Trib. Genova, sentenza 14/11/2024, n. 2899

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 14/11/2024, n. 2899
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 2899
Data del deposito : 14 novembre 2024

Testo completo

N. 11426/2023 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
REPUBBLICA ITALIANA N......................Rep. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
D P Presidente
M A D L Giudice rel.
D C Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11426/2023 promossa da:
(C.F. ) difeso, sia congiuntamente sia Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. C C del Foro di Torino (c.f. , p.e.c. C.F._2
numero di fax 011.19621001) e dall'Avv. Gio Lucas Incorvaia del Foro di Email_1
Savona (c.f. , p.e.c. numero di fax C.F._3 Email_2
0195143140) ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Torino, Corso Marconi n. 4, come da mandato in atti
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA SS GIACOMO CP_1 C.F._4
FILIPPO, 19/4 16122 GENOVA presso lo studio dell''avv. (C.F. Parte_2
), che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._5
PARTE CONVENUTA


E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, in modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 224/2022 pubbl. il 31/01/2022 emessa dal Tribunale di Genova nel procedimento avente R.G. n. 5657/2020,
- previa ammissione dei mezzi istruttori non ammessi di cui alla memoria ex art. 473bis.17, primo comma, c.p.c. del 20.03.2024 e di cui alla memoria ex art. 473bis.17, terzo comma, c.p.c. del 4.04.2024;

- previa conferma:
- dell'affidamento in via condivisa il figlio ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della Per_1 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, del collocamento presso l'abitazione materna, del calendario di frequentazione che si ritrascrive:
dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 14,30 nei periodi di sospensione scolastica) fino al martedì mattina con accompagnamento a scuola (fino alle ore 10,00 nei periodi di sospensione scolastica con accompagnamento presso la residenza materna) e dal venerdì all'uscita da scuola (ovvero dalle ore 14,30 nei periodi di sospensione scolastica) al martedì mattina con accompagnamento a scuola (fino alle ore 10,00 nei periodi di sospensione scolastica con accompagnamento presso la residenza materna). Quando il fine settimana sarà di competenza materna, vedrà e starà con il padre dal giovedì dall'uscita da scuola (dalle ore 14,30 nei Per_1 periodi di sospensione scolastica) fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola (fino alle ore 10,00 nei periodi di sospensione scolastica con accompagnamento presso la residenza materna);

previsione di due telefonate giornaliere (ora di pranzo e ora di cena) garantite al padre nei confronti di
Per_1
previsione che durante le festività natalizie, pasquali ed estive il calendario ordinario di frequentazione sarà sospeso, e alla fine del periodo di festività, la frequentazione infrasettimanale e il weekend riprenderà secondo il criterio di alternanza afferente all'ultimo fine settimana di turnazione ordinaria;
calendario previsto per le vacanze di Natale: starà con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre Per_1 alle ore 20,00 e l'anno successivo dal 30 dicembre al 7 gennaio con accompagnamento a scuola, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza di anno in anno. Il genitore che avrà con sé il minore il giorno di Natale acconsentirà, salvo il caso in cui si trovi in vacanza, a che l'altro genitore possa stare con il figlio dalle ore 10,00 del 26 /12 fino alle ore 10,00 del 27/12 e il genitore che avrà con sé il minore il giorno di Capodanno acconsentirà, salvo il caso in cui si trovi in vacanza, a che l'altro genitore possa stare con il figlio dalle ore 10,00 del 01/01 alle ore 10,00 del 02/01. Il citato calendario di alternanza si applicherà fino alla quinta elementare di a partire dalla prima media le vacanze di Natale saranno suddivise in due blocchi, da Per_1 seguire secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 7 gennaio;
calendario previsto per le vacanze pasquali: starà con un genitore i primi tre giorni di sospensione Per_1 scolastica dalle ore 10,00 del primo giorno di sospensione fino alle ore 19,00 del giorno di Pasqua, e dalle ore 10,00 del giorno di Pasquetta fino alla ripresa dell'attività scolastica con l'altro genitore;
calendario per le vacanze estive: trascorrerà con ciascun genitore tre settimane di vacanza di cui Per_1 due settimane potranno essere consecutive ed una alternata, fino all'estate della quinta elementare e, dall'estate della prima media almeno due settimane consecutive. I genitori si impegneranno a comunicare reciprocamente i periodi di ferie scelti entro il 30 aprile di ogni anno, in caso di mancata tempestiva
comunicazione nel termine predetto il genitore inadempiente dovrà accettare i periodi indicati dall'altro genitore che quindi avrà priorità nella scelta;
prevedere in modifica alle condizioni di divorzio che:
qualora per motivi di lavoro un genitore non potesse trascorrere con il minore il periodo estivo di propria competenza o parte di esso, tale periodo verrà recuperato, anche nel periodo scolastico, previa congrua comunicazione all'altro genitore;
le giornate di recupero nel caso di malattia del minore o del genitore non collocatario verranno recuperate nel corso delle giornate infrasettimanali, e in ogni caso entro un massimo di due mesi, con un accordo di volta in volta con l'altro genitore;
qualora il genitore collocatario, per motivi di lavoro, non possa tenere presso di sé il minore, deve privilegiare l'altro genitore nell'accudimento del minore;

sollecitare le parti ad acconsentire di conferire incarico ad un professionista coordinatore genitoriale, al fine di [essere] sostenuti nell'esercizio della propria genitorialità;
disporre che il sig. verserà alla sig.ra , entro il giorno 13 di ogni mese, per Parte_1 CP_1 dodici mesi all'anno, a titolo di mantenimento del figlio minore euro 200,00, oltre rivalutazione Per_1
Istat di anno in anno. disporre che le spese straordinarie relative a saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del Per_1
50% (cinquanta per cento);

Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri di legge”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Precisa le conclusioni:
Affinchè l'Ill.mo Tribunale di Genova respinga tutte le domande formulate dal sig. Mandato in quanto inammissibili,
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