Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2024, n. 4397

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2024, n. 4397
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 4397
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE,
I SEZIONE CIVILE,
in composizione monocratica, in persona del gop Raffaele Mazzuoccolo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa iscritta al n.r.g. 500401/2013 avente ad oggetto: “op- posizione a decreto ingiuntivo, rapporto bancario”, passata in decisione alla udienza del 3.5.2024 sulle conclusioni ivi rassegnate dinanzi all'intestata sezione:
tra
IA NA ([...]) e PO CO ([...]), difesi dall'avv. Ermelinda Di Matteo (DMTRLN73D51
G596M), presso la quale hanno eletto domicilio in virtù di procura alle liti in atti,
- ATTORI/OPPONENTI-
e
BANCA di CREDITO POPOLARE S.c.p.A., (01241921210), difesa dall'avv. Giovanni Tufariello ([...]), presso il quale ha eletto domicilio in in virtù di procura alle liti in atti,
- CONVENUTA/OPPOSTA - nonchè
P & G SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. (07906081 000), quale cessionaria ulteriore del credito e per essa la mandataria, giusta procu- ra speciale in atti, NI RL (13063790151), titolare di licenza ex art. 115 t.u.l.p.s., difesa dall'avv. Giuseppe Abenavoli ([...]), presso il quale ha eletto domicilio in virtù di procura alle liti in atti
- I N T E R V E N U T A - Motivi in fatto ed in diritto
1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. Att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09.
2. Con atto di citazione notificato il 12.07.2013 NN KA e ER Fi- lippo hanno opposto il decreto n. 80/2013, con cui il G.U. della (ex) articolazione territoriale di Piedimonte Matese, su ricorso della Banca di Credito Popolare, ha ingiunto loro il pagamento della somma di € 144.110,84, oltre accessori, in quanto fideiussori della società Legno s.r.l. in liquidazione in favore dell'istituto di credi- to. Gli opponenti hanno eccepito: a) l'inesistenza e/o la nullità assoluta dei con- tratti di finanziamento stipulati tra la banca e la società il Legno s.r.l. per inosser- vanza delle forme di cui all'art. 117 d.lgs. 385/1993;
b) la nullità del decreto in- giuntivo per mancata produzione di documentazione idonea alla sua pronuncia;
c) la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1956 c.c.;
d) la sopravvenuta liberazione dei fideiussori ex art. 1956 1° comma c.c.;
d) che in subordine il credi- to va ridotto, vanno verificate le condizioni applicate al rapporto e che le spese e le valute applicate sono illegittime;
pertanto hanno concluso come segue: accerta- re e dichiarare la nullità, illegittimità, invalidità ed inefficacia del decreto ingiun-
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tivo opposto e quindi revocarlo;
in subordine ridurre l'importo in esso indicato. La Banca di Credito Popolare (BCP) si è costituita nel giudizio di opposizione, contestandone i motivi, eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto della do- manda, in ogni caso generica e non provata, chiedendo di dichiarare la prescrizio- ne e/o decadenza di ogni eventuale richiesta di ricalcolo di interessi, accessori a qualsiasi titolo pretesi, con conferma del decreto opposto, previa concessione del- la provvisoria esecuzione di quest'ultimo. Ha chiesto, infine, condannarsi gli op- ponenti al pagamento delle spese e delle competenze legali del presente giudizio.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, conces- si i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., espletata la c.t.u tecnico-contabile, affidata al dott. Natale, la causa è stata avviata per la precisazione delle conclusio- ni con ordinanza del 23.10.2015;
gli opponenti hanno documentato che in corso di lite la banca opposta ha ricevuto in pagamento, quale creditore chirografario, l'importo di € 5.552 da parte del Medio Credito Centrale s.p.a. in seguito all'escussione della garanzia nonché l'importo di € 4.289,56 da parte del concor- dato preventivo della società correntista Il Legno s.r.l.;
quindi hanno chiesto di decurtare dall'importo quantificato dal c.t.u. la somma dei predetti importi pari a € 9.841,56 (cfr. udienza del 11.04.2014 e del 23.02.2017).
Intervenuta in data 28.02.2020, per mezzo di Omniatel srl incaricata del recu- pero del credito, la P&G Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (d'ora in poi P&G SGR), quale cessionaria del medesimo credito che assume cedutole dalla
Banca di Credito Popolare, la causa è stata quindi assegnata all'odierno estensore, succeduto ai precedenti a partire dall'udienza del 9.11.2021, ed assunta in deci- sione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. 3. L'opposizione merita accoglimento nei limiti che seguono, nel senso che gli opponenti, pur ottenuta la revoca del decreto ingiuntivo, non evitano la condanna al pagamento del minor importo di cui risultano debitori. All'udienza del 19.03.2015 sono stati formulati al c.t.u., dott. Natale Michele, i seguenti quesiti: 1. Ricostruisca il ctu, sulla base della documentazione in atti, il rapporto intercorso tra la Banca e la correntista principale attraverso i conti or- dinari e speciali indicati nell'atto introduttivo, comunque, esibiti ed allegati in corso di giudizio puntualizzando, altresì, sulla scorta della tecnica bancaria in ordine alle contestazioni di parte opponente anche sotto il profilo della comple- tezza della documentazione esibita e prodotta dalla Banca sin dalla fase monito- ria. 2. Determini l'ausiliario l'esatto ammontare dare/avere tra le parti in dipen- denza del prefato complesso rapporto alla data della sua chiusura o all'ultima data disponibile, operando con la seguente metodologia: a) accerti il ctu se il rapporto tra la Banca ed il Correntista sia stato assistito da una convenzione sti- pulata per iscritto ed in tal caso verifichi quale saggio di interesse convenzionale sia stato applicato al conto, eventualmente in conformità o in difformità rispetto ad essa;
b) in caso di difformità effettui il ricalcolo applicando le condizioni pat- tuite o le migliori condizioni eventualmente concesse volta per volta dalla Banca;
c) nel caso e nei periodi in cui il ctu appuri l'assenza di qualsivoglia valida con- venzione scritta, applichi l'ausiliario ai rapporti de quibus, nell'effettuare l'operazione di ricalcolo degli interessi, il criterio sostitutivo per come previsto dall'art. 117 n.7 lett. a del D.Lgs. 385/93. 3. Accerti il ctu se sia stata espressa- mente pattuita la Commissione di Massimo Scoperto. Se essa non è stata stipulata ma, tuttavia, comunque addebitata, provveda l'ausiliario ad escluderla da quanto dovuto alla Banca;
se invece è stata stabilita, la applichi secondo la misura pat- tuita e secondo i due criteri di capitalizzazione di cui sopra.
4. Accerti, altresì, il
2 ctu se i tassi di interesse applicati dalla Banca siano stati superiori a quelli previ- sti dalla L. 108/96, effettuando in caso affermativo nuova ricostruzione contabile sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia. 5. Proceda l'ausiliario ai succitati conteggi partendo dal primo caposaldo come documentato in atti e, in alternativa
(in mancanza della indicata documentazione) partendo da caposaldo pari a zero. Analizzata l'intera produzione presente nei fascicoli delle parti, il c.t.u. ha in particolare verificato che la documentazione contabile depositata consta degli estratti conto bancari relativi al c/c “ordinario” n. 106/109381 per il periodo dal 04.02.2002 al 31.12.2012 (data dell'ultima operazione annotata nell'estratto € 25,14) e degli estratti conto bancari relativi al c/c “anticipi” n.106/1043883 per il periodo dal 06/08/2007 al 31.12.2012 (data dell'ultima operazione annotata nell'estratto € 25,14). È stata poi esaminata e verificata l'ulteriore documentazione prodotta in fase monitoria, consistente in: a) comunicazione di apertura del c/c 106/109381 (c/c ordinario) inviata dalla banca e sottoscritto per accettazione dall'amministratore della società correntista in data 31.10.2001 con allegato foglio condizioni sotto- scritto dal legale della società correntista;
b) raccomandata del 30.09.2004, avente ad oggetto comunicazione fidi, con la quale la banca comunicava al correntista la concessione delle linee di credito;
c) raccomandata del 7.8.2006 avente ad oggetto comunicazione fidi con la quale la banca comunicava al correntista la concessione delle linee di credito;
d) accordo di modifica delle condizioni contrattuali del

9.2.2009 su c/c 106/109381;
e) documento di sintesi del contratto di conto corren- te n. 106/109381 sottoscritto dall'amministratore della società correntista in data 15.2.2010;
f) documento di sintesi del contratto di affidamento in conto corrente e comunicazione di linee di credito del 29.07.2011, attinente il c/c 106/109381, fir- mato dalla correntista e munito di data certa (Poste Italiane di Piedimonte Mate- se);
g) accordo di modifica delle condizioni contrattuali del 18.01.2012 su c/c
106/109381;
h) documento di sintesi del contratto di conto corrente n. 106/109381 sottoscritto dal correntista in data 04.07.2012 sottoscritto dal liquidatore della so- cietà correntista;
i) documento di sintesi e contratto di conto corrente c/c 106/
1043883 (conto anticipo su fatture) sottoscritto dalla società correntista in data
06.08.2007;
j) documento di sintesi e contratto di conto corrente c/c 106/1043883
(conto anticipo su fatture) sottoscritto dalla società correntista in data 21.04.2008;
k) accordo di modifica delle condizioni contrattuali del 09.02.2009 su c/c
106/1043883;
l) accordo di modifica delle condizioni contrattuali del 07.10.2011 su c/c 106/1043883.
L'esame della documentazione, così individuata, ha consentito di rilevare la presenza dei contratti oggetto di causa e le successive modifiche delle condizioni contrattuali, e in particolare di evincere che le stipulanti pattuirono “formalmente” le condizioni di tenuta conto quali la determinazione dei tassi di interesse, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese di tenuta conto e delle eventuali al- tre spese. Invece non risultano pattuite in maniera conforme al dettato legislativo, e nemmeno applicate correttamente, le commissioni di
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