Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/11/2024, n. 1551

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/11/2024, n. 1551
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 1551
Data del deposito : 27 novembre 2024

Testo completo

n. 5890 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. F D L, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c.
in data 11.10.2024, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
22 Novembre 2024 con note scritte da depositarsi entro il 15.11.2024;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. F D L, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 27/11/2024, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 5890/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:retribuzione carta docente;

T R A
(C.F.: );
rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. V N;

Ricorrente
CONTRO


(C.F. ), in persona del ;
Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.12.2023 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha lamentato il mancato riconoscimento della Carta elettronica docenti prevista dall'art. 1, commi 121-124 l. 107/2015.
In particolare, ha precisato di essere docente con contratto a tempo determinato attualmente in servizio presso l'Istituto Magistrale Liceo Scienze Umane “Gulli” di Reggio Calabria e di aver prestato servizio in qualità di docente non di ruolo con supplenza di almeno 180 giorni per ciascun anno per i seguenti periodi:
a) anno scolastico 2020/2021 presso l'Istituto Comprensivo “Foscolo” di Bagnara Calabra;

b) anno scolastico 2021/2022 presso l'Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Villa San
Giovanni.
c) anno scolastico 2022/2023 presso l'Istituto Magistrale Liceo Scienze Umane “Gulli” di
Reggio Calabria, con completamento orario per ulteriore spezzone orario di 4 ore settimanali presso il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria, e completamento orario per ulteriore spezzone orario di 1 ora settimanale, presso l'Istituto di Istruzione Superiore “Boccioni – Fermi” di Reggio
Calabria.
Nello specifico, rivendicando il diritto al riconoscimento della Carta elettronica anche in favore del docente precario, ha sostenuto l'illegittimità del riconoscimento della Carta Docente al solo personale di ruolo in ragione del divieto di disparità di trattamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori a tempo indeterminato, evidenziando la violazione degli art. 3, 35 e 97 della Costituzione nonché del CCNL scuola 2007 artt. 63 e 64 e CCNL Istruzione 2018 art. 1 comma
10, oltre che della clausola 4 dell'allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Richiamando recenti arresti del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Europea pronunciatisi sul tema, ha concluso chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna del CP_1
alla corresponsione del beneficio citato per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
Ha altresì rivendicato il diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2020/2021 per un importo totale di € 250,59 lordi, evidenziando la violazione dell'art. 7 CCNL scuola 15.03.2001 nonché della clausola 4 dell'allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Pur regolarmente citato in giudizio, non si è costituito in giudizio il Controparte_1
, che risulta pertanto contumace.
[...]
*******
Il ricorso risulta parzialmente fondato.
Il thema decidendum attiene al riconoscimento, anche in favore del docente che abbia stipulato contratti a tempo determinato, della c.d. carta elettronica prevista nell'an e disciplinata nel quomodo della corresponsione dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ciò premesso, nel merito, ai fini della soluzione della controversia giova richiamare il dettato della disposizione da ultimo citata che prevede che "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di Euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…".
Considerato che il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire "i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta di cui al comma 121", dapprima il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 ha prescritto, all'art. 2, che la somma di Euro 500,00 annui può essere erogata solo ai "docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova";
successivamente il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha ribadito che "la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs.
16 aprile 1994, n. 297
, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
Ebbene dalle disposizioni primarie e regolamentari richiamate emerge, per voluta omissione, un'esclusione dal novero dei destinatari del beneficio dei docenti svolgenti attività professionale con contratti a tempo determinato, a dispetto dell'espletamento di funzioni didattico-formative identiche
a quelle dei colleghi di ruolo.
La disparità di trattamento, priva di una fondata giustificazione alla luce della ratio dell'istituto volta all'implementazione e all'aggiornamento del bagaglio culturale-scientifico del docente nonché degli obblighi di formazione previsti indistintamente, ex artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del 29.11.2007, per il personale a tempo determinato e per quello a tempo indeterminato, ha indotto a nutrire dubbi di compatibilità della illustrata disciplina con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, affrontati dalla CGUE con ordinanza del 18 maggio
2022, emessa nell'ambito della causa C-450/21.
Nel dettaglio la Corte di Giustizia ha ritenuto che "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , Controparte_1
e
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