Trib. La Spezia, sentenza 02/05/2024, n. 401
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Dott.ssa L S Presidente
Dott. E D R G rel.
Dott. M D G ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. 1487/2020 R.G.A.C. avente per oggetto:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE TRA CONIUGI
Promossa da:
(c.f. ), nata a Cim Mostar (Bosnia Ed Erzegovina) il Parte_1 C.F._1
08.11.1949, rappresentata e difesa dall'avv. A R C
- RICORRENTE -
Nei confronti di
, nato alla Spezia il 22.5.1941, rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1
A B
- RESISTENTE -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale della illustrissimo, ogni contraria istanza eccezione e deduzione rigettata, previa Pt_2 occorrendo ammissione dei capitoli di prova dedotti e non ammessi ed escussione dei testi ammessi e non sentiti, con riammissione in termini dell'attrice per la citazione,
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito esclusivo a carico del marito a seguito delle reiterate violenze fisiche e morali inflitte alla moglie;
2) Respingere la domanda di addebito formulata dal sig. perché infondata in fatto e in diritto;
CP_1
3) Respingere la domanda del convenuto di ripetizione degli importi dal conto corrente in quanto inammissibile nel presente giudizio oltre che infondata;
4) Condannare il marito, sig. , a corrispondere alla moglie Controparte_1 Parte_1 un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 600,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Org annuale in via subordinata confermare l'importo di euro 350,00 mensili disposto a titolo di mantenimento della moglie con l'Ordinanza Presidenziale del 04/12/2020, condannando il convenuto a Org corrispondere detta somma entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annua
5) Con vittoria delle spese processuali”
Per parte resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza disattesa e respinta:
-NEL MERITO E IN VIA RICONVENZIONALE: -ACCERTARSI e DICHIARARSI, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza per causa imputabile alle condotte del coniuge come Parte_1 descritte e documentate in parte narrativa e, per l'effetto, pronunciare la separazione legale dei coniugi con addebito della stessa alla sig.ra ai sensi e per gli effetti dell'art, 151 c.c.;
- tenuto conto della Pt_1 sostanziale parità di capacità economica tra i coniugi, soprattutto per quanto attiene alle loro rispettive giacenze in denari liquidi, nonché in ragione della richiesta di addebito della separazione che il CP_1 quivi propone in via riconvenzionale, il Tribunale dovrà rigettare la richiesta dimessa dalla di Pt_1 divenire beneficiaria di un assegno di contributo al mantenimento a carico del marito;
-rigettare ogni altra domanda formulata e/o formulanda da parte della ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- assegnare la casa coniugale, già di sua proprietà esclusiva, al marito;
Con vittoria nelle spese di lite ed onorari e condanna ex art. 96 c.p.c. per la evidente temerarietà della lite in punto di richiesta di addebito”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile alla Spezia in data 21.8.1982. Pt_1 CP_1
La loro figlia, nata l'8 dicembre del 1976, è coniugata con prole e, pacificamente, Per_1
autosufficiente anche dal punto di vista economico.
Fino a giugno 2020 la coppia ha vissuto in immobile sito in Follo, di proprietà esclusiva di CP_1
successivamente lì ha continuato ad abitare il solo convenuto.
Il giudizio odierno è stato introdotto in data 8.9.2020.
La domanda in punto status, formulata da entrambe le parti, può senz'altro essere accolta, ai sensi dell'art. 151 c.c. non essendo revocabile in dubbio - al di là delle contrapposte allegazioni (che verranno esaminate nel dettaglio infra) circa le ragioni e le possibili responsabilità della crisi -
l'obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sia sia dunque, hanno chiesto al Tribunale l'addebito della separazione all'altro Pt_1 CP_1
coniuge.
A fondamento della propria domanda, la ricorrente ha posto il comportamento aggressivo, verbalmente e fisicamente, che il marito avrebbe tenuto sin dai primi anni del matrimonio, deducendo in particolare: di aver denunciato il coniuge una prima volta in data 8.9.2015, dopo che il giorno precedente l'uomo, al quale aveva chiesto del denaro per cure dentistiche, l'aveva afferrata per i capelli e scaraventata contro il muro, procurandole le lesioni personali poi refertate dal Pronto
Soccorso;
di essersi trasferita di conseguenza per alcuni giorni presso la sorella in Ameglia, Pt_3
anche rivolgendosi al centro antiviolenza Irene della Spezia per ricevere un supporto psicologico;
di
aver poi deciso di fare rientro nella casa famigliare, nella speranza di un cambiamento, ritirando la denuncia di cui sopra;
che ciononostante non avrebbe mutato i suoi atteggiamenti litigiosi CP_1
e violenti;
di essere stata più di recente insultata e colpita con un legno alla tempia il giorno 17.2.2020, nel corso dell'ennesima lite occorsa entro le mura domestiche;
di essersi quindi allontanata per alcuni giorni, di nuovo ospite della sorella, per poi nuovamente tornare dal marito, in seguito alle ripetute richieste di perdono di questi;
minacciata per l'ennesima volta, di avere infine approfittato di una visita della figlia in data 20.06.2020 per scappare, allontanandosi ancora in tenuta casalinga senza portare via nulla con sé e trovando ospitalità come al solito presso l'abitazione della sorella;
di non essere successivamente riuscita a recuperare neppure i propri indumenti ed effetti personali, il coniuge avendo provveduto a sostituire la serratura della porta d'ingresso dell'abitazione;
di aver sporto nei confronti del marito nuova denuncia in data 23.07.2020, per i maltrattamenti subiti nel corso della vita coniugale. ha lamentato a propria volta la condotta dell'odierna ricorrente, a suo dire in palese CP_1
violazione dei doveri derivanti dal matrimonio e ha in particolare osservato: che nel corso
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