Trib. Spoleto, sentenza 05/12/2024, n. 880

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Spoleto, sentenza 05/12/2024, n. 880
Giurisdizione : Trib. Spoleto
Numero : 880
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

N. 523/2023 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO

Il Tribunale di Spoleto, così composto:
Dott.ssa Sara Trabalza – Presidente
Dott.ssa Martina Marini - Giudice rel.
Dott. Alberto Cappellini - Giudice riunito in camera di conIGlio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 523 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 introdotta con ricorso depositato in data 24.02.2023, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza di pc del 12.06.2024 e discussa nella Camera di ConIGlio del 27.11.2024, pendente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Foligno (PG), Parte_1 CodiceFiscale_1 alla Via Monte San Gabriele n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Valletti;

RICORRENTE
e
IN (C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...] rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Narducci;

RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.06.2024, da intendersi interamente richiamate e ritrascritte;

pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE

e IN AT hanno contratto matrimonio concordatario in Torino Parte_1 al 22.06.2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune dell'anno 2002, Parte II –
Serie A– Numero 417;
dall'unione sono nate le figlie e rispettivamente in data 12.11.2003 Per_1 Persona_2
e 7.10.2005;

i coniugi si sono separati consensualmente, con decreto di omologazione n. 7628/2011 emesso in data 14.11.2011 dal Tribunale di Perugia nel procedimento di cui al n. RG 2122/2011, alle condizioni dagli stessi concordate le quali prevedevano:
1) Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi genitori con Per_1 Persona_2 collocazione presso l'abitazione della madre;

2) Tenuto conto delle eIGenze lavorative di entrambi i coniugi, il padre terrà le figlie con sé secondo il seguente calendario:
- Il lunedì le preleverà dall'abitazione coniugale alle ore 7.10 per accompagnarle a scuola, e le terrà con sé dall'uscita della scuola fino alle ore 19;

- Il martedì le minori saranno accompagnate a scuola dalla madre, il padre le terrà con sé dall'uscita della scuola fino alle ore 16;

- Il mercoledì le minori saranno accompagnate a scuola dal padre che le preleverà alle ore 7.10 per poi tenerle con sé fino al giorno seguente quando provvederà di nuovo a riaccompagnarle a scuola;
le preleverà nuovamente all'uscita fino alle ore 16 del giovedì;

- Il venerdì le minori saranno accompagnate a scuola dalla madre per poi essere prelevate all'uscita dal padre che le terrà con sé fino alle ore 19.
Due fine settimane al mese, il padre le prenderà dall'uscita della scuola del venerdì e le terrà con sé fino alla domenica sera. Tutti gli orari sopra indicati possono essere modificati previo accordo tra le parti per eIGenze di entrambi i genitori e delle figlie. Analogamente a quanto oggi accade, le bambine potranno essere prelevate e riportate, da scuola e dalla casa coniugale, sia dai genitori paterni che da altre persone di fiducia di entrambi i genitori. I coniugi si impegnano, sin da ora, a stabilire
pagina 2 di 6 nuovi accordi in base alle loro eIGenze e delle figlie, per il periodo in cui
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