Trib. Foggia, sentenza 06/02/2024, n. 354
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito Presidente
R B Giudice relatore
G B G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6139/2022 R.G.A.C.C., avente ad oggetto
“impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carmela Parte_1 C.F._1
Censano, giusta procura in atti;
Attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. G de Controparte_1 C.F._2
R, giusta procura in atti;
Convenuta con l'intervento del
AVV. (C.F. ), nella qualità di Curatore speciale della CP_2 C.F._3 minore Persona_1
e del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
Conclusioni: all'udienza del 06.11.2023 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in atti, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte;
all'esito, la causa è stata riservata per la decisione collegiale;
il P.M. ha concluso con nota del
13.11.2023 esprimendo parere favorevole.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45, c. 17, L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1. L'attore, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1 Controparte_1
Tribunale, al fine di “accertare e dichiarare che il sig. non è il padre della minore Parte_1 [...]
e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Apricena di eseguire le Persona_1 prescritte annotazioni sull'atto di nascita”, con condanna della convenuta alle spese di lite.
A sostegno della propria domanda deduceva che:
- in data 14.08.2018, aveva contratto matrimonio concordatario con ;
Controparte_1
- in data 26.02.2018 e, dunque, prima della celebrazione del matrimonio, nasceva Persona_1 che veniva riconosciuta dall'attore all'atto di nascita, poiché ritenuta sua figlia;
- aveva ricevuto, nel luglio del 2022, una missiva anonima che lo informava del fatto che la moglie aveva intrattenuto altre relazioni;
Controparte_1
- per tale ragione, decideva di effettuare, in data 03.08.2022, un test rapido di indagine di paternità da cui emergeva una “non compatibilità genetica” con la minore Persona_1
- per maggiore scrupolo, in data 22.09.2022, la minore anche con il Persona_1 consenso della madre veniva sottoposta all'indagine genetica (c.d. DNA Parte_2 typing) presso il reparto di genetica medica degli di Foggia” e la relazione di Org_1 consulenza genetico – forense, effettuata sui campioni di materiale biologico di Parte_1
e di aveva escluso il rapporto di paternità. Persona_1
La convenuta, si costituiva il 30.01.2023, aderendo alla domanda di parte Controparte_1 attrice e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Con ordinanza del 20.02.2023, il Giudice istruttore disponeva la comunicazione degli atti al PM in quanto parte necessaria ex art. 70, comma n. 3 c.p.c. e nominava il Curatore speciale della minore, che, costituendosi in data 20.10.2023, chiedeva l'accoglimento della domanda
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito Presidente
R B Giudice relatore
G B G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6139/2022 R.G.A.C.C., avente ad oggetto
“impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carmela Parte_1 C.F._1
Censano, giusta procura in atti;
Attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. G de Controparte_1 C.F._2
R, giusta procura in atti;
Convenuta con l'intervento del
AVV. (C.F. ), nella qualità di Curatore speciale della CP_2 C.F._3 minore Persona_1
e del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
Conclusioni: all'udienza del 06.11.2023 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in atti, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte;
all'esito, la causa è stata riservata per la decisione collegiale;
il P.M. ha concluso con nota del
13.11.2023 esprimendo parere favorevole.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45, c. 17, L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1. L'attore, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1 Controparte_1
Tribunale, al fine di “accertare e dichiarare che il sig. non è il padre della minore Parte_1 [...]
e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Apricena di eseguire le Persona_1 prescritte annotazioni sull'atto di nascita”, con condanna della convenuta alle spese di lite.
A sostegno della propria domanda deduceva che:
- in data 14.08.2018, aveva contratto matrimonio concordatario con ;
Controparte_1
- in data 26.02.2018 e, dunque, prima della celebrazione del matrimonio, nasceva Persona_1 che veniva riconosciuta dall'attore all'atto di nascita, poiché ritenuta sua figlia;
- aveva ricevuto, nel luglio del 2022, una missiva anonima che lo informava del fatto che la moglie aveva intrattenuto altre relazioni;
Controparte_1
- per tale ragione, decideva di effettuare, in data 03.08.2022, un test rapido di indagine di paternità da cui emergeva una “non compatibilità genetica” con la minore Persona_1
- per maggiore scrupolo, in data 22.09.2022, la minore anche con il Persona_1 consenso della madre veniva sottoposta all'indagine genetica (c.d. DNA Parte_2 typing) presso il reparto di genetica medica degli di Foggia” e la relazione di Org_1 consulenza genetico – forense, effettuata sui campioni di materiale biologico di Parte_1
e di aveva escluso il rapporto di paternità. Persona_1
La convenuta, si costituiva il 30.01.2023, aderendo alla domanda di parte Controparte_1 attrice e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Con ordinanza del 20.02.2023, il Giudice istruttore disponeva la comunicazione degli atti al PM in quanto parte necessaria ex art. 70, comma n. 3 c.p.c. e nominava il Curatore speciale della minore, che, costituendosi in data 20.10.2023, chiedeva l'accoglimento della domanda
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