Trib. Bari, sentenza 09/12/2024, n. 4843

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 09/12/2024, n. 4843
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 4843
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 9475/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 09/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
IA AS, rappresentato e difeso dall'Avv.to LAMURAGLIA
ENZO GASPARE
ricorrente contro
INPS, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla NASpI.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 09.12.2024.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver presentato invano in data 14.11.2022 domanda amministrativa per ottenere la NASpI affermandone il diritto per ricorrenza di tutti i presupposti di legge: stato di disoccupazione dal 10.11.2022;
almeno tredici settimane di contribuzione nel quadriennio precedente;
almeno trenta giornate lavorative nei dodici mesi antecedenti lo stato di disoccupazione;
lamentando l'illegittimità del diniego dell'Inps motivato dalla insussistenza del lavoro prestato in agricoltura, smentito dalla documentazione prodotta da cui ricavare lo svolgimento di
prestazione lavorativa per cinque giorni nel 2022 alle dipendenze della ditta Enoagricola S.r.L., previo esperimento di gravame amministrativo, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto alla
NASpI e per la condanna dell'Inps al pagamento del beneficio economico nell'ammontare spettante oltre interessi ed al pagamento delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione.
La parte resistente Inps si costituiva tardivamente con deposito telematico della memoria costitutiva in data 09.01.2024, senza il rispetto dei termini che si computano a ritroso di dieci giorni prima dell'udienza originariamente fissata per il giorno 11.01.2024 ed alla stessa data celebrata, maturando tutte le preclusioni e decadenze ex art. 416 c.p.c., per domandare il rigetto di tutte le domande azionate, affermando l'insussistenza dello stato di disoccupazione involontaria del ricorrente, trattandosi di dimissioni dal rapporto lavorativo con
IL & co s.a.s., e per omessa allegazione e prova della stipula del patto di servizio, oltre all'omessa prova del possesso di un valido permesso di soggiorno;
eccepiva, inoltre, la tardività della domanda amministrativa, atteso che l'ultimo rapporto lavorativo non agricolo si era risolto in data 30.05.2022, e domandava la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite. Allegava documentazione.
All'esito della discussione, maturato il convincimento dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il decidente dava lettura della sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
In concreto, alla luce delle allegazioni e produzioni delle parti, emerge chiaramente che la domanda avanzata in sede amministrativa dalla parte ricorrente per ottenere il beneficio conteso sia stata respinta
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sull'assunto che non fossero presenti in elenco OTD 2022 le giornate agricole denunciate.
Secondo la difesa dell'Inps, inoltre, difetterebbe, nel caso di specie, la condizione di disoccupazione involontaria ed il patto di servizio, la domanda amministrativa sarebbe stata tardivamente presentata e mancherebbe un valido permesso di soggiorno.
Ebbene, analizzando la disciplina di riferimento, devono ritenersi sussistenti tutte le condizioni ed i requisiti per la costituzione del diritto della parte ricorrente alla prestazione contesa.
Questi gli elementi costitutivi del vantato diritto alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) ai sensi dell'art. 3 D.L.vo n. 22/2015 nella versione operante per il caso in esame ratione temporis, che si riporta:
<<

1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e successive modificazioni;

b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.


1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.

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2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma

40, della legge n. 92 del 2012.>>.
L'art. 1, comma 2, lett. c), D.L.vo n. 181/2000, oggi abrogato, così disponeva:
<< c) "stato di disoccupazione , la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;…>>.
La disciplina appena richiamata presuppone la contemporanea sussistenza del requisito soggettivo, consistente nello stato di disoccupazione involontaria, e di quello oggettivo, assicurativo e contributivo, consistente nell'iscrizione all'assicurazione con almeno n.
13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione.
Il requisito oggettivo appena richiamato sussiste nel caso di specie, per come documento dall'estratto conto previdenziale prodotto da entrambe le parti.
Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, come quello in esame, risalente all'11.11.2022, non è più necessario il requisito lavorativo di almeno trenta giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi antecedenti l'inizio dello stato di disoccupazione, che in ogni caso sussiste nel caso di specie, per come provato tramite la produzione dell'estratto conto previdenziale.
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Ciò di cui si controverte in questo giudizio in ragione delle motivazioni del diniego amministrativo e delle difese dell'Inps sono le seguenti circostanze:
1) insussistenza in elenco OTD 2022 delle giornate agricole denunciate;

2) insussistenza della condizione di disoccupazione involontaria;

3) omessa allegazione e prova della stipula del patto di servizio;

4) insussistenza di un valido permesso di soggiorno;

5) tardività della domanda amministrativa.
- Sul primo aspetto controverso -
Emerge dal modello Unificato – LAV e dall'estratto conto previdenziale prodotti che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa in agricoltura a tempo determinato dal 17.10.2022 al 10.11.2022, così come emerge dalla produzione della schermata dell'elenco prodotta
l'iscrizione del ricorrente nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli.
Non solo, dall'estratto conto previdenziale emerge chiaramente la prevalenza del lavoro subordinato dipendente in settore diverso da quello agricolo.
Pertanto, deve trovare applicazione nel caso di specie la disciplina disposta dal comma 56 dell'art. 1 L. n. 247/2007.
Questo l'art. 1, commi 55 e 56 L. n. 247/2007:
<< 55. Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto- legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei trattamenti speciali di cui all'articolo
25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della
Pag. 5 di 16 legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40 per
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