Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 32
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14945/2024, introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 17/05/1969), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CUTULI FABIO;
E
(ROMA (RM), 25/08/1969), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CUTULI FABIO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato con rito concordatario il 20.05.2007, in Roma con atto n. 00098 parte 2 serie A02, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Roma, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via Olindo Guerrini n. 21 Sc.
LU Int. 22 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà della IG.ra
[...]
, viene assegnata a quest'ultima nell'interesse del figlio minore ivi CP_1 stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
3) Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua