Trib. Catania, sentenza 04/01/2025, n. 90

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 04/01/2025, n. 90
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 90
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo

n. 5932/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5932/2021
PROMOSSA DA
NATO A NAPOLI IL 15/12/1968 (CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO Parte_1 C.F._1
DALL'AVV. ARDIZZONE ALFIO CESARE
APPELLANTE
CONTRO
NATA A NAPOLI L'11/03/1972 (CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA CP_1 C.F._2
DALL'AVV. MOSCHETTO LETIZIA
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1616/2020 del Giudice di Pace di Catania
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del
27.6.2022 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ha convenuto in giudizio impugnando Parte_1 CP_1
la sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 1616/20, emessa in data 13.11.2020 nel procedimento n. 2166/2020 RG avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
3214/2019, emesso dal Giudice di Pace di Catania.
L'appellante ha impugnato la sentenza deducendo l'erroneità della decisione che, in accoglimento dell'opposizione, ha revocato in D.I. opposto;
ha quindi chiesto di pronunciare la condanna della appellata alla restituzione dell'importo di € 4.152,00 quale somma versata in eccedenza dall Pt_1
a titolo di assegno divorzile, modificato, con effetto ex tunc, dalla Corte d'Appello di Napoli.
Ritiene l'appellante che il Giudice di prime cure non abbia correttamente applicato i principi, espressi dalla Suprema Corte, in relazione alla ripetibilità dell'assegno divorzile, indebitamente versato dall'ex coniuge, nelle more della decisione definitiva.
In particolare, secondo l'appellante, il diritto a trattenere quanto versato dall'obbligato – irripetibilità dell'assegno – potrebbe giustificarsi unicamente a fronte di un importo particolarmente basso, tale da avere “carattere sostanzialmente alimentare”, per cui si presume
l'utilizzo dello stesso per beni e servizi legati al concetto di mantenimento personale;
circostanza che non ricorrerebbe nel caso di specie, in relazione all'importo, non modesto, dell'assegno divorzile, fissato dal Tribunale nella misura di € 1.100,00 mensili.
Si è costituita l'appellata, contestando l'impugnazione, e chiedendone il rigetto;
in subordine, ha eccepito l'erroneità del calcolo della somma da restituire, non dovuta per l'ammontare di €
1.038,00.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
27 giugno 2022, trattata ai sensi dell'art. 221 co. 4 del d.l. 34/2020, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per atti conclusivi.
Parte appellante ha concluso insistendo in tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto con l'atto introduttivo del presente giudizio.
L'appellata ha precisato le conclusioni come formulate nella comparsa di costituzione, con rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado.
____
Con l'appello si chiede la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e conferma del decreto opposto.
Appare preliminare, alla luce delle contestazioni sollevate con atto di appello, ricostruire i principi di diritto applicabili alla materia trattata.
La giurisprudenza di legittimità ha statuito circa i limiti ed i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, il quale “ha una imprescindibile funzione assistenziale, ma anche, e in pari misura, compensativa e perequativa. Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se
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