Trib. Teramo, sentenza 01/10/2024, n. 541
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Testo completo
R.G.N. 2134 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 01/10/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
DI RD AT (c.f. [...]) nato a [...] il
12.03.1973 e residente in Frazione Pizzicato 64042 Colledara (TE), rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Chiara Mestichelli del Foro di Rieti (c.f. MST CHR 70D69
H282G – p. iva 00917940579 - chiara.mestichelli@pecavvocatirieti.it) - la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica: chiara.mestichelli@pecavvocatirieti.it – e, unitamente al nominato difensore, elettivamente domiciliato in Rieti (02100) alla Via Garibaldi 264/E, presso e nello studio del predetto difensore
RICORRENTE
Contro
l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, CF 80078750587- PI
0212115001, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana
Mariotti, C.F. [...], procuratore per procura generale alle liti a rogito
Notaio Dottor Roberto Fantini di Fiumicino, Repertorio n. 37590 del 23.01.2023, elettivamente domiciliato, con il sottoscritto procuratore, presso la sede dell'Istituto, in
Teramo, C.so S. Giorgio nn.14/16, presso l'Ufficio legale della Sede provinciale dell'Istituto.
Indirizzo di posta elettronica: silvana.mariotti@inps.it;
indirizzo di posta elettronica certificata: avv.silvana.mariotti@postacert.inps.gov.it FAX: 0861336419
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “(I) (i) accertare e dichiarare l'inesistenza di obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS, in capo al ricorrente con riferimento all'anno contributivo 2016 (oggetto di avviso di pagamento Inps);
per l'effetto (ii) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o annullare l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata illegittimamente disposta da Inps nei confronti del ricorrente e comunicata con nota datata 18.11.2022, nonché i provvedimenti di calcolo d'ufficio dei contributi per l'anno 2016 e di cui alla rispettiva nota;
(iii) in subordine, accertare e dichiarare, per i motivi sopra addotti, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza, anche nel quantum debeatur (in applicazione della soglia di esenzione reddituale di legge - 5.000,00 euro - ovvero ricalcolando la contribuzione pretesa al netto della soglia di esenzione), ove occorra anche con pronuncia di annullamento della
Nota Inps 18.11.2022;
(iv) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare, per i motivi sopra addotti, la nullità e/o inefficacia e/o infondatezza della Nota Inps datata 18.11.2022 per illegittima applicazione di aliquota contributiva errata (27,72%), riquantificando l'importo eventualmente dovuto per contributi sull'annualità 2016, con applicazione della corretta aliquota (24%) per l'effetto (iv.1) quale conseguenza dell'applicazione della corretta aliquota previdenziale e dunque dell'annullamento parziale dell'importo richiesto al ricorrente per contributi, ordinare il ricalcolo delle sanzioni applicate da Inps con la Nota 18.11.2022, considerando il corretto ammontare dei contributi dovuti (aliquota 24%);
II) In ulteriore subordine annullare le sanzioni e gli interessi applicati nella nota datata 18.11.2022, per insussistenza dei presupposti ovvero, in subordine, ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di di legge;
III) in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfetario 15%, C.A. e Iva, come per legge”.
Parte resistente: “nel merito: allo stato degli atti, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni ampiamente specificate in premessa e per l'effetto:
- accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS in capo all'odierno ricorrente e accertare e dichiarare la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione separata disposta dall'INPS nei confronti del ricorrente con riferimento all'anno 2016 per cui è causa;
- accertare e dichiarare, conseguentemente, la legittimità, anche nel quantum debeatur quantificato dall'INPS, del menzionato provvedimento ed avviso di addebito per cui è causa. In particolare, rispetto all'INGEGNERE DI RD AT si chiede venga accertata e dichiarata la legittimità:
- Della nota datata 18.11.2022 e ricevuta con raccomandata AR in data 05.12.2022;
Accertare e dichiarare altresì la legittimità di ogni e qualsiasi altro provvedimento presupposto o successivo a quelli menzionati,
In ogni caso, accertare e dichiarare la esigibilità dei crediti INPS recati dalla predetta nota INPS e per l'effetto rigettare la avversa domanda di riduzione degli importi a titolo di contributi e somme aggiuntive, confermando i crediti INPS recati dalla specificata intimazione di pagamento oggetto di opposizione;
Accertare e dichiarare per l'effetto la
2 legittimità delle somme aggiuntive quantificate dall'INPS nella specificata intimazione, affermandone la debenza da parte del ricorrente. Rigettare in ogni caso la avversa domanda di rimborso di qualsivoglia importo da parte dell'INPS, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Rigettare ogni avversa istanza di condanna in danno dell'INPS in quanto infondata in fatto ed in diritto. In gradato subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso ricorso, limitare la decorrenza del calcolo degli interessi dalla data della domanda. In ogni caso con il favore delle SPESE E DELLE COMPETENZE di lite”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 24 del D.lgs n. 46 del 1999 depositato in data 13.12.2023, Di
NA TI ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo, in funzione del
Giudice del lavoro, al fine di far accertare l'insussistenza dei presupposti per la sua iscrizione
d'ufficio alla Gestione Separata, disposta dall'INPS con riferimento all'anno contributivo
2016 con nota del 18.11.2022.
A fondamento della domanda ha eccepito, in primo luogo, la insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio, per violazione dell'articolo 2 comma 26 della legge n.
335 del 1995 in combinato disposto con l'articolo 18 comma 12 del DL n. 98/2011, per violazione della legge n. 6/1981 e dello statuto Inarcassa e per violazione del principio comunitario di unicità della posizione assicurativa.
Ha inoltre eccepito l'illegittimità della pretesa contributiva per difetto di abitualità e comunque ai sensi dell'articolo 44 comma 2 del DL 269/2003, chiedendo, in subordine, che
l'imponibile reddituale riguardi solamente la parte eccedente il limite di reddito di € 5.000 di cui all'art.44 co.2 DL 269/2003.
Ha contestato la correttezza dell'aliquota applicata, assumendo che quella dovuta fosse pari ad 24% e non al 27,72%, essendo il ricorrente titolare di altra posizione previdenziale obbligatoria in dipendenza, nel caso di specie, dello svolgimento di altra attività di collaborazione.
Quale ultimo motivo di opposizione ha sostenuto la insussistenza del dolo e, dunque, la erroneità del regime sanzionatorio applicato.
1.2. Si è costituita l'INPS contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare ha sostenuto che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento dei contributi alla Gestione separata relativamente ai redditi non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria;
che il ricorrente era titolare di partita
Iva, esercente attività di libero professionista, dipendente privato, non iscritto ad
INARCASSA e non obbligato al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale
3
(c.d. soggettiva) per i redditi percepiti per la propria attività professionale. Ha precisato che il ricorrente si era limitato a versare il contributo integrativo, c.d. contributo di solidarietà, il quale operando in assenza di iscrizione all'INARCASSA, non poteva ritenersi in grado di soddisfare l'obbligazione previdenziale di quanto dovuto in relazione al reddito percepito. Ha infine ritenuto la correttezza dell'aliquota applicata ed il regime sanzionatorio individuato, sottolineando anche come nella fattispecie concreta non sarebbe intervenuta alcuna prescrizione, stante la rilevanza della sospensione per via degli eventi sismici anno 2016 e della relativa normativa speciale, nonché in ragione della sospensione del termine prescrizionale disposta dall'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, in occasione dell'udienza del 5.3.2024 l'INPS, in sede di note di trattazione scritta, ha dato atto di aver riesaminato la aliquota contributiva applicata rispetto al ricorrente, per la sua iscrizione alla Gestione Separata INPS anno di imposta 2016, evidenziando che, in effetti, per un mero errore, era stata inserita la aliquota del
27,72%, invece di quella effettivamente dovuta, del 24%, trattandosi di lavoratore già assicurato. Ha dunque depositato i nuovi prospetti di calcolo dia a titolo di contributi che a titolo di somme aggiuntive.
La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 1.10.2024 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Nel caso di specie è documentale che il ricorrente, iscritto all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Teramo dal 2002, è titolare di partita IVA dal 30.4.2003, svolge attività libero professionale e nell'anno 2016, oggetto di accertamento, svolgeva anche attività di collaborazione per il Comune di Cortino.
Dalla dichiarazione dei redditi 2017, afferente l'anno di imposta 2016, risultano compensi per attività
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 01/10/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
DI RD AT (c.f. [...]) nato a [...] il
12.03.1973 e residente in Frazione Pizzicato 64042 Colledara (TE), rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Chiara Mestichelli del Foro di Rieti (c.f. MST CHR 70D69
H282G – p. iva 00917940579 - chiara.mestichelli@pecavvocatirieti.it) - la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica: chiara.mestichelli@pecavvocatirieti.it – e, unitamente al nominato difensore, elettivamente domiciliato in Rieti (02100) alla Via Garibaldi 264/E, presso e nello studio del predetto difensore
RICORRENTE
Contro
l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, CF 80078750587- PI
0212115001, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana
Mariotti, C.F. [...], procuratore per procura generale alle liti a rogito
Notaio Dottor Roberto Fantini di Fiumicino, Repertorio n. 37590 del 23.01.2023, elettivamente domiciliato, con il sottoscritto procuratore, presso la sede dell'Istituto, in
Teramo, C.so S. Giorgio nn.14/16, presso l'Ufficio legale della Sede provinciale dell'Istituto.
Indirizzo di posta elettronica: silvana.mariotti@inps.it;
indirizzo di posta elettronica certificata: avv.silvana.mariotti@postacert.inps.gov.it FAX: 0861336419
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “(I) (i) accertare e dichiarare l'inesistenza di obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS, in capo al ricorrente con riferimento all'anno contributivo 2016 (oggetto di avviso di pagamento Inps);
per l'effetto (ii) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o annullare l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata illegittimamente disposta da Inps nei confronti del ricorrente e comunicata con nota datata 18.11.2022, nonché i provvedimenti di calcolo d'ufficio dei contributi per l'anno 2016 e di cui alla rispettiva nota;
(iii) in subordine, accertare e dichiarare, per i motivi sopra addotti, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza, anche nel quantum debeatur (in applicazione della soglia di esenzione reddituale di legge - 5.000,00 euro - ovvero ricalcolando la contribuzione pretesa al netto della soglia di esenzione), ove occorra anche con pronuncia di annullamento della
Nota Inps 18.11.2022;
(iv) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare, per i motivi sopra addotti, la nullità e/o inefficacia e/o infondatezza della Nota Inps datata 18.11.2022 per illegittima applicazione di aliquota contributiva errata (27,72%), riquantificando l'importo eventualmente dovuto per contributi sull'annualità 2016, con applicazione della corretta aliquota (24%) per l'effetto (iv.1) quale conseguenza dell'applicazione della corretta aliquota previdenziale e dunque dell'annullamento parziale dell'importo richiesto al ricorrente per contributi, ordinare il ricalcolo delle sanzioni applicate da Inps con la Nota 18.11.2022, considerando il corretto ammontare dei contributi dovuti (aliquota 24%);
II) In ulteriore subordine annullare le sanzioni e gli interessi applicati nella nota datata 18.11.2022, per insussistenza dei presupposti ovvero, in subordine, ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di di legge;
III) in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfetario 15%, C.A. e Iva, come per legge”.
Parte resistente: “nel merito: allo stato degli atti, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni ampiamente specificate in premessa e per l'effetto:
- accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS in capo all'odierno ricorrente e accertare e dichiarare la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione separata disposta dall'INPS nei confronti del ricorrente con riferimento all'anno 2016 per cui è causa;
- accertare e dichiarare, conseguentemente, la legittimità, anche nel quantum debeatur quantificato dall'INPS, del menzionato provvedimento ed avviso di addebito per cui è causa. In particolare, rispetto all'INGEGNERE DI RD AT si chiede venga accertata e dichiarata la legittimità:
- Della nota datata 18.11.2022 e ricevuta con raccomandata AR in data 05.12.2022;
Accertare e dichiarare altresì la legittimità di ogni e qualsiasi altro provvedimento presupposto o successivo a quelli menzionati,
In ogni caso, accertare e dichiarare la esigibilità dei crediti INPS recati dalla predetta nota INPS e per l'effetto rigettare la avversa domanda di riduzione degli importi a titolo di contributi e somme aggiuntive, confermando i crediti INPS recati dalla specificata intimazione di pagamento oggetto di opposizione;
Accertare e dichiarare per l'effetto la
2 legittimità delle somme aggiuntive quantificate dall'INPS nella specificata intimazione, affermandone la debenza da parte del ricorrente. Rigettare in ogni caso la avversa domanda di rimborso di qualsivoglia importo da parte dell'INPS, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Rigettare ogni avversa istanza di condanna in danno dell'INPS in quanto infondata in fatto ed in diritto. In gradato subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso ricorso, limitare la decorrenza del calcolo degli interessi dalla data della domanda. In ogni caso con il favore delle SPESE E DELLE COMPETENZE di lite”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 24 del D.lgs n. 46 del 1999 depositato in data 13.12.2023, Di
NA TI ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo, in funzione del
Giudice del lavoro, al fine di far accertare l'insussistenza dei presupposti per la sua iscrizione
d'ufficio alla Gestione Separata, disposta dall'INPS con riferimento all'anno contributivo
2016 con nota del 18.11.2022.
A fondamento della domanda ha eccepito, in primo luogo, la insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio, per violazione dell'articolo 2 comma 26 della legge n.
335 del 1995 in combinato disposto con l'articolo 18 comma 12 del DL n. 98/2011, per violazione della legge n. 6/1981 e dello statuto Inarcassa e per violazione del principio comunitario di unicità della posizione assicurativa.
Ha inoltre eccepito l'illegittimità della pretesa contributiva per difetto di abitualità e comunque ai sensi dell'articolo 44 comma 2 del DL 269/2003, chiedendo, in subordine, che
l'imponibile reddituale riguardi solamente la parte eccedente il limite di reddito di € 5.000 di cui all'art.44 co.2 DL 269/2003.
Ha contestato la correttezza dell'aliquota applicata, assumendo che quella dovuta fosse pari ad 24% e non al 27,72%, essendo il ricorrente titolare di altra posizione previdenziale obbligatoria in dipendenza, nel caso di specie, dello svolgimento di altra attività di collaborazione.
Quale ultimo motivo di opposizione ha sostenuto la insussistenza del dolo e, dunque, la erroneità del regime sanzionatorio applicato.
1.2. Si è costituita l'INPS contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare ha sostenuto che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento dei contributi alla Gestione separata relativamente ai redditi non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria;
che il ricorrente era titolare di partita
Iva, esercente attività di libero professionista, dipendente privato, non iscritto ad
INARCASSA e non obbligato al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale
3
(c.d. soggettiva) per i redditi percepiti per la propria attività professionale. Ha precisato che il ricorrente si era limitato a versare il contributo integrativo, c.d. contributo di solidarietà, il quale operando in assenza di iscrizione all'INARCASSA, non poteva ritenersi in grado di soddisfare l'obbligazione previdenziale di quanto dovuto in relazione al reddito percepito. Ha infine ritenuto la correttezza dell'aliquota applicata ed il regime sanzionatorio individuato, sottolineando anche come nella fattispecie concreta non sarebbe intervenuta alcuna prescrizione, stante la rilevanza della sospensione per via degli eventi sismici anno 2016 e della relativa normativa speciale, nonché in ragione della sospensione del termine prescrizionale disposta dall'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, in occasione dell'udienza del 5.3.2024 l'INPS, in sede di note di trattazione scritta, ha dato atto di aver riesaminato la aliquota contributiva applicata rispetto al ricorrente, per la sua iscrizione alla Gestione Separata INPS anno di imposta 2016, evidenziando che, in effetti, per un mero errore, era stata inserita la aliquota del
27,72%, invece di quella effettivamente dovuta, del 24%, trattandosi di lavoratore già assicurato. Ha dunque depositato i nuovi prospetti di calcolo dia a titolo di contributi che a titolo di somme aggiuntive.
La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 1.10.2024 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Nel caso di specie è documentale che il ricorrente, iscritto all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Teramo dal 2002, è titolare di partita IVA dal 30.4.2003, svolge attività libero professionale e nell'anno 2016, oggetto di accertamento, svolgeva anche attività di collaborazione per il Comune di Cortino.
Dalla dichiarazione dei redditi 2017, afferente l'anno di imposta 2016, risultano compensi per attività
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