Trib. Livorno, sentenza 03/12/2024, n. 1213
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Testo completo
N. R.G. 743/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 743/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
FRANC miciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BENDINELLI FRANCESCA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
CESC ato in VIA TRIESTE 3 57029 VENTURINA presso il difensore avv. MAZZARA FRANCESCA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 essazione degli effetti civili del
[...] da loro contratto il 01/09/2002.
pagina 1 di 8
Parte ricorrente ha inoltre rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito 1. pronunciare, ai sensi di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Follonica (GR) il 1° settembre 2002 tra il sig. e la sig.ra trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 di Follonica ro 19, parte II, Serie A, Ufficio 1;
2. disporre l'affido condiviso di affetta da grave invalidità, con collocazione di questa presso R_ la madre e diritto del padre rla con sé, usufruendo dei permessi di cui alla Legge 104, il martedì dalle ore 16.00, quando la andrà a prendere o dalla madre o alla fermata del servizio di trasporto del centro diurno che frequenta o, qualora il servizio trasporto non ci sia, alle ore 15.00, andandola a prendere direttamente all'uscita del centro a San Vincenzo, riportandola alla madre la mattina del mercoledì alle ore 7.00. Il sig. terrà con se usufruendo Pt_1 R_ dei permessi di cui alla Legge 104, il giorno del giovedì dalle ore 16.00, quando la andrà a prendere o dalla madre o alla fermata del servizio di trasporto del centro diurno che frequenta, dove viene condotta dagli Educatori del centro stesso, oppure, qualora il servizio di R_ trasp n ci sia, alle ore 15.00 andandola a prendere direttamente al centro diurno in San Vincenzo, riportandola alla madre la sera dello stesso giovedì alle ore 21.00. Il sig. Pt_1 terrà con sé a week end alternati, dal venerdì alle 18.00, quando la andrà a R_ dalla madr domenica alle 21.00 quando verrà ricondotta dal padre presso R_
l'abitazione materna. Per quanto riguarda le vacan ve potrà passare due settimane R_ anche non consecutive con il padre e due settimane, anche non consecutive, con la madre, da concordarsi preventivamente. Per quanto attiene alle vacanze di Natale e di Pasqua verrà seguito il criterio dell'alternanza annuale: se passerà il giorno 24 dicembre con il padre, R_ trascorrerà il 25 dicembre con la madre e così er quanto riguarda le vacanze di Pasqua se trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre, trascorrerà il giorno di Pasquetta con la R_
e viceversa l'anno successivo.
3. disporre a carico del sig. quale contributo al Pt_1 mantenimento della figlia il versamento mensile della som 150,00 mensili, da R_ versarsi il 25 (venticinq i ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie purché preventivamente concordate;
4. il sig. verserà la somma di €. 150,00 mensile alla Pt_1 sig.ra a titolo di assegno divo il 25 (venticinque) di ogni mese;
5. la sig.ra CP_1 rserà, nella misura del 50%, al sig. le spese straordinarie del figlio CP_1 Pt_1
purché preventivamente concordate, figlio enne ma economicamente non Per_2 indipendente, il quale, ad oggi, frequenta con profitto l'Università di Siena.”
Parte convenuta non si è opposta alla pronuncia di divorzio, ma in ordine ai provvedimenti accessori ha concluso come segue:
“1. disporre l'affido condiviso della figlia gravemente malata, e l'obbligo del padre a R_ tenerla con sé almeno due giorni a settiman artedì ed il giovedì con pernotto ed obbligo di accompagnarla a scuola o alle attività diurne sotto il controllo degli Assistenti Sociali la mattina
pagina 2 di 8 ed andarla a prendere il pomeriggio, al fine di consentire alla di avere un po' più tempo CP_1 per recuperare le forze. Week end alternati, dal venerdì alle alla domenica alle 21.00 quando verrà ricondotta dal padre presso l'abitazione materna. Per quanto riguarda le R_ vacanze estive potrà passare quindici giorni anche non consecutivi con il padre e quindici R_ giorni, anche secutivi, con la madre, da concordarsi preventivamente. Per quanto attiene alle vacanze di Natale e di Pasqua verrà seguito il criterio dell'alternanza annuale ( se R_ passerà il giorno 24 dicembre con il padre, trascorrerà il 25 dicembre con la madre e co Per quanto riguarda le vacanze di Pasqua se trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre, R_ trascorrerà il giorno di Pasquetta con la m viceversa l'anno successivo);
2. confermare l'obbligo del Sig. di versare alla Sig.ra una somma mensile a titolo di assegno Pt_1 CP_1 divorzile per un non inferiore ad € non essendo la stessa autosufficiente economicamente per i motivi di cui sopra;
3. essendo il mantenimento di 150,00 euro a R_ insufficiente a gestire una situazione così grave, aumentarlo ad euro 450 mensili per dare alla di farsi aiutare da una persona esterna, avendo la stessa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 743/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
FRANC miciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BENDINELLI FRANCESCA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
CESC ato in VIA TRIESTE 3 57029 VENTURINA presso il difensore avv. MAZZARA FRANCESCA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 essazione degli effetti civili del
[...] da loro contratto il 01/09/2002.
pagina 1 di 8
Parte ricorrente ha inoltre rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito 1. pronunciare, ai sensi di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Follonica (GR) il 1° settembre 2002 tra il sig. e la sig.ra trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 di Follonica ro 19, parte II, Serie A, Ufficio 1;
2. disporre l'affido condiviso di affetta da grave invalidità, con collocazione di questa presso R_ la madre e diritto del padre rla con sé, usufruendo dei permessi di cui alla Legge 104, il martedì dalle ore 16.00, quando la andrà a prendere o dalla madre o alla fermata del servizio di trasporto del centro diurno che frequenta o, qualora il servizio trasporto non ci sia, alle ore 15.00, andandola a prendere direttamente all'uscita del centro a San Vincenzo, riportandola alla madre la mattina del mercoledì alle ore 7.00. Il sig. terrà con se usufruendo Pt_1 R_ dei permessi di cui alla Legge 104, il giorno del giovedì dalle ore 16.00, quando la andrà a prendere o dalla madre o alla fermata del servizio di trasporto del centro diurno che frequenta, dove viene condotta dagli Educatori del centro stesso, oppure, qualora il servizio di R_ trasp n ci sia, alle ore 15.00 andandola a prendere direttamente al centro diurno in San Vincenzo, riportandola alla madre la sera dello stesso giovedì alle ore 21.00. Il sig. Pt_1 terrà con sé a week end alternati, dal venerdì alle 18.00, quando la andrà a R_ dalla madr domenica alle 21.00 quando verrà ricondotta dal padre presso R_
l'abitazione materna. Per quanto riguarda le vacan ve potrà passare due settimane R_ anche non consecutive con il padre e due settimane, anche non consecutive, con la madre, da concordarsi preventivamente. Per quanto attiene alle vacanze di Natale e di Pasqua verrà seguito il criterio dell'alternanza annuale: se passerà il giorno 24 dicembre con il padre, R_ trascorrerà il 25 dicembre con la madre e così er quanto riguarda le vacanze di Pasqua se trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre, trascorrerà il giorno di Pasquetta con la R_
e viceversa l'anno successivo.
3. disporre a carico del sig. quale contributo al Pt_1 mantenimento della figlia il versamento mensile della som 150,00 mensili, da R_ versarsi il 25 (venticinq i ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie purché preventivamente concordate;
4. il sig. verserà la somma di €. 150,00 mensile alla Pt_1 sig.ra a titolo di assegno divo il 25 (venticinque) di ogni mese;
5. la sig.ra CP_1 rserà, nella misura del 50%, al sig. le spese straordinarie del figlio CP_1 Pt_1
purché preventivamente concordate, figlio enne ma economicamente non Per_2 indipendente, il quale, ad oggi, frequenta con profitto l'Università di Siena.”
Parte convenuta non si è opposta alla pronuncia di divorzio, ma in ordine ai provvedimenti accessori ha concluso come segue:
“1. disporre l'affido condiviso della figlia gravemente malata, e l'obbligo del padre a R_ tenerla con sé almeno due giorni a settiman artedì ed il giovedì con pernotto ed obbligo di accompagnarla a scuola o alle attività diurne sotto il controllo degli Assistenti Sociali la mattina
pagina 2 di 8 ed andarla a prendere il pomeriggio, al fine di consentire alla di avere un po' più tempo CP_1 per recuperare le forze. Week end alternati, dal venerdì alle alla domenica alle 21.00 quando verrà ricondotta dal padre presso l'abitazione materna. Per quanto riguarda le R_ vacanze estive potrà passare quindici giorni anche non consecutivi con il padre e quindici R_ giorni, anche secutivi, con la madre, da concordarsi preventivamente. Per quanto attiene alle vacanze di Natale e di Pasqua verrà seguito il criterio dell'alternanza annuale ( se R_ passerà il giorno 24 dicembre con il padre, trascorrerà il 25 dicembre con la madre e co Per quanto riguarda le vacanze di Pasqua se trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre, R_ trascorrerà il giorno di Pasquetta con la m viceversa l'anno successivo);
2. confermare l'obbligo del Sig. di versare alla Sig.ra una somma mensile a titolo di assegno Pt_1 CP_1 divorzile per un non inferiore ad € non essendo la stessa autosufficiente economicamente per i motivi di cui sopra;
3. essendo il mantenimento di 150,00 euro a R_ insufficiente a gestire una situazione così grave, aumentarlo ad euro 450 mensili per dare alla di farsi aiutare da una persona esterna, avendo la stessa
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