società opposta Strano S.p.A. la quale contestava quanto eccepito dall'opponente, in particolare, rilevando la genericità dell'asserzione avversaria, dal momento che controparte non contestava né di aver acquistato la merce, di cui alle fatture azionate, né la relativa consegna, limitandosi a dire genericamente che le forniture sarebbero state eseguite nei confronti di altre società, non indicando quali.
Inoltre, a prova della falsità della difesa avversaria produceva la fideiussione (all.n.4) che TA
US (amministratore unico della B & P ENGINEERING s.r.l., come da visura prodotta) aveva rilasciato per le obbligazioni sorte in favore dell'odierna opponente, pertanto, non era quest'ultima ad aver rilasciato la fideiussione ma l'esatto contrario.
Evidenziava poi, che la merce era stata consegnata nell'unica sede della società opponente (visura in allegato n. 3).
Rilevava che il rapporto contrattuale intercorso con B & P Engineering S.r.l. fosse pienamente provato con la produzione delle fatture, dei relativi documenti di trasporto firmati e delle scritture contabili autenticate (in allegato).
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Chiedeva, infine, la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., stante il carattere temerario della lite.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” a codesto Ill.mo Tribunale Civile di Catania adito, contrariis reiectis, -in via preliminare concedere, ai sensi dell'art. 648, primo comma c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto atteso che l'opposizione non è fondata su alcuna prova scritta e che la stessa si palesa ictu oculi infondata e pretestuosa;
-nel merito ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la proposta opposizione per i motivi di cui sopra e tutte le relative domande e, considerato che sussistono i presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., confermare il decreto ingiuntivo n. 2730/2023, concesso dal Tribunale Civile di Catania il 05.07.2023 e contestualmente rigettare tutte le domande dell'attrice;
-in subordine, ed in
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