Trib. Torino, sentenza 06/11/2024, n. 5579

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 06/11/2024, n. 5579
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 5579
Data del deposito : 6 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 6637/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. A T Presidente dott. C D Giudice dott. V G S Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6637/2023 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliata in VIA COLA DI Parte_1 C.F._1
RIENZO 180 00187 ROMA presso lo studio dell'avv. CIMINO GELSOMINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA LUIGI Controparte_1 C.F._2
LEONARDO COLLI, 20 10129 TORINO presso lo studio dell'avv. MONTANARO ELENA
MARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
chiedono confermarsi le condizioni di cui all'accordo di separazione recepito con sentenza n.
4957/2023 del 4.12.2023, rilevando che il sig. si è allontanato dalla casa coniugale nel CP_1
termine indicato in sentenza;
concordano altresì per la compensazione delle spese di lite fra le parti.”

Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
SANGANO il 29/05/2010.
Dal matrimonio sono nate le figlie: l'1.10.2004 e il 6.02.2008. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 4.12.2023, passata in giudicato.
Con ricorso depositato il 22/03/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva quindi disporsi l'assegnazione della casa coniugale, con collocazione della figlia minore presso di sé, un contributo al mantenimento per le figlie di € 300 per ciascuna, nonché la regolamentazione del diritto di
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