Trib. Frosinone, sentenza 10/10/2024, n. 927

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Frosinone, sentenza 10/10/2024, n. 927
Giurisdizione : Trib. Frosinone
Numero : 927
Data del deposito : 10 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ON Sezione Civile
Il Tribunale di ON in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo OR Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 2755/21 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Cela Valentina Maria giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. D'Agostino Vincenzo Gabriele Controparte_1 giusta procura speciale alle liti allegata a margine della comparsa di costituzione
e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: annullamento di matrimonio ex art. 122 c.c..
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate dalle parti in date 23-24/5/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 7/10/21 ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare l'annullamento o la nullità del matrimonio dalla stessa contratto in NO ( FR ) l'8/3/18 con , nato a [...] Controparte_1
OU ( MA ) il 2/5/81. A tal fine ha esposto di avere conosciuto il
1


convenuto nel mese di agosto 2017 su una spiaggia di Cavallino-Treporti ( VE ), dove quest'ultimo svolgeva attività di venditore ambulante;
che i due hanno instaurato una relazione sentimentale;
che la coppia nel mese di settembre 2017 decideva di trasferirsi nel Lazio nel Comune di NO ( FR );
che il comportamento del convenuto una volta giunti a NO, località in cui la stessa attrice non aveva né parenti né conoscenti, mutava radicalmente;
che infatti il convenuto la costringeva a dormire in macchina ed a lavarsi in luoghi occasionali e di fortuna ( bar o bagni pubblici );
che nel mese di ottobre 2017 la coppia trovava un appartamento condotto in locazione e poi pagato con il denaro di essa attrice;
che in detto appartamento la fino al mese di marzo Parte_1
2018 subiva violenze fisiche e morali da parte del convenuto. L'attrice esponeva che i comportamenti ignobili da essa subiti ( violenze sessuali, fisiche e morali ) le ingenerarono uno stato di terrore che la portarono ad annullare la sua persona e la possibilità di manifestare la sua volontà;
che la a causa di dette Parte_1 condotte violente del convenuto era pervasa, invero, dal timore di gravi ripercussioni sulla sua persona. L'attrice evidenziava di avere vissuto, dal trasferimento in NO in poi, in una condizione psicologica e fisica di sudditanza nei confronti del convenuto tanto da contrarre matrimonio col medesimo soltanto in quanto da lui minacciata di morte: “se non mi sposi ti brucio viva”;
che l'8/3/18 le parti contraevano matrimonio e dopo pochi giorni si ritrasferivano
a Cavallino Treporti, paese di origine della e anche in quell'occasione Parte_1 il convenuto la costringeva per diversi giorni a dormire nell'autovettura in una situazione di scarse condizioni igieniche;
l'attrice esponeva che il convenuto durante la loro relazione le vietava ogni tipo di rapporto con i suoi familiari;
che in un episodio del 5/4/18 la approfittando di un controllo della Parte_1
Polizia sull'autovettura in cui bivaccavano, chiedeva aiuto e gli agenti riuscivano ad allontanarla dal marito;
l'attrice in tale circostanza trovava la forza di denunciare il convenuto;
che da allora la convivenza tra i coniugi non era più ripresa, posto tra l'altro che da allora il convenuto è stato ristretto in custodia cautelare in carcere in conseguenza della predetta denuncia di essa attrice.
All'esito di tale procedimento penale, il Tribunale di ON con sentenza n.
487/20 riconosceva colpevole dei reati di violenza sessuale e Controparte_1 maltrattamenti in famiglia in danno della sentenza impugnata e Parte_1
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confermata interamente con la sent. n. 287/2021 emessa dalla Corte d'Appello di
Roma;
che infine dalla loro unione coniugale non sono nati figli. L'attrice concludeva chiedendo dichiararsi “la nullità e/o l'annullamento” del matrimonio celebrato tra le parti in quanto il di lei consenso era stato estorto dal convenuto mediante violenza fisica e morale.
Il convenuto si costituiva in giudizio, contestando la domanda avversaria in quanto infondata e pretestuosa, chiedendo in via riconvenzionale, previa conversione del rito, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
il convenuto esponeva che la ricostruzione dei fatti di controparte non fosse veritiera e che quanto emerso dagli atti e dal procedimento penale non era idoneo
a provare che il vincolo contratto tra i coniugi fosse effetto di un consenso viziato della Il convenuto sosteneva, tra l'altro, che la convivenza tra i Parte_1 coniugi non era stata espressione di un matrimonio meramente formale ma di un'unione stabile e che la sussistenza della convivenza tra le parti si era protratta per un apprezzabile periodo di tempo. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda giudiziale e, in via riconvenzionale, la pronuncia della separazione personale delle parti.
All'udienza dell'1/2/22 il G.I. delibava l'inammissibilità della complessiva domanda riconvenzionale del convenuto ( conversione del rito e domanda di separazione personale tra le parti ), stante la diversità dei giudizi ( rito ordinario per la domanda dell'attrice e rito camerale per la
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