Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 123

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 123
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 123
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice, dr. ssa Antonella Paone, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G.A.C. 5605 dell'anno 2024
TRA
Agenzia delle Entrate - Riscossione, subentrante a titolo universale nei rapporti di Equitalia
Servizi di Riscossione s.p.a., incorporante di Equitalia Nord s.p.a., Equitalia Centro s.p.a. ed
Equitalia Sud s.p.a., ai sensi dell'art. 1, D.L. 193 del 22.10.2016, convertito in legge 225/2016 del
01.12.2016, in G.U. n. 282 del 02.12.2016, in persona del Procuratore sig. Angelo Lopatriello, in virtù dei poteri allo stesso conferiti giusta atto notarile del 22.06.203, rep. 180134 / racc. 12348,
C.F. e P.IVA 13756881002, rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi Pane (C.F. [...],
PEC luigipane2@avvocatinapoli.legalmail.it), presso il quale elett.te domicilia in Napoli alla via F.
Caracciolo n.11, in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
OG NA, C.F. [...], nato a [...] il [...] e residente in [...], elett.te dom.to presso l'avv. p. Francesco Sagliocco, con studio in Aversa (CE) alla via V. Bachelet n.19, suo procuratore costituito nel giudizio di primo grado RG 2979/2021 innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord, con indicazione della seguente
PEC francesco.sagliocco@legalmail.it
APPELLATO contumace
Nonché
Comune di Formia, in persona del legale rapp.te p.t., CF 81000270595, P. IVA 00087990594, con sede in Formia (LT) alla via Vitruvio n.190, PEC protocollo@pec.cittadiformia.it
APPELLATO contumace
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva appello avverso la sentenza n. 2973/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord pubblicata in data 29/5/2024.
L'appellante fondava la propria censura sul seguente motivo: Inammissibilità della domanda per carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 cpc essendovi regolare notifica della cartella esattoriale n.
02820120021467065000 mai impugnata;
errata declaratoria di prescrizione.
Sulla scorta di tale premessa l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata con rigetto dell'avversa pretesa e vittoria delle spese
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