Trib. Pisa, sentenza 02/12/2024, n. 304

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pisa, sentenza 02/12/2024, n. 304
Giurisdizione : Trib. Pisa
Numero : 304
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. V.G. 1090/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1090/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTORO Parte_1 C.F._1
FRANCESCA ( ed elettivamente domiciliata presso il predetto Email_1
difensore, corso Roma n. 85, Alessandria
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PLETTNER NICOLE Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore, via Messina Email_2
n. 6, Alessandria avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 21 settembre 2013, contraevano, in CA (NA) matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di CA (NA) al n. 28, parte II, serie A, anno 2013;

- che dall'unione dei due non sono nati figli;

- che e
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