Trib. Bergamo, sentenza 11/01/2024, n. 67
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione terza civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Anto- nella Belgeri, GoP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5950 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
AQ XH c.f. [...]rappresentato e difeso dall'avvocato MIGLIORATI GIOVANNI per procura atto di ci- tazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- attore opponente - contro
AL UI , c.f. [...]rappresentato e difeso dall'avvocato BOVE MARTINA per procura comparsa di costitu- zione e risposta
- convenuto - avente ad OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni.
CONCLUSIONI
Per AQ XH: Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis,
1. In principalità e nel merito: -respingere in toto le pretese accampate
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nel decreto ingiuntivo in ordine sia agli oneri condominiali che al manca- to preavviso per la disdetta del contratto;
2.In via subordinata: -nella denegata e non creduta ipotesi che venga riconosciuta in capo al Sig.
EP QI la responsabilità per mancato rispetto formale del ter- mine di mesi 6 previsto dal contratto in conformità all'art.6 L. 431/1998, la somma richiesta da parte avversaria sia riformata nel quantume ridotta ad Euro 1.200 o ad altro importo ritenuto secondo giustizia ed equità.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Per AL UI: In via pregiudiziale e/o preliminare: accertare
e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto in- giuntivo n. 1393/2021 – R.G. 3283/2021 per i motivi di cui alla narrativa della propria comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, dichia- rarsi inefficace e/o inesistente l'opposizione a decreto ingiuntivo e, quin- di, confermare il decreto ingiuntivo n. 1393/2021 – R.G. 3283/2021, oggi opposto, e concederne e/o confermarne la provvisoria esecuzione;
In via preliminare, subordinata: concedere e/o confermare la provvisoria ese- cuzione totale o parziale (per € 3.513,44 per oneri condominiali oltre €
1.200,00 per n. 3 mensilità di indennità di preavviso) del decreto ingiun- tivo n. 1393/2021 – R.G. 3283/2021, oggi opposto, non essendo la pre- sente opposizione fondata su prova scritta, né il giudizio appare di pronta
e facile soluzione. Nel merito: - in via principale: rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, ac- certare e dichiarare che il signor LT UI, in forza del credito azionato in via monitoria, è creditore nei confronti del signor QI
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EP della somma di € 5.913,44 (o della minore somma di € 3.513,44 per oneri condominiali oltre ad € 1.200,00 per n. 3 mensilità di indennità di preavviso), oltre interessi legali, oltre alla liquidanda imposta di regi- strazione del decreto ingiuntivo ed alle spese della procedura monitoria, liquidate in € 700,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre rimbor- so spese generali 15%, iva e cpa come per legge. Con il favore delle spese
e delle competenze professionali, oltre accessori.
In via istruttoria: pur ritenendo la causa di natura documentale, in ogni caso, l'odierno convenuto opposto, solo per mero scrupolo difensivo, in- siste per l'ammissione, all'occorrenza, di prova per interrogatorio forma- le e per testi, diretta e indiretta, sui capitoli di prova indicati nella propria memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. n. 2, eventualmente meglio formulati dal Giudice