Trib. Salerno, sentenza 04/12/2024, n. 2369
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 19.11.2024, celebrata con le modalità
di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2326 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Marcello D'Elia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito
in Salerno, alla piazza Flavio Gioia n. 3;
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Ottavio Basso ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio, sito in Salerno, alla via Luigi Cacciatore n. 20;
1 Resistente
OGGETTO: Spettanze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.4.2023 , premesso di essere Parte_1
dipendente della dall'1.1.2010, con mansioni, dal Controparte_1
2019, di responsabile dei sistemi informativi hardware e software e con
inquadramento nel Livello 6A del c.c.n.l. FISE ASSOAMBIENTE, esponeva:
- che, in precedenza, sin dall'1.9.2004, era stato dipendente della
[...]
e, poi, della – società che avevano curato la CP_2 CP_2
gestione dei rifiuti in prima della convenuta – e, dopo la chiusura CP_2
dello stato di emergenza, era transitato alle dipendenze di Controparte_1
con riconoscimento dell'anzianità acquisita all'1.9.2008;
- che, inizialmente, quest'ultima società, nel disciplinare i rapporti dei propri
dipendenti, aveva applicato i contratti collettivi “Metalmeccanici ed Edili”
osservati dai precedenti enti datoriali – con le condizioni e i patti ivi previsti –
e, a partire dall'1.5.2010, aveva aderito al c.c.n.l. “Nettezza Urbana Privata
Federambiente”;
- che tale contratto collettivo aveva previsto, in particolare, l'applicazione di
superminimi non assorbibili nell'ipotesi di minor retribuzione base risultante dal
cambio di c.c.n.l.;
2
- che con il passaggio al nuovo contratto collettivo era stata illegittimamente
ridotta la sua retribuzione minima;
- che, solo a fronte della richiesta da lui avanzata, la società convenuta aveva
innalzato il suo stipendio base e, in particolare, con provvedimento del
31.12.2010, gli aveva riconosciuto l'importo mensile di € 262,00 a titolo di
superminimo non riassorbibile;
- che, in seguito, a fronte di una sua nuova istanza, gli aveva attribuito un
superminimo di € 448,00, con decorrenza dal marzo 2011;
- che, in esecuzione dell'accordo sindacale del 3.8.2011, era passato dal livello
5A a quello 6° ed aveva ripreso a beneficiare della retribuzione della quale
aveva fruito nel 2005, quando era alle dipendenze della Controparte_2
con conseguenziale aumento della retribuzione minima e parziale
assorbimento del superminimo, rideterminato in € 247,00;
- che in data 28.12.2011 aveva sottoscritto l'offerta economica migliorativa
propostagli dall'azienda, sulla base del verbale sindacale del 3.8.2011,
essendo passato dallo svolgimento della mansione di addetto ai sistemi
informativi hardware e software, con mero compito di salvaguardia e
manutenzione presso l'impianto di produzione di Battipaglia, alla più ampia e
complessa gestione di ogni attività riguardante i servizi informatici, in
riferimento a tutte le unità locali aziendali;
3
- che tale nuovo inquadramento e il relativo riconoscimento economico a titolo
di superminimo non assorbibile erano stati suggellati dalla parte datoriale con
nota del 17.2.2012;
- che dal mese di agosto 2011 aveva sempre percepito in busta paga il
superminimo dell'importo lordo di € 547,00, somma rimasta invariata e mai
assorbita dai successivi aumenti contrattuali, scatti di anzianità e spettanze
aggiuntive a vario titolo riconosciutegli e ciò sino a quando la società datrice di
lavoro non gliene aveva sospeso l'erogazione, in data 10.2.2022, e poi
disposto la revoca, il 17.3.2022;
- che i provvedimenti datoriali da ultimo indicati erano illegittimi e immotivati;
- che, in particolare, erano irrilevanti le circostanze poste a fondamento della
revoca, ossia che l'attribuzione del predetto emolumento, datata 31.12.2010,
non era stata rinvenuta al protocollo aziendale e che era terminato lo
svolgimento delle funzioni di Coordinatore dei Flussi;
- che erroneamente la società convenuta aveva correlato l'erogazione del
superminimo all'esecuzione di “attività già completate in annualità precedenti”;
- che, peraltro, in data 29.4.2020, la gli aveva attribuito un Controparte_1
altro superminimo (stavolta riassorbibile), dell'importo di € 150,00, a titolo di
“trattamento di miglior favore rispetto a quello previsto dal c.c.n.l. di
riferimento”;
4
- che, nello specifico, il superminimo originariamente riconosciuto dalla prefata
società era stato espressamente previsto come non riassorbibile, per cui l'atto
di revoca era nullo e immotivato, oltre che privo del necessario consenso di
esso ricorrente.
Tanto premesso, adiva il giudice del Lavoro del Tribunale di Parte_1
Salerno al fine di sentir accertare e dichiarare la natura non riassorbibile del
superminimo individuale riconosciutogli dalla società datrice con note del
31.12.2010 e del 17.2.2012, con conseguente declaratoria di nullità, illegittimità
e/o inefficacia del provvedimento prot. n. 1400 del 17.3.2022, con il quale la
gli aveva unilateralmente revocato detto Controparte_1
emolumento, con effetto retroattivo dall'1.1.2022, e con condanna della società
al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive maturate per la citata
causale, pari ad € 9.419,45 sino alla mensilità di marzo 2023, oltre alle ulteriori
differenze retributive maturate nelle more, agli interessi e alla rivalutazione
monetaria.
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 21.6.2023 il giudice disponeva procedersi alla
trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la si Controparte_1
costitutiva in giudizio ed evidenziava l'assoluta infondatezza delle pretese ex
5 adverso azionate, delle quali invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di
causa.
La società rimarcava, in particolare, la sua natura giuridica di società “in house
providing”, essendo un ente a totale partecipazione pubblica, originariamente
costituito dalla Provincia e, con atto del 25.6.2020, confluito CP_3
nell , ossia nell'organo di governo con personalità giuridica di CP_4
diritto pubblico dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile,
per l'esercizio, in forma associata, delle funzioni amministrative inerenti alla
gestione dei rifiuti.
Precisava di essere dedita al servizio di gestione integrata dei rifiuti mediante
l'utilizzo delle discariche e dell'impiantistica per lo stoccaggio, il trattamento, la
trasferenza, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti, situata sul
territorio provinciale, e di dover osservare, in ragione della sua natura giuridica
di soggetto interamente partecipato pubblicamente, le regole previste dal d.
lgs. n. 175/2016.
Con specifico riguardo ai rapporti di lavoro instaurati con i suoi dipendenti,
osservava che il predetto decreto, all'art. 19, prescrive il contenimento degli
oneri contrattuali e delle assunzioni del personale, atteso che tali scelte
economiche, per le ragioni precisate, si riverberano direttamente sulla
collettività.
6
Evidenziava, quindi, che i doveri di correttezza, buon andamento ed efficienza
che era tenuta ad osservare nel corso della sua attività, le imponevano anche
di contenere le voci di natura retributiva e indennitaria del proprio personale,
determinando la retribuzione in modo conforme ai contratti collettivi applicati e
ai vincoli di bilancio, in omaggio a quanto prescritto dall' art. 1, comma 557,
della legge n. 147 del 2013 e a quanto stabilito dagli artt.
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