Trib. Foggia, sentenza 06/02/2024, n. 354

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 06/02/2024, n. 354
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 354
Data del deposito : 6 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito Presidente
R B Giudice relatore
G B G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6139/2022 R.G.A.C.C., avente ad oggetto
“impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carmela Parte_1 C.F._1
Censano, giusta procura in atti;

Attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. G de Controparte_1 C.F._2
R, giusta procura in atti;

Convenuta con l'intervento del
AVV. (C.F. ), nella qualità di Curatore speciale della CP_2 C.F._3 minore Persona_1
e del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
Conclusioni: all'udienza del 06.11.2023 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in atti, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte;
all'esito, la causa è stata riservata per la decisione collegiale;
il P.M. ha concluso con nota del
13.11.2023 esprimendo parere favorevole.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45, c. 17, L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1. L'attore, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1 Controparte_1
Tribunale, al fine di “accertare e dichiarare che il sig. non è il padre della minore Parte_1 [...]
e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Apricena di eseguire le Persona_1 prescritte annotazioni sull'atto di nascita”, con condanna della convenuta alle spese di lite.
A sostegno della propria domanda deduceva che:
- in data 14.08.2018, aveva contratto matrimonio concordatario con ;
Controparte_1
- in data 26.02.2018 e, dunque, prima della celebrazione del matrimonio, nasceva Persona_1 che veniva riconosciuta dall'attore all'atto di nascita, poiché ritenuta sua figlia;

- aveva ricevuto, nel luglio del 2022, una missiva anonima che lo informava del fatto che la moglie aveva intrattenuto altre relazioni;
Controparte_1
- per tale ragione, decideva di effettuare, in data 03.08.2022, un test rapido di indagine di paternità da cui emergeva una “non compatibilità genetica” con la minore Persona_1
- per maggiore scrupolo, in data 22.09.2022, la minore anche con il Persona_1 consenso della madre veniva sottoposta all'indagine genetica (c.d. DNA Parte_2 typing) presso il reparto di genetica medica degli di Foggia” e la relazione di Org_1 consulenza genetico – forense, effettuata sui campioni di materiale biologico di Parte_1
e di aveva escluso il rapporto di paternità. Persona_1
La convenuta, si costituiva il 30.01.2023, aderendo alla domanda di parte Controparte_1 attrice e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Con ordinanza del 20.02.2023, il Giudice istruttore disponeva la comunicazione degli atti al PM in quanto parte necessaria ex art. 70, comma n. 3 c.p.c. e nominava il Curatore speciale della minore, che, costituendosi in data 20.10.2023, chiedeva l'accoglimento della domanda
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