Trib. Pavia, sentenza 13/03/2025, n. 204

TRIB Pavia
Sentenza
13 marzo 2025
0
0
05:06:40
TRIB Pavia
Sentenza
13 marzo 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pavia, sentenza 13/03/2025, n. 204
Giurisdizione : Trib. Pavia
Numero : 204
Data del deposito : 13 marzo 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.04.2024
da
(C.F. ), con l'Avv. BIANUCCI MARCO ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano (MI), Via A. da Giussano n. 26;
e
(C.F. ), con l'Avv. CHIUSOLO SERENA ed _1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pavia, Corso Cavour n. 8;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Certosa di Pavia, in data 15/09/2013, (atto n.3, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013) separati consensualmente con sentenza n. 242/24 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in
Torriano (PV) in data 15 settembre 2013; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Certosa di Pavia (PV) al n. 3, Serie A, Parte II;

• ordinare al Comune di Certosa di Pavia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e procedere ai successivi incombenti;

• dichiarare compensate le spese legali tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
OMOLOGARE le seguenti condizioni di divorzio:
I. QUANTO AI FIGLI
I.A) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
1) Affido condiviso
I figli , e vengono affidati in via congiunta e condivisa ad entrambi Persona_1 Per_2 Per_3
i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con ampia facoltà del padre di vederli, secondo il diritto di visita concordato infra.
La residenza anagrafica sarà fissata nella casa familiare in Certosa di Pavia, via Deledda 3, prevedendo che l'esercizio della potestà sui figli spetti ad entrambi i genitori con riferimento alle questioni di maggiore interesse attinenti all'educazione, istruzione e salute, e disgiuntamente a ciascuno di essi nei periodi di permanenza del minore presso l'uno o l'altro genitore con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione.
Il sig. ha sottoscritto un atto preliminare di compravendita relativo ad un immobile in _1
costruzione a Lacchiarella e fino a quando egli non si trasferirà presso la sua nuova casa vedrà e terrà i figli con sé secondo il seguente calendario: - w/e alternati dal venerdì al lunedì mattina;
-nelle settimane in cui il padre ha il week-end di sua spettanza, terrà i bimbi con sè due pomeriggi infrasettimanali, in particolare, il padre terrà i figli il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle ore
19.30 (prima di cena) e il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00 (dopo cena) garantendo che i figli abbiano fatto i compiti;
- nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna, il padre andrà a prendere i bambini a scuola il mercoledì e li terrà con sé fino alle 21; così farà il giovedì andandoli a prendere a scuola e riportandoli a casa entro le ore 21; il pernottamento sarà inserito nel momento in cui si sarà trasferito nella nuova casa. - in generale, per preservare il momento padre-figlio dell'allenamento calcistico, il padre si occuperà di accompagnare agli Per_1
allenamenti nella giornata di lunedì.
Non appena la nuova abitazione acquistata dal sig. sarà pronta (indicativamente autunno _1
2024), il collocamento seguirà il seguente calendario: -w/e alternati dal venerdì all'uscita da scuola dei bambini al lunedì mattina, quando verranno riaccompagnati a scuola;
- nelle settimane in cui il papà ha il week-end, terrà i figli il lunedì dall'uscita da scuola con pernottamento e li riaccompagnerà a scuola il martedì mattina;
- nelle settimane in cui il papà non ha il week-end, terrà
i figli dall'uscita di scuola del martedì alla mattina del giovedì, quando li riaccompagnerà a scuola
Per quanto riguarda le festività e i periodi di vacanza:
i) nel corso delle vacanze natalizie, i genitori alterneranno fra di loro di anno in anno la Vigilia e il giorno di Natale. Il genitore che trascorrerà il giorno di Natale con i figli potrà poi tenerli sino alla
mattina del 1° gennaio alle ore 10.30, mentre l'altro genitore trascorrerà con i figli, ad anni alterni, dal 1° gennaio fino al 7 gennaio compreso;

ii) per le vacanze pasquali, ad anni alterni con ciascun genitore e sempre ad anni alterni per le vacanze di carnevale e invernali, per i Ponti
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi