Trib. Torino, sentenza 14/03/2025, n. 92
TRIB Torino
Sentenza
14 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Procedure concorsuali in persona del dott. Enrico Astuni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 611 /2024 R.G. avente a oggetto la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67ss CCII introdotta con ricorso dep. 15.11.2024 da D'MO IO
(C.F. [...]), nato a [...] il [...] residente in [...], elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in P.za Principe
Eugenio nr.8 Rivoli (To), presso lo studio del Gestore della Crisi incaricato di svolgere le funzioni di “consulente del debitore”, Avv. Maria CELLI, nominata dall'Organismo di Composizione della
Crisi del Comune di Nichelino, unitamente al Gestore della Crisi con funzione di attestatore Avv.
Adele Teresa Passarelli
- debitore istante
1. Esposizione debitoria
Il ricorrente ha debiti per complessivi 84 mila euro circa, come da prospetto che segue. L'OCC ha inviato comunicazioni (sub doc. 7) di invito alla precisazione di crediti a creditori istituzionali
(Agenzia delle Entrate, ADER, INPS, Comuni, SORIS, Regione Piemonte), intermediari bancari e finanziari o loro cessionari di credito (IC, SA NP, CA TO BA, LA RS
CR, PM, ST, UK Italia), compagnie telefoniche (Fastweb, TIM, WindTre), avv.
Roberto Lastrucci, locatore dell'abitazione, moglie separata con diritto all'assegno di mantenimento sig.ra AB NA.
Di tutte le comunicazioni inviate soltanto UK Italia, cessionario delle posizioni IC, e LA
RS CR hanno riscontrato l'invito alla precisazione dei crediti, dichiarandosi (doc. 8 ric.) creditori di D'AM IO come segue.
Questi debiti trovano origine in svariati prestiti personali concessi in base alle disposizioni sul credito ai consumatori ex artt. 121 ss. TUB per quanto concerne IC (doc.
8-bis) e in un prestito personale con cessione del quinto dello stipendio e del TFR per quanto concerne LA
RS CR (doc.
8-ter).
Tale esposizione consente l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67
CCII riservata al consumatore. Secondo la definizione di cui all'art. 2 lett. e) è “consumatore” la persona che (1) agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta e (2) accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.
2. Cause del sovraindebitamento.
In diritto, l'art. 69 CCII richiede di considerare la determinazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode quali “condizioni ostative”, che precludono l'accesso alla procedura. L'accesso alla procedura non presuppone più, dunque, l'accertamento della “meritevolezza” del debitore, la cui sussistenza il ricorrente avrebbe l'onere di provare secondo i generali principi in tema di onere della prova (art. 2697 co 1 c.c.), ma solo l'assenza di condizioni ostative la cui esistenza, per paralizzare l'accesso, dovrebbe emergere dagli atti o essere eventualmente provata da un creditore opponente (Trib. Roma, 5.4.2023 e App. Bologna
23.6.2023).
In specie, è pacifico che il debitore non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla domanda o non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, mentre un discorso più ampio deve farsi con
2
riguardo alla determinazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Le cause del sovraindebitamento sono efficacemente descritte nella relazione ex art. 68 comma 2
CCII del Gestore della crisi con funzione di attestatore avv. Adele Teresa Passarelli (pag. 2 ss.), la quale ricostruisce la vita lavorativa e familiare del sig. D'AM e l'entità e scopo degli impegni finanziari contratti.
“Il sig. D'AM è dipendente di Ikea Italia PA fin dal mese di agosto del 1990.
Il 09.03.1996 si sposa con la sig.ra AB NA (doc. 2). Nel 1997 contrae un primo debito con ST (doc. 8 quater ricorso), di 2 milioni e ottocentomila lire, per l'acquisto di mobilio proprio presso lo store Ikea, estinto con il pagamento di dieci rate mensili (i coniugi vivevano all'epoca presso abitazione in affitto in via Brandizzo 90 a RI - vd certificato residenza storica sub doc. 3).
Il 26.07.2002 nasce il primo figlio della coppia, DO, mentre il 17.06.2005 nasce il secondo,
OV, oggi entrambi maggiorenni.
Con l'allargarsi della famiglia, nasce naturalmente l'esigenza di una abitazione di dimensioni maggiori e così la coppia decide di acquistare un immobile in via Lanzo 17 a OL, acquisto avvenuto con contestuale sottoscrizione di un mutuo fondiario con l'allora B@nca 24-7, oggi SA
NP PA (doc. 26 ricorso), dell'importo di euro 176.00,00 da restituire in n. 408 rate mensili
(34 anni). Parallelamente al mutuo fondiario, in data 24.07.2009 il sig. D'AM contrae un finanziamento con ST (n. 20038645361615 – vd n. 9 Crif allegato 11 ricorso) avente rata mensile di euro 321,00 per n. 84 rate complessive (7 anni): il finanziamento nasce dall'esigenza di arredare la nuova abitazione e pagare le spese legate all'acquisto (imbiancatura, trasloco, spese notarili, ecc...).
Nel 2011 il sig. D'AM ricorre nuovamente ad un finanziamento ST (n.
20038645361618 del 05.05.2011 – vd n. 8 Crif doc. 11 allegato al ricorso) di 15.000,00 euro complessivi, da restituire in rate di 207,40 circa l'una per n. 120 rate totali (10 anni): il finanziamento (doc. 8 quinquies) nasce dall'esigenza di sostenere alcuni lavori di ristrutturazione per la casa di OL (in particolare interventi sul tetto e implemento arredo, nonché per la sostituzione della caldaia) e per sostenere alcune spese mediche dentistiche (apparecchio) impreviste per il figlio DO. Al finanziamento è legata anche una carta revolving (n.
20038645361602) sottoscritta nella medesima data, utilizzata per ottenere liquidità all'occorrenza e con rimborsi a mezzo bollettini postali.
A giugno del 2011, quindi, il sig. D'AM acquista un'automobile FIAT NT Evo targata
EH599JC, pagandola in parte in contanti (euro 5.000,00) e in parte con finanziamento collegato contratto con CA TO BA PA (vd n. 7 Crif allegato 11 ricorso) avente rata mensile di euro
3
194,00 per n. 60 rate complessive (5 anni). L'auto, peraltro, sebbene formalmente intestata al
D'AM fino a marzo 2021, era in realtà in uso alla moglie.
Infine, nell'anno 2013 il debitore conclude un ulteriore finanziamento con NC PM PA (n.
12663 del 01.12.2013) dell'importo complessivo di euro 30mila (vd allegato a doc. 8 ter NC
LA) da restituire con cessione dello stipendio per n. 120 rate complessive dell'importo di euro
250,00 ciascuna. Tale finanziamento nasce dall'esigenza di affrontare diverse spese familiari impreviste: circa 2.600,00 euro quali acconto per l'acquisto di un garage la cui trattativa non giunse invece a buon fine;
spese dentistiche per il figlio DO per circa 1.500,00 euro;
circa 5.000,00 euro per rifacimento delle pavimentazioni della casa di OL;
spese per valutare un eventuale trasferimento a Ikea IN (viaggi, alberghi, ecc...) per circa tre mesi per ragioni di salute del figlio DO.
In sintesi, dunque, alla fine del 2013 il sig. D'AM si trova ad avere finanziamenti per rate totali di circa 970 euro (pagato interamente il finanziamento ST del 1997, residuano quello del
2009 con rata da 321,00 euro e quello del 2011 con rata da 207,40 euro, oltre TO BA con rata da 194,00 euro e PM con rata da 250,00 euro), oltre alla rata del mutuo condiviso con la moglie.
Il reddito allora percepito dal sig. D'AM di circa 1.300/1.400 euro al mese unito a quello percepito dalla moglie (anch'ella all'epoca dipendente Ikea) di circa 1.100/1.200 euro al mese, consentono tuttavia alla famiglia di adempiere alle proprie obbligazioni.
La situazione cambia invece radicalmente quando la coppia si separa, ad aprile del 2015.
Ovviamente il peso dei finanziamenti in una nuova realtà familiare, senza l'ausilio del reddito del coniuge, influisce negativamente sullo stato finanziario del debitore, che intanto deve trasferirsi in altra casa con le relative spese che ne seguono (trasloco, cauzione, agenzia, affitto, arredo, ecc...)
e contribuire al mantenimento dei figli minori. In un primo momento il sig. D'AM si trasferisce a casa dei genitori a RI (riferisce in Barriera di Milano), ove il risparmio di dover allestire una casa da solo si contrappone però al costo dei continui spostamenti tra RI e OL (come riferisce nella relazione doc. 36 allegato al ricorso). Inoltre, le condizioni di salute del padre, affetto da Alzheimer, non consentivano la permanenza continua di tre persone (il debitore e i figli quando con lui) a casa dei genitori. Per tali ragioni, in un secondo momento, opta per un alloggio a metà strada tra figli e genitori, in modo da poter accudire il padre malato e dare aiuto in tal senso alla madre ma al contempo diminuire la distanza (e i costi degli spostamenti in auto) dai figli, trasferendosi in via Assisi 40 a RI a febbraio 2016. In questo momento di particolare difficoltà economica, il D'AM ricorre ad altre due carte di credito ST (contratto carta revolving n. 10062352265114 e carta aura n. 10062215858185) che rendono sì particolarmente facile l'accesso al credito, a semplice richiesta, ma anche incontrollabile l'uso delle medesime ed esosa la restituzione (che avviene tramite bollettini postali con interessi alti).
4
Già a fine 2015, con il progetto di trasferimento in via Assisi, il sig. D'AM cerca di porre una soluzione alla sua situazione finanziaria, quanto meno “raggruppando o diminuendo” il numero complessivo di finanziamenti. E così accende un primo finanziamento presso IC il
23.11.2015 (n. 0016590245) di circa 22 mila euro (doc. 8 bis allegato al ricorso e n. 6 Crif allegato
11 al ricorso), dei quali circa 1.400,00 destinati all'assicurazione sul credito medesimo, con rata mensile di euro 257,00 per complessive n. 120 rate (10 anni), con il quale:
- chiude il finanziamento ST del 2009 (n. 20038645361615 con rata mensile di euro
321,00) che aveva aperto parallelamente al mutuo fondiario (data estinzione 26.11.2015 vd
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Procedure concorsuali in persona del dott. Enrico Astuni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 611 /2024 R.G. avente a oggetto la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67ss CCII introdotta con ricorso dep. 15.11.2024 da D'MO IO
(C.F. [...]), nato a [...] il [...] residente in [...], elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in P.za Principe
Eugenio nr.8 Rivoli (To), presso lo studio del Gestore della Crisi incaricato di svolgere le funzioni di “consulente del debitore”, Avv. Maria CELLI, nominata dall'Organismo di Composizione della
Crisi del Comune di Nichelino, unitamente al Gestore della Crisi con funzione di attestatore Avv.
Adele Teresa Passarelli
- debitore istante
1. Esposizione debitoria
Il ricorrente ha debiti per complessivi 84 mila euro circa, come da prospetto che segue. L'OCC ha inviato comunicazioni (sub doc. 7) di invito alla precisazione di crediti a creditori istituzionali
(Agenzia delle Entrate, ADER, INPS, Comuni, SORIS, Regione Piemonte), intermediari bancari e finanziari o loro cessionari di credito (IC, SA NP, CA TO BA, LA RS
CR, PM, ST, UK Italia), compagnie telefoniche (Fastweb, TIM, WindTre), avv.
Roberto Lastrucci, locatore dell'abitazione, moglie separata con diritto all'assegno di mantenimento sig.ra AB NA.
Di tutte le comunicazioni inviate soltanto UK Italia, cessionario delle posizioni IC, e LA
RS CR hanno riscontrato l'invito alla precisazione dei crediti, dichiarandosi (doc. 8 ric.) creditori di D'AM IO come segue.
Questi debiti trovano origine in svariati prestiti personali concessi in base alle disposizioni sul credito ai consumatori ex artt. 121 ss. TUB per quanto concerne IC (doc.
8-bis) e in un prestito personale con cessione del quinto dello stipendio e del TFR per quanto concerne LA
RS CR (doc.
8-ter).
Tale esposizione consente l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67
CCII riservata al consumatore. Secondo la definizione di cui all'art. 2 lett. e) è “consumatore” la persona che (1) agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta e (2) accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.
2. Cause del sovraindebitamento.
In diritto, l'art. 69 CCII richiede di considerare la determinazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode quali “condizioni ostative”, che precludono l'accesso alla procedura. L'accesso alla procedura non presuppone più, dunque, l'accertamento della “meritevolezza” del debitore, la cui sussistenza il ricorrente avrebbe l'onere di provare secondo i generali principi in tema di onere della prova (art. 2697 co 1 c.c.), ma solo l'assenza di condizioni ostative la cui esistenza, per paralizzare l'accesso, dovrebbe emergere dagli atti o essere eventualmente provata da un creditore opponente (Trib. Roma, 5.4.2023 e App. Bologna
23.6.2023).
In specie, è pacifico che il debitore non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla domanda o non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, mentre un discorso più ampio deve farsi con
2
riguardo alla determinazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Le cause del sovraindebitamento sono efficacemente descritte nella relazione ex art. 68 comma 2
CCII del Gestore della crisi con funzione di attestatore avv. Adele Teresa Passarelli (pag. 2 ss.), la quale ricostruisce la vita lavorativa e familiare del sig. D'AM e l'entità e scopo degli impegni finanziari contratti.
“Il sig. D'AM è dipendente di Ikea Italia PA fin dal mese di agosto del 1990.
Il 09.03.1996 si sposa con la sig.ra AB NA (doc. 2). Nel 1997 contrae un primo debito con ST (doc. 8 quater ricorso), di 2 milioni e ottocentomila lire, per l'acquisto di mobilio proprio presso lo store Ikea, estinto con il pagamento di dieci rate mensili (i coniugi vivevano all'epoca presso abitazione in affitto in via Brandizzo 90 a RI - vd certificato residenza storica sub doc. 3).
Il 26.07.2002 nasce il primo figlio della coppia, DO, mentre il 17.06.2005 nasce il secondo,
OV, oggi entrambi maggiorenni.
Con l'allargarsi della famiglia, nasce naturalmente l'esigenza di una abitazione di dimensioni maggiori e così la coppia decide di acquistare un immobile in via Lanzo 17 a OL, acquisto avvenuto con contestuale sottoscrizione di un mutuo fondiario con l'allora B@nca 24-7, oggi SA
NP PA (doc. 26 ricorso), dell'importo di euro 176.00,00 da restituire in n. 408 rate mensili
(34 anni). Parallelamente al mutuo fondiario, in data 24.07.2009 il sig. D'AM contrae un finanziamento con ST (n. 20038645361615 – vd n. 9 Crif allegato 11 ricorso) avente rata mensile di euro 321,00 per n. 84 rate complessive (7 anni): il finanziamento nasce dall'esigenza di arredare la nuova abitazione e pagare le spese legate all'acquisto (imbiancatura, trasloco, spese notarili, ecc...).
Nel 2011 il sig. D'AM ricorre nuovamente ad un finanziamento ST (n.
20038645361618 del 05.05.2011 – vd n. 8 Crif doc. 11 allegato al ricorso) di 15.000,00 euro complessivi, da restituire in rate di 207,40 circa l'una per n. 120 rate totali (10 anni): il finanziamento (doc. 8 quinquies) nasce dall'esigenza di sostenere alcuni lavori di ristrutturazione per la casa di OL (in particolare interventi sul tetto e implemento arredo, nonché per la sostituzione della caldaia) e per sostenere alcune spese mediche dentistiche (apparecchio) impreviste per il figlio DO. Al finanziamento è legata anche una carta revolving (n.
20038645361602) sottoscritta nella medesima data, utilizzata per ottenere liquidità all'occorrenza e con rimborsi a mezzo bollettini postali.
A giugno del 2011, quindi, il sig. D'AM acquista un'automobile FIAT NT Evo targata
EH599JC, pagandola in parte in contanti (euro 5.000,00) e in parte con finanziamento collegato contratto con CA TO BA PA (vd n. 7 Crif allegato 11 ricorso) avente rata mensile di euro
3
194,00 per n. 60 rate complessive (5 anni). L'auto, peraltro, sebbene formalmente intestata al
D'AM fino a marzo 2021, era in realtà in uso alla moglie.
Infine, nell'anno 2013 il debitore conclude un ulteriore finanziamento con NC PM PA (n.
12663 del 01.12.2013) dell'importo complessivo di euro 30mila (vd allegato a doc. 8 ter NC
LA) da restituire con cessione dello stipendio per n. 120 rate complessive dell'importo di euro
250,00 ciascuna. Tale finanziamento nasce dall'esigenza di affrontare diverse spese familiari impreviste: circa 2.600,00 euro quali acconto per l'acquisto di un garage la cui trattativa non giunse invece a buon fine;
spese dentistiche per il figlio DO per circa 1.500,00 euro;
circa 5.000,00 euro per rifacimento delle pavimentazioni della casa di OL;
spese per valutare un eventuale trasferimento a Ikea IN (viaggi, alberghi, ecc...) per circa tre mesi per ragioni di salute del figlio DO.
In sintesi, dunque, alla fine del 2013 il sig. D'AM si trova ad avere finanziamenti per rate totali di circa 970 euro (pagato interamente il finanziamento ST del 1997, residuano quello del
2009 con rata da 321,00 euro e quello del 2011 con rata da 207,40 euro, oltre TO BA con rata da 194,00 euro e PM con rata da 250,00 euro), oltre alla rata del mutuo condiviso con la moglie.
Il reddito allora percepito dal sig. D'AM di circa 1.300/1.400 euro al mese unito a quello percepito dalla moglie (anch'ella all'epoca dipendente Ikea) di circa 1.100/1.200 euro al mese, consentono tuttavia alla famiglia di adempiere alle proprie obbligazioni.
La situazione cambia invece radicalmente quando la coppia si separa, ad aprile del 2015.
Ovviamente il peso dei finanziamenti in una nuova realtà familiare, senza l'ausilio del reddito del coniuge, influisce negativamente sullo stato finanziario del debitore, che intanto deve trasferirsi in altra casa con le relative spese che ne seguono (trasloco, cauzione, agenzia, affitto, arredo, ecc...)
e contribuire al mantenimento dei figli minori. In un primo momento il sig. D'AM si trasferisce a casa dei genitori a RI (riferisce in Barriera di Milano), ove il risparmio di dover allestire una casa da solo si contrappone però al costo dei continui spostamenti tra RI e OL (come riferisce nella relazione doc. 36 allegato al ricorso). Inoltre, le condizioni di salute del padre, affetto da Alzheimer, non consentivano la permanenza continua di tre persone (il debitore e i figli quando con lui) a casa dei genitori. Per tali ragioni, in un secondo momento, opta per un alloggio a metà strada tra figli e genitori, in modo da poter accudire il padre malato e dare aiuto in tal senso alla madre ma al contempo diminuire la distanza (e i costi degli spostamenti in auto) dai figli, trasferendosi in via Assisi 40 a RI a febbraio 2016. In questo momento di particolare difficoltà economica, il D'AM ricorre ad altre due carte di credito ST (contratto carta revolving n. 10062352265114 e carta aura n. 10062215858185) che rendono sì particolarmente facile l'accesso al credito, a semplice richiesta, ma anche incontrollabile l'uso delle medesime ed esosa la restituzione (che avviene tramite bollettini postali con interessi alti).
4
Già a fine 2015, con il progetto di trasferimento in via Assisi, il sig. D'AM cerca di porre una soluzione alla sua situazione finanziaria, quanto meno “raggruppando o diminuendo” il numero complessivo di finanziamenti. E così accende un primo finanziamento presso IC il
23.11.2015 (n. 0016590245) di circa 22 mila euro (doc. 8 bis allegato al ricorso e n. 6 Crif allegato
11 al ricorso), dei quali circa 1.400,00 destinati all'assicurazione sul credito medesimo, con rata mensile di euro 257,00 per complessive n. 120 rate (10 anni), con il quale:
- chiude il finanziamento ST del 2009 (n. 20038645361615 con rata mensile di euro
321,00) che aveva aperto parallelamente al mutuo fondiario (data estinzione 26.11.2015 vd
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