Trib. Firenze, sentenza 22/02/2024, n. 598

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 22/02/2024, n. 598
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 598
Data del deposito : 22 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 9826/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. S G Presidente
Dott. I B Gdice
Dott. A G Giudice on. rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9826/2023 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
Con ricorso ex art. 98 c.c. il sig. nato in Libano il 28/9/1998 e residente nel Comune Parte_1 di impugna il rifiuto opposto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di in CP_1 CP_1 merito alla richiesta di pubblicazione di matrimonio, avanzata dai nubendi, nato in Parte_1
Libano il 28.9.1998 e nata nello Stato di El Salvador il 19.12.1995, per Per_1 Parte_2 assenza del nulla osta previsto dall'art. 116 c.c. A sostegno delle proprie ragioni il ricorrente ha rilevato: di avere la cittadinanza armena e di aver chiesto al Ministero della Giustizia della Repubblica di
Armenia il certificato di stato libero;
di non avere un valido documento d'identità armeno, necessario per ottenere il suddetto certificato;
di essere nato in Libano da genitori di nazionalità armena, ma, salvo brevi periodi, di non aver mai vissuto in Armenia;
che l'ultimo valido documento armeno è il passaporto rilasciato il 10/8/2012 e scaduto il 10/8/2015;
di non poter ottenere un documento d'identità armeno non avendo svolto il servizio militare obbligatorio nel Paese di origine;
di temere per la sua incolumità qualora dovesse rientrare in Armenia per procurarsi il suddetto certificato (un suo ingresso
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in Armenia lo costringerebbe a prestare comunque il servizio civile, in quanto Testimone di Geova, esponendolo a forti rischi e discriminazioni).
All'udienza del 16.11.2023, compariva personalmente il ricorrente. Nessuno compariva per il Comune di Dichiarata la contumacia di parte resistente, il giudice riservava la decisione. CP_1
Con Ordinanza del 6 dicembre 2024, il giudice relatore, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
16.11.2023, ha invitato parte ricorrente a depositare in cancelleria telematica un atto notorio (scritto e formato innanzi al Cancelliere presso il Tribunale di Firenze) finalizzato a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 86 c.c., nonché l'assenza di impedimenti previsti dagli articoli 87 , 88, 89
c.c. per contrarre matrimonio.
In data 15.12.2023 è stata depositata la documentazione richiesta.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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Il caso in esame prende le mosse dal rifiuto del Pubblico Ufficiale del Comune di (Comune CP_1 di residenza di entrambi i nubendi) di procedere alla pubblicazione ex art. 98 c.c. per assenza del necessario nulla -osta ex art. 116 c.c. da parte del sig. , cittadino di nazionalità Parte_1 armena.
La norma sopra richiamata prevede che : lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale di stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che giusta le leggi cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli
85,86,87 numeri 1,2 e 4, 88 e 89.
Invero, lo straniero che vuole sposarsi in Italia deve presentare all'Ufficiale dello Stato Civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che in base alle leggi cui è sottoposto non sussistono impedimenti a contrarre quello specifico matrimonio.
Nel caso in esame, risulta dagli atti che il ricorrente è nato in Libano da genitori armeni rifugiati ed è titolare di un permesso di soggiorno sul territorio italiano.
Ai fini che qui interessano, il ricorrente ha dimostrato, inoltre, di avere i requisiti richiesti dal nostro
Ordinamento giuridico per contrarre matrimonio, allegando l' atto di notorietà dal quale risulta la libertà di stato ex art. 86 c.c. e l'inesistenza degli impedimenti ostativi di cui articoli 85,86,87 numeri
1,2 e 4, 88 e 89.
Il Collegio, pertanto, ritiene meritevole di accoglimento il ricorso e illegittimo il rifiuto opposto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CP_1
Non vi è domanda sulle spese.
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