Trib. Bergamo, sentenza 18/07/2024, n. 1576

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 18/07/2024, n. 1576
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 1576
Data del deposito : 18 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 4023/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4023/2021 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
STEFANIA OSTAN, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura agli atti
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
RENATA MOIOLI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Per la minore nata il [...], la curatrice speciale Avv. RACHELE Persona_1
LODETTI, nominata con ordinanza del 7/10/2022

con l'intervento del Pubblico Ministero

OGGETTO: Separazione giudiziale

CONCLUSIONI
Parte ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
Parte resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
Per la minore: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente

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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/05/2021, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale da , avendo le parti contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario in LOVERE in data 28/03/1998 (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di LOVERE – anno 1998 , n. 8, P. II, S. A) e dalla cui unione è nata la figlia minore il 29/08/2011, dando atto della pendenza del procedimento innanzi al Tribunale per i Per_1
Minorenni di Brescia e domandando in questa sede soltanto un assegno di mantenimento per sé stessa di €500 e la regolamentazione di altre questioni inammissibili (suddivisione delle autovetture di proprietà dei coniugi).
Con comparsa di costituzione depositata in data 22/10/2021, si è costituito in Controparte_1
giudizio, aderendo alla domanda di separazione e contestando le ulteriori richieste economiche della moglie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 4/11/2021 il Presidente Delegato, esperito invano il tentativo di conciliazione, ha sentito ampiamente le parti e, all'esito, le ha autorizzate a vivere separate, prendendo atto dell'accordo tra le parti in ordine al riconoscimento di un assegno di € 150 a favore della moglie, nonché delle statuizioni del Tribunale per i Minorenni di Brescia con riguardo alla figlia minore
- già affidata ai Servizi Sociali e collocata presso la Casa Famiglia Betania di Maria di Per_1
Verolanuova (BS) – e con incarico ai Servizi affidatari di aggiornare il Tribunale in ordine alle condizioni della minore. Il Presidente d. ha quindi nominato se stesso Giudice Istruttore, fissando udienza di comparizione e trattazione in data 4/05/2022.
A tale udienza il Giudice Istruttore ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dai procuratori, rinviando alla data del 4/10/2022.
Nelle more, in data 14/7/2022 il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha emesso il decreto definitivo n.
3286/2022 Cron. ( doc.1) con il quale ha rigettato la richiesta dei genitori di rientro di presso Per_1
l'abitazione familiare e ha confermato per due anni l'affido della minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti, incaricandoli di mantenere la minore collocata in idonea struttura, in attesa del reperimento di idonea famiglia disponibile ad un progetto di affido etero-familiare.
Il suddetto decreto è stato impugnato dalla sig.ra (procedura n. 256/2022 R.G.) avanti alla Corte Pt_1
d'Appello di Brescia, che, con decreto cronol. n. 26/2023 del 20/1/2023 (doc.2), ha rigettato il reclamo, confermando il decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia.
Con ordinanza resa in data 7/10/2022, il Giudice Istruttore ha confermato la nomina di curatrice speciale della minore in capo all'Avv. Rachele Lodetti, già costituitasi nel procedimento minorile.
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Integrato il contraddittorio nei confronti della curatrice speciale, all'esito dell'udienza del 28/02/2023, il GI, accogliendo le istanze della parte ricorrente e dell'Avv. Lodetti, ha disposto un approfondimento peritale volto ad accertare, tra l'altro, la capacità genitoriale delle parti, le condizioni psico-emotive di
nonché l'adeguatezza della progettualità proposta dai Servizi affidatari, nominando all'uopo la Per_1
ctu dott.ssa . Persona_2
Somministrato il quesito peritale e prestato il giuramento di rito, le oo.pp. sono state avviate e in data
5/10/2023 – dopo alcune richieste di proroga tempestivamente avanzate – la ctu ha depositato
l'elaborato peritale.
All'udienza del 17/10/2023 deputata all'esame dell'elaborato peritale, la curatrice speciale ha aderito alle conclusioni della ctu, ritenute in linea con quanto ad oggi emerso dai Servizi Sociali anche nel giudizio innanzi al TM, mentre i due coniugi hanno contestato la metodologia e i risultati della ctu, censurando in particolare la mancanza di progettualità sul futuro di e la proposta di modifica – Per_1
in diminuzione – della cadenza degli incontri tra i genitori e la minore.
Con ordinanza del 24/10/2023, il GI ha disposto l'acquisizione di ulteriore documentazione e ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni il 5/03/2024.
A tale udienza, le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente, chiedendo altresì la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il Giudice Istruttore, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio con il PM, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio in camera di consiglio, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza sopra richiamata, le cui motivazioni vengono condivise.
Non si ritiene in alcun modo necessario, malgrado la domanda di parte ricorrente, disporre in questa sede l'ascolto della minore trattandosi di adempimento manifestamente superfluo considerato Per_1
che quest'ultima è stata sentita tanto dagli operatori dei Servizi Sociali, quanto dalla curatrice speciale e pure nel corso delle oo.pp. alla presenza dell'educatore di riferimento ovvero durante gli incontri protetti con i genitori. Oltre a ciò, deve considerarsi che, per le caratteristiche della personalità di
la minore “funziona solo se il suo tempo è scandito da rituali rigidissimi” (v. relazione ctu p. Per_1
12) e “fatica molto a tollerare gli imprevisti e il cambio dei ritmi quotidiani la destabilizza in maniera significativa. Per il suo modo di funzionare, ha un pensiero molto concreto;
necessità di poche Per_1

e chiare indicazioni, fatica nella gestione di troppi stimoli e va in confusione quando le vengono fornite
pagina 3 di 13 troppe informazioni contemporaneamente” (v. relazione del 22/02/2023), di talchè si ritiene di non procedere all'ascolto della minore in sede giudiziaria, in quanto potenzialmente pregiudizievole per la stessa.
Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'ascolto del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957;
Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).


1. Domanda di separazione

Fatta questa premessa, la domanda principale diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza, nonché i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.


2. Responsabilità genitoriale, collocamento e rapporto genitori-figlia

Per quanto riguarda la questione dell'affidamento di le conclusioni delle parti appaiono Per_1
convergenti nel ritenere conforme all'interesse della minore la conferma dell'affido ai Servizi Sociali, disposto dal Tribunale per i Minorenni di Brescia con decreto provvisorio del 27/08/2019 e poi con decreto definitivo del 14/07/2022 (confermato dalla Corte d'Appello di Brescia con ordinanza del
13/01/2023. Per_ E invero, la situazione della minore – definita dalla NPI, ausiliaria della ctu, dott.ssa “situazione limite dal punto di vista psicopatologico” – e gli aspetti ambientali-familiari – come emersi nel presente procedimento e di seguito trattati – inducono a reputare inattuabile nel caso concreto il regime dell'affido condiviso.
Quest'ultimo modello, configurando un'ipotesi di limitazione della responsabilità genitoriale ex art.
333 c.c.
, presuppone la necessità di tutelare i figli dalle condotte pregiudizievoli dei genitori ovvero in situazioni di particolare fragilità del nucleo familiare e costituisce una misura di protezione che, al contempo, consente ai servizi sociali di svolgere una costante opera di vigilanza su situazioni familiari instabili e di sostenere le funzioni genitoriali attraverso concrete indicazioni educative e di restituzione delle responsabilità degli adulti, coadiuvati nel cosiddetto “recupero” della capacità genitoriale.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, si ritiene dunque di confermare, per il periodo di ventiquattro mesi, l'affidamento della minore ai
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