Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 12460

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 12460
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 12460
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo



T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E L A V O R O 4 °

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi all'udienza del 5.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7535 R.A.C.C. dell'anno 2023
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Martucci n. 32 presso Parte_1 lo studio degli Avv.ti Claudio Zaza, Tiziana Congi e Damiano Dell'Ali che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso rilasciata su foglio separato e prodotta in allegato al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, contumace
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 3.3.2023 e successivamente iscritto a ruolo la ricorrente in epigrafe nominata esponeva: di avere lavorato in favore della società resistente, in qualità di Operatrice Socio-Sanitaria, inquadrata nel livello C2 del CCNL Cooperative Socio Sociali
UNCI applicato dall'azienda, con contratto di lavoro a tempo determinato, successivamente trasformato a tempo indeterminato, nel periodo dal 01.01.2021 al 05.08.2021, data in cui si è dimessa;
che nel contratto di assunzione è espressamente indicata l'applicazione del CCNL su indicato, al punto 7 “Ella sarà inquadrata nel livello C2 con la seguente qualifica di OPERATORE
SOCIO SANITARIO del CCNL Cooperative Sociali UNCI del 1 luglio 2016 integralmente recepito dall'azienda sia nella parte economica, sia normativa, sia obbligatoria”;
che durante tutto il periodo di lavoro la ricorrente ha sempre percepito una retribuzione mensile globale inferiore ai minimi tabellari previsti dal CCNL applicato dall'azienda;
che ciò risulta dallo stesso contratto di
lavoro dove, al punto 9, è indicata la retribuzione mensile di € 1.200,00 per 12 mensilità e non è previsto il pagamento della tredicesima, mentre i minimi tabellari inseriti nel CCNL citato prevedono, a partire da gennaio 2020, una retribuzione mensile di € 1.467,87;
che gli importi corrisposti mensilmente alla lavoratrice dalla società sono indicati nelle buste paga consegnate alla stessa e risultano altresì documentati dall'estratto conto bancario della ricorrente;
che
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi