Trib. Napoli, sentenza 07/06/2024, n. 2975
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Testo completo
R.G. 8115/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa R P ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6/05/2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8115/2021 R.G. LAVORO
TRA
, nato a Caserta il 20.08.1977 rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente dagli avv.ti G T e G C, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede,
[...] ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. V R
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento differenze retributive da inquadramento in superiore fascia stipendiale docente a tempo determinato
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.07.2021 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver stipulato plurimi e successivi contratti di lavoro a tempo determinato con il
[...]
, sin dall'a.s. 2012/13 per lo svolgimento dell'attività di docente nella Controparte_2 medesima classe di concorso, presso la stessa istituzione scolastica e nella medesima cattedra ha dedotto di aver sempre percepito, per ogni periodo di lavoro, una retribuzione commisurata allo stipendio tabellare iniziale del dipendente a tempo indeterminato di prima nomina e senza tener conto dell'anzianità maturata nel corso dei rispettivi contratti e quindi, in assenza di motivi oggettivi, senza
alcun riconoscimento della progressione economica in violazione del divieto comunitario di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato;che sussisteva, pertanto, il suo diritto al riconoscimento del trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stato inquadrato a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto, avuto riguardo all'anzianità di servizio maturata, calcolata a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati.
Tanto premesso ha chiesto previa disapplicazione del CCNL di comparto, nelle parti relative al trattamento economico del personale non di ruolo, per contrasto con la clausola 4 della Direttiva
1999/70/CE, dichiararsi il suo diritto al trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stato inquadrato a tempo indeterminato, a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se eccedente, dalle scadenze al soddisfo e per l'effetto condannarsi il convenuto al pagamento delle differenze retributive, CP_1 da determinarsi sulla base di una anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio si è costituito il chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_3 in fatto e diritto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Incontestati, in punto di fatto, sono il numero, la durata e la natura degli incarichi ricoperti, nonché la misura del trattamento economico corrisposto al ricorrente.
La clausola 4 dell'Accordo quadro (sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
99/70/CE, di diretta applicazione) impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo (cfr. Cass. 22558/2016).
Nella fattispecie in esame, la progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, come si evince dalle allegazioni indicate in ricorso e dalla documentazione allegata, senza rilevante soluzione di continuità e comunque tali da coprire buona parte dell'anno scolastico, ha di fatto realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello tipico di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La disparità di trattamento riservata al ricorrente non risulta dunque legittimata da alcuna ragione obiettiva né è altrimenti giustificabile, con la conseguenza che essa integra una violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro.
E' pacifico che al docente ripetutamente assunto a tempo determinato con una certa continuità, sia stata applicata la disciplina dettata dai vari CCNL. del Comparto Scuola succedutisi nel tempo, fondata sul principio già sancito dal D.lgs. 297/1994 e ribadito a partire dal c.c.n.l. 1994/1998 secondo cui al personale non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Gli stessi CCNL invece prevedono per il personale assunto a tempo indeterminato un trattamento economico differenziato per progressioni stipendiali e stabiliscono che il passaggio da una posizione all'altra avviene alla maturazione del primo biennio e dei successivi quinquenni di anzianità.
Tale disparità di trattamento sotto il profilo retributivo potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della
Direttiva 1999/70 CE soltanto ove fosse dimostrata l'esigenza di “ragioni oggettive” che, tuttavia, secondo quando statuito dalla Corte di Giustizia, devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, del fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, nella circostanza che il trattamento deteriore sia prevista previsto da una norma interna di legge o contrattuale, nella sola diversità delle modalità di reclutamento. Le ragioni addotte dal , incentrate sulla specialità CP_1 del sistema di reclutamento del personale scolastico (caratterizzate dalla necessità di garantire il servizio scolastico) e di assegnazione della supplenza (caratterizzate dalla imprevedibilità delle esigenze sostitutive) possono essere legittimamente invocate per sostenere la legittimità del ricorso da parte dell'Amministrazione alle assunzioni a tempo determinato, di personale scolastico, ma non hanno alcuna correlazione logica con la negazione della progressione retributiva, in funzione dell'anzianità di servizio maturata, che risponde unicamente ad una finalità di risparmio della spesa pubblica, del tutto estranea alle ragioni oggettive nell'accezione di cui all'art. 4 punto 1 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato. In altri termini non vi sono ostacoli razionali alla possibilità di ricostruire la carriera intera del personale assunto, ripetutamente a termine, tenendo conto dei rapporti pregressi (ovviamente nella loro durata concreta senza alcuna proiezione in avanti della stessa) ed applicando gli scatti allo stesso modo di quanto avviene per il personale a tempo indeterminato.
La questione è stata ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità la quale è giunta a conclusioni ormai consolidate, oltre che condivisibili, ed in effetti, condivise dal Tribunale ed in questa sede recepite: “La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico ( Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;Cass. 17.2.2011 n. 3871 sulla spettanza dei permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.
In particolare la Corte ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;13.9.2007, causa C- 307/05, Del ;Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (
Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva ( Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
2.2 — Questa Corte ha già affermato che la interpretazione delle norme eurocomunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può
e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa R P ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6/05/2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8115/2021 R.G. LAVORO
TRA
, nato a Caserta il 20.08.1977 rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente dagli avv.ti G T e G C, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede,
[...] ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. V R
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento differenze retributive da inquadramento in superiore fascia stipendiale docente a tempo determinato
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.07.2021 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver stipulato plurimi e successivi contratti di lavoro a tempo determinato con il
[...]
, sin dall'a.s. 2012/13 per lo svolgimento dell'attività di docente nella Controparte_2 medesima classe di concorso, presso la stessa istituzione scolastica e nella medesima cattedra ha dedotto di aver sempre percepito, per ogni periodo di lavoro, una retribuzione commisurata allo stipendio tabellare iniziale del dipendente a tempo indeterminato di prima nomina e senza tener conto dell'anzianità maturata nel corso dei rispettivi contratti e quindi, in assenza di motivi oggettivi, senza
alcun riconoscimento della progressione economica in violazione del divieto comunitario di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato;che sussisteva, pertanto, il suo diritto al riconoscimento del trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stato inquadrato a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto, avuto riguardo all'anzianità di servizio maturata, calcolata a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati.
Tanto premesso ha chiesto previa disapplicazione del CCNL di comparto, nelle parti relative al trattamento economico del personale non di ruolo, per contrasto con la clausola 4 della Direttiva
1999/70/CE, dichiararsi il suo diritto al trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stato inquadrato a tempo indeterminato, a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se eccedente, dalle scadenze al soddisfo e per l'effetto condannarsi il convenuto al pagamento delle differenze retributive, CP_1 da determinarsi sulla base di una anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio si è costituito il chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_3 in fatto e diritto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Incontestati, in punto di fatto, sono il numero, la durata e la natura degli incarichi ricoperti, nonché la misura del trattamento economico corrisposto al ricorrente.
La clausola 4 dell'Accordo quadro (sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
99/70/CE, di diretta applicazione) impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo (cfr. Cass. 22558/2016).
Nella fattispecie in esame, la progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, come si evince dalle allegazioni indicate in ricorso e dalla documentazione allegata, senza rilevante soluzione di continuità e comunque tali da coprire buona parte dell'anno scolastico, ha di fatto realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello tipico di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La disparità di trattamento riservata al ricorrente non risulta dunque legittimata da alcuna ragione obiettiva né è altrimenti giustificabile, con la conseguenza che essa integra una violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro.
E' pacifico che al docente ripetutamente assunto a tempo determinato con una certa continuità, sia stata applicata la disciplina dettata dai vari CCNL. del Comparto Scuola succedutisi nel tempo, fondata sul principio già sancito dal D.lgs. 297/1994 e ribadito a partire dal c.c.n.l. 1994/1998 secondo cui al personale non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Gli stessi CCNL invece prevedono per il personale assunto a tempo indeterminato un trattamento economico differenziato per progressioni stipendiali e stabiliscono che il passaggio da una posizione all'altra avviene alla maturazione del primo biennio e dei successivi quinquenni di anzianità.
Tale disparità di trattamento sotto il profilo retributivo potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della
Direttiva 1999/70 CE soltanto ove fosse dimostrata l'esigenza di “ragioni oggettive” che, tuttavia, secondo quando statuito dalla Corte di Giustizia, devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, del fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, nella circostanza che il trattamento deteriore sia prevista previsto da una norma interna di legge o contrattuale, nella sola diversità delle modalità di reclutamento. Le ragioni addotte dal , incentrate sulla specialità CP_1 del sistema di reclutamento del personale scolastico (caratterizzate dalla necessità di garantire il servizio scolastico) e di assegnazione della supplenza (caratterizzate dalla imprevedibilità delle esigenze sostitutive) possono essere legittimamente invocate per sostenere la legittimità del ricorso da parte dell'Amministrazione alle assunzioni a tempo determinato, di personale scolastico, ma non hanno alcuna correlazione logica con la negazione della progressione retributiva, in funzione dell'anzianità di servizio maturata, che risponde unicamente ad una finalità di risparmio della spesa pubblica, del tutto estranea alle ragioni oggettive nell'accezione di cui all'art. 4 punto 1 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato. In altri termini non vi sono ostacoli razionali alla possibilità di ricostruire la carriera intera del personale assunto, ripetutamente a termine, tenendo conto dei rapporti pregressi (ovviamente nella loro durata concreta senza alcuna proiezione in avanti della stessa) ed applicando gli scatti allo stesso modo di quanto avviene per il personale a tempo indeterminato.
La questione è stata ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità la quale è giunta a conclusioni ormai consolidate, oltre che condivisibili, ed in effetti, condivise dal Tribunale ed in questa sede recepite: “La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico ( Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;Cass. 17.2.2011 n. 3871 sulla spettanza dei permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.
In particolare la Corte ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;13.9.2007, causa C- 307/05, Del ;Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (
Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva ( Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
2.2 — Questa Corte ha già affermato che la interpretazione delle norme eurocomunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può
e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
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