Trib. Vicenza, sentenza 16/12/2024, n. 651
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2863 del ruolo generale di volontaria giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
25/02/1982, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca FILIPPINI ed Olga
BRIGHENTI;
e
C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
03/07/1978, rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella PETRACIN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1
il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti concordemente chiedono di accogliere le
seguenti conclusioni:
1. dichiararsi la separazione tra i coniugi e , Parte_1 CP_1
autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo reciproco di comunicare
eventuali trasferimenti;
2. affidarsi i figli minori e in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori che pertanto assumeranno le decisioni di maggiore interesse relative
all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori di comune accordo, nel
rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di questi
ultimi, con domicilio prevalente dei minori stessi presso la madre.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità
genitoriale verrà gestita separatamente e ciascuno dei genitori si occuperà,
per il proprio ramo di parentela, di garantire ai figli minori di conservare rapporti
significativi con i rispettivi ascendenti e parenti.
3. darsi atto che il GN avrà diritto/dovere di vedere e tenere con CP_1
sé i figli ogni qualvolta gli stessi lo desiderino e in ogni caso
*a fine settimana alternati, e precisamente nelle settimane dispari, dal venerdì
pomeriggio dopo la scuola sino alla domenica sera alle 20.30 durante il periodo
scolastico e con rientro alle ore 22.00 durante il periodo non scolastico, quando
li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
* due giorni la settimana da dopo la scuola sino alle ore 20.30, nella settimana
2
in cui passeranno il fine settimana con il padre, due giorni la settimana
comprendenti un pernotto, nella settimana in cui e non Per_1 Per_2
saranno con il padre durante il fine settimana;
in ogni caso i giorni
infrasettimanali dovranno essere stabiliti entro il 15 del mese antecedente
secondo l'orario lavorativo del GN , il tutto salvo diverso accordo CP_1
tra i genitori;
* durante le vacanze di Natale, il padre terrà con sé i figli e , Per_1 Per_2
secondo il criterio dell'alternanza con la madre, dall'inizio delle vacanze
(secondo il calendario scolastico) sino al 30 dicembre alle 21.00 negli anni
dispari, mentre negli anni pari li terrà dal 30 dicembre alle 21.00 sino al termine
delle vacanze scolastiche, riportandoli a casa della madre entro le ore 21.00
del giorno antecedente l'inizio del calendario scolastico;
* durante le vacanze pasquali il padre terrà con sé i figli e , Per_1 Per_2
secondo il criterio dell'alternanza con la madre, dall'inizio delle vacanze
(secondo il calendario scolastico) sino al giorno di Pasqua alle 18.00 negli anni
dispari e dal giorno di Pasqua alle 18.00 sino al termine delle vacanze negli
anni pari, riportandoli a casa della madre entro le ore 21.00 del giorno
antecedente l'inizio del calendario scolastico;
* durante le vacanze estive entrambi i genitori terranno con sé i figli per tre
settimane anche non consecutive, il cui effettivo periodo dovrà essere
comunicato entro il 31 marzo di ogni anno;
* le festività e gli eventuali ponti del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1°
maggio, 2 giugno, saranno trascorsi dai minori con l'uno o l'altro genitore
3
secondo il criterio dell'alternanza, precisandosi che negli anni dispari la
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2863 del ruolo generale di volontaria giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
25/02/1982, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca FILIPPINI ed Olga
BRIGHENTI;
e
C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
03/07/1978, rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella PETRACIN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1
il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti concordemente chiedono di accogliere le
seguenti conclusioni:
1. dichiararsi la separazione tra i coniugi e , Parte_1 CP_1
autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo reciproco di comunicare
eventuali trasferimenti;
2. affidarsi i figli minori e in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori che pertanto assumeranno le decisioni di maggiore interesse relative
all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori di comune accordo, nel
rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di questi
ultimi, con domicilio prevalente dei minori stessi presso la madre.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità
genitoriale verrà gestita separatamente e ciascuno dei genitori si occuperà,
per il proprio ramo di parentela, di garantire ai figli minori di conservare rapporti
significativi con i rispettivi ascendenti e parenti.
3. darsi atto che il GN avrà diritto/dovere di vedere e tenere con CP_1
sé i figli ogni qualvolta gli stessi lo desiderino e in ogni caso
*a fine settimana alternati, e precisamente nelle settimane dispari, dal venerdì
pomeriggio dopo la scuola sino alla domenica sera alle 20.30 durante il periodo
scolastico e con rientro alle ore 22.00 durante il periodo non scolastico, quando
li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
* due giorni la settimana da dopo la scuola sino alle ore 20.30, nella settimana
2
in cui passeranno il fine settimana con il padre, due giorni la settimana
comprendenti un pernotto, nella settimana in cui e non Per_1 Per_2
saranno con il padre durante il fine settimana;
in ogni caso i giorni
infrasettimanali dovranno essere stabiliti entro il 15 del mese antecedente
secondo l'orario lavorativo del GN , il tutto salvo diverso accordo CP_1
tra i genitori;
* durante le vacanze di Natale, il padre terrà con sé i figli e , Per_1 Per_2
secondo il criterio dell'alternanza con la madre, dall'inizio delle vacanze
(secondo il calendario scolastico) sino al 30 dicembre alle 21.00 negli anni
dispari, mentre negli anni pari li terrà dal 30 dicembre alle 21.00 sino al termine
delle vacanze scolastiche, riportandoli a casa della madre entro le ore 21.00
del giorno antecedente l'inizio del calendario scolastico;
* durante le vacanze pasquali il padre terrà con sé i figli e , Per_1 Per_2
secondo il criterio dell'alternanza con la madre, dall'inizio delle vacanze
(secondo il calendario scolastico) sino al giorno di Pasqua alle 18.00 negli anni
dispari e dal giorno di Pasqua alle 18.00 sino al termine delle vacanze negli
anni pari, riportandoli a casa della madre entro le ore 21.00 del giorno
antecedente l'inizio del calendario scolastico;
* durante le vacanze estive entrambi i genitori terranno con sé i figli per tre
settimane anche non consecutive, il cui effettivo periodo dovrà essere
comunicato entro il 31 marzo di ogni anno;
* le festività e gli eventuali ponti del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1°
maggio, 2 giugno, saranno trascorsi dai minori con l'uno o l'altro genitore
3
secondo il criterio dell'alternanza, precisandosi che negli anni dispari la
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