Trib. Rimini, sentenza 11/11/2024, n. 310
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Testo completo
N.R.G. 1139 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa E D C Presidente Rel. Dott.ssa C Z Giudice
Dott.ssa G B B Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1139 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. FELICI ILARIA ( ) e dell'Avv. stabilito CodiceFiscale_2
BARTOLUCCI NICOLA (C.F. ) C.F._3
e
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._4 patrocinio dell'Avv. BULDRINI KATIA (C.F. ) C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 05/07/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 11.10.2009, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati a Rimini (RN), rispettivamente in data 27.04.2008, 30.10.2011 e
22.08.2013, i figli e Per_1 Per_2 Per_3
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 25.10.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2. Sullo Status
Dichiarare la separazione dei coniugi e matrimonio contratto con Parte_1 Parte_2
rito concordatario, in data 11.10.2009, nel Comune di Rimini (RN), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rimini, al n. 219, Parte 2, Serie A, anno 2009 (doc. 1).
3. Responsabilità genitoriale
I figli minori e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 Per_2 Per_3
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improrogabili inerenti alla salute (es. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, qualora non sia possibile interpellare
l'altro genitore per condividerne le decisioni, il quale dovrà essere prontamente informato dall'altro genitore delle decisioni che egli ha assunto nell'interesse del minore.
4. Tempi di permanenza
I figli minori e avranno collocazione anagrafica e prevalente presso la Per_1 Per_2 Per_3
madre, in un appartamento sito in Riccione (RN) via Silvio Pellico n. 5, di proprietà della famiglia
d'origine della signora e con facoltà per il padre di vederli e tenerli liberamente presso di Parte_2 sé, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, almeno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa E D C Presidente Rel. Dott.ssa C Z Giudice
Dott.ssa G B B Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1139 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. FELICI ILARIA ( ) e dell'Avv. stabilito CodiceFiscale_2
BARTOLUCCI NICOLA (C.F. ) C.F._3
e
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._4 patrocinio dell'Avv. BULDRINI KATIA (C.F. ) C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 05/07/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 11.10.2009, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati a Rimini (RN), rispettivamente in data 27.04.2008, 30.10.2011 e
22.08.2013, i figli e Per_1 Per_2 Per_3
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 25.10.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2. Sullo Status
Dichiarare la separazione dei coniugi e matrimonio contratto con Parte_1 Parte_2
rito concordatario, in data 11.10.2009, nel Comune di Rimini (RN), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rimini, al n. 219, Parte 2, Serie A, anno 2009 (doc. 1).
3. Responsabilità genitoriale
I figli minori e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 Per_2 Per_3
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improrogabili inerenti alla salute (es. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, qualora non sia possibile interpellare
l'altro genitore per condividerne le decisioni, il quale dovrà essere prontamente informato dall'altro genitore delle decisioni che egli ha assunto nell'interesse del minore.
4. Tempi di permanenza
I figli minori e avranno collocazione anagrafica e prevalente presso la Per_1 Per_2 Per_3
madre, in un appartamento sito in Riccione (RN) via Silvio Pellico n. 5, di proprietà della famiglia
d'origine della signora e con facoltà per il padre di vederli e tenerli liberamente presso di Parte_2 sé, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, almeno
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