Trib. Milano, sentenza 29/07/2024, n. 2526

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 29/07/2024, n. 2526
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 2526
Data del deposito : 29 luglio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 9765/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa E D C quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
con il patrocinio degli avv.ti PAGANUZZI GIOVANNI e FASCHINI Pt_6
FANCESCO, elettivamente domiciliati in Milano Viale Papiniano n. 44, presso
i difensori
RICORRENTI
1


contro
con il patrocinio degli avv.ti TOFFOLETTO Controparte_1
FANCO, DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, MORO EZIO e MALTA
GORIO, elettivamente domiciliata in VIA ROVELLO, n. 12 Milano, presso i difensori
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO


1. Con il depositato ricorso, conveniva in Parte_1 giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia il Tribunale di Milano, Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza e con ogni opportuna statuizione così giudicare: nel merito: accertare e dichiarare:
“AFAC” ovvero “Cop. Ec. Art. 109 CCNL” indicata in ciascuna busta paga
(pari a € 20,00 mensili) negli elementi fissi della retribuzione normale mensile;

- la retribuzione e le indennità dovute ai ricorrenti per lavoro straordinario, festivo, prestato in giorno di riposo e/o di permesso, in applicazione di quanto previsto dal CCNL Vigilanza Privata e dal Contratto Integrativo Provinciale applicati al rapporto, secondo i criteri illustrati nel presente ricorso;

- il diritto ex art. 116 CCNL di vedere remunerate le ore qualificate come lavoro straordinario e festivo, prestate anche nel giorno di riposo e/o permesso
(anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 CIP), sulla base delle ore effettivamente prestate e sul presupposto che a tali fini un giorno di retribuzione
(1/26) corrisponde a n. 6,653846 ore di lavoro effettivo e non a 7,25 ore;

2
- delle differenze retributive dovute ai ricorrenti per tutti i titoli illustrati in ricorso;
condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a pagare ai ricorrenti le somme lorde indicate nella tabella che segue a titolo di differenze retributive per tutti i titoli illustrati in ricorso, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria da ogni scadenza al saldo, o la diversa somma anche superiore ritenuta di giustizia in esito a istruttoria;

in ogni caso con sentenza esecutiva e con vittoria di spese, diritti e onorari, maggiorazione ex art. 4, co. 1bis DM 55/2014 (collegamenti ipertestuali), spese generali 15% e accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva con il deposito di articolata Controparte_1
memoria, con cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.


2. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti. La Giudice, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc, come modificato dall'art. 53 DL
25.6.2008 n. 112 conv. in L.

6.8.2008 n. 133, con fissazione di termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia.
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3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere accolto per i seguenti motivi.
I ricorrenti venivano assunti da quali guardie particolari giurate. Il CP_1 loro rapporto di lavoro veniva ceduto a ai sensi dell'art. 2112 c.c. a CP_1
decorrere dal 01/01/20 (doc. 61 fascicolo parte ricorrente).
In particolare, il ricorrente è stato assunto da in data Pt_1 CP_1
01/10/15, con orario di lavoro full time c.d. 6+1+1 e inquadramento da ultimo nel
IV livello CCNL Vigilanza Privata (doc. 8 fascicolo parte ricorrente). Il ricorrente
è stato assunto da in data 07/10/91, con orario di lavoro Parte_2 CP_1
full time c.d. 6+1+1 e inquadramento da ultimo nel IV livello CCNL Vigilanza
Privata (doc. 13 fascicolo parte ricorrente). Il ricorrente è stato assunto Pt_3
da in data 02/03/99, con orario di lavoro full time c.d. 6+1+1 e CP_1
inquadramento da ultimo nel IV livello CCNL Vigilanza Privata (doc. 18 fascicolo parte ricorrente). Il ricorrente è stato assunto da in data Parte_4 CP_1
21/01/00, con orario di lavoro full time c.d. 6+1+1 e inquadramento da ultimo nel
IV livello CCNL Vigilanza Privata (doc. 23 fascicolo parte ricorrente). Il ricorrente è stato assunto da in data 08/01/90, con orario di Pt_5 CP_1
lavoro full time c.d. 6+1+1 e inquadramento da ultimo nel IV livello CCNL
Vigilanza Privata (doc. 28 fascicolo parte ricorrente). Il ricorrente è stato Pt_6
assunto da in data 22/08/00, con orario di lavoro full time c.d. 6+1+1 CP_1
e inquadramento da ultimo nel IV livello CCNL Vigilanza Privata (doc. 33 fascicolo parte ricorrente).
Tutti i ricorrenti hanno sempre lavorato full time, con orario di lavoro
6+1+1 e inquadramento nel IV livello CCNL Vigilanza Privata.


4. Ciò premesso con riguardo ai fatti di causa, le pretese economiche dei ricorrenti per differenze retributive sono fondate.
In primo luogo, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente di dichiarazione del diritto a che l'importo di € 20,00 di cui all'art. 109 del CCNL 08 aprile 2013 per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi
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Fiduciari, rubricato come “Copertura Economica” c.d. AFAC, sia ricompreso, quale elemento fisso della retribuzione, nel calcolo della “Retribuzione Normale” di cui all'art. 105 del CCNL e del “Salario Unico Nazionale” di cui all'art. 106
CCNL, con il conseguente diritto del ricorrente al computo del suddetto importo nella base di calcolo utile per la determinazione degli istituti contrattuali e di legge, diretti e differiti, ivi inclusi i compensi per Festività, Lavoro straordinario e festivo e relative maggiorazioni, Indennità di Malattia, Mensilità aggiuntive,
Permessi Banca Ore, Permessi annuali, Ferie e TF.
In diritto, occorre preliminarmente richiamare il dettato dell'art. 109 del
C.C.N.L. Vigilanza Privata 2013/15, rubricato “Copertura economica”, secondo cui “le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”.
A sua volta, ai sensi dell'art. 106, rubricato "Salario unico nazionale
(Paga base tabellare conglobata)", "il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla
Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992
(paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente (…)”.
Infine, l'art. 142, “Una tantum”, stabilisce che “le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di
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crisi, nella quale versa tuttora l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano non di meno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e compatibile.
In relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio 2009 – 31 gennaio 2013), le parti concordano, che verrà corrisposta, a tutti i dipendenti in forza alla data del 1° febbraio 2013, una somma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450 da erogarsi con le seguenti modalità temporali: (…)
Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto
(…)”.
Ciò premesso con riguardo alla disciplina di riferimento, deve darsi atto che la Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, compresa la scrivente, ha già accolto pretese analogamente svolte da altri lavoratori nei confronti di società cui si applicavano le medesime disposizioni collettive, mediante sentenze, che, in quanto pienamente condivisibili e ampiamente motivate, devono essere qui richiamate anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. (Tribunale di Milano
Sezione Lavoro, sentenza n. 2238/2018;
Tribunale di Milano Sezione Lavoro, sentenza n. 2283/2019;
Tribunale di Milano Sezione Lavoro, sentenza n.
2262/2019;
Tribunale di Milano Sezione Lavoro, sentenza n. 2250/2018). Deve essere richiamato anche quanto già stabilito dalla medesima giudicante nella sentenza n. 2886/2019, pubblicata in data 11/02/2020, confermata dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 325/2021, a sua volta pubblicata in data
10/03/2021. La Sezione Lavoro della Corte di Appello di Milano accoglieva, infatti, pretese identiche a quella oggetto di causa, con sentenze, che, in quanto pienamente condivisibili e ampiamente motivate, devono essere qui richiamate anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. In particolare, nella sentenza n.
436/2020 della Corte di Appello Sezione Lavoro di Milano veniva stabilito che
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“La materia del contendere attiene alla natura dell'emolumento previsto dall'art.
109 del CCNL applicato (Copertura Economica: “Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative dl rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica del trattamenti salariali, concordando che gli
Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dal futuri incrementi retributivi”) e precisamente se rientri nella nozione di retribuzione ordinaria e dunque sia da ricomprendere nella base di calcolo per la determinazione del dovuto a titolo di festività, straordinario, indennità di malattia, mensilità aggiuntive, banca ore, ferie e t.f.r., come sostengono gli appellati o sia invece una mera indennità provvisoria, in quanto tale da non computare nel montante retributivo, come sostiene l'appellante.
E' indubbio che la “copertura economica” di cui all'art. 109 debba essere inquadrata nella fattispecie della indennità di vacanza contrattuale.
La Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8253/16) ha precisato al riguardo che
“L'indennità di vacanza costituisce un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti (in tal senso, Cass. sent. n.
8803/14). Se si tratta di un'”anticipazione”, non è possibile neppure porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo perché questa è l'unica che si salda a quella del precedente contratto collettivo schermando la regolamentazione provvisoria dell'indennità di vacanza contrattuale (così, Cass. sent. n. 14356/14)”.
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Ciò posto, non è condivisibile quanto asserito dall'appellante ovvero che la caratteristica di “provvisorietà” dell'indennità di vacanza contrattuale le precluda il riconoscimento della natura “pienamente retributiva”, essendo demandata alle parti sociali la facoltà di regolamentare in sede di rinnovo contrattuale tale istituto proprio in considerazione della natura provvisoria e contingente dello stesso.
La interpretazione seguita dal giudice a quo trova supporto da un lato nell'art. 106, che include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del
“salario unico nazionale” a propria volta compreso nella “retribuzione normale” di cui all'art.105;
e dall'altro nell'art. 142, che, disciplinando l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei C.C.N.L.
a2013/15 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013), precisa - a differenza di quanto stabilito nell'art. 109 che regola il periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del
2013 e fino al suo rinnovo - che tale “una tantum” non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
La lettura combinata di dette disposizioni permette di affermare che
l'emolumento in questione fa parte del salario unico nazionale e dunque della retribuzione normale, rientrando, così, nella base di calcolo degli istituti di retribuzione indiretta spettanti ai dipendenti.
Ad identica conclusione è pervenuta questa Corte nell'analizzare le disposizioni del CCNL SERVIZI FIDUCIARI, aventi il medesimo tenore di quelle esaminate in questa sede (cfr. CA MI n. 2067/19) (...)”.
Ne discende la condanna di parte resistente a corrispondere a parte ricorrente, l'incidenza dell'importo di cui all'art. 109 del CCNL 08 aprile 2013
(c.d. AFAC) sul calcolo delle retribuzioni per Festività, Lavoro straordinario e festivo e relative maggiorazioni, Indennità di Malattia, Mensilità aggiuntive,
Permessi Banca Ore, Permessi annuali, Ferie.
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5 . Con riferimento alla retribuzione dovuta per il lavoro straordinario e festivo, deve darsi atto che la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Milano ha già accolto pretese analogamente svolte da altri lavoratori in relazione alle medesime disposizioni del C.C.N.L., a partire dalla sentenza, che, in quanto pienamente condivisibile e ampiamente motivata, deve essere qui richiamata anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. “Occorre innanzitutto riportare
l'art. 116 CCNL che sul punto specifico prevede:
“le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105.”
Il calcolo secondo la quota oraria non presenta alcuna difficoltà poiché si individua la retribuzione oraria (retribuzione mensile:173) maggiorando l'importo del 30%. L'operazione in tal caso è intuitiva perché lo straordinario si individua, come tale, sempre in ore (v. art. 79 CCNL in relazione ai limiti settimanali di cui agli articoli 75 e 76 CCNL).
L'azienda, invece, dal gennaio 2017 ha operato come segue (si riporta quanto esposto nella memoria di primo grado)
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