Trib. Ravenna, sentenza 14/06/2024, n. 36

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ravenna, sentenza 14/06/2024, n. 36
Giurisdizione : Trib. Ravenna
Numero : 36
Data del deposito : 14 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 1003/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa M P Presidente relatore dott. P G Giudice dott.ssa E O Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1003/2024 V.G. posta in decisione il 06.05.2024
e promossa dai coniugi
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
nato in Francia il 02.04.1986, residente in Faenza (RA), Via Torricelli n. 22 (avv. S
Santandrea)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
nata in Albania il 19.03.1989, residente in Faenza (RA), via Torricelli n. 22 (avv. S
Santandrea)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
06.03.2024;

rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Faenza (RA) il 19/05/2018, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 30, p. I, anno 2018;

preso atto che l'udienza presidenziale del 02.05.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi


dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;

ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;

letto il parere favorevole del P.M.;



P.Q.M

.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;

- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Faenza (RA) per le annotazioni di legge;

- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori che continueranno ad Persona_1
esercitare ciascuno la responsabilità genitoriale.
2) la casa coniugale resta assegnata con tutti gli arredi a e la minore Parte_1
manterrà la residenza anagrafica con il padre presso la casa familiare. La Persona_1
signora trasferirà la propria residenza in un immobile in locazione, già reperito, Parte_2
portando con sé i suoi effetti personali.
Per_ 3) La frequentazione dei genitori con la piccola sarà paritetica e secondo il seguente calendario, comprensivo di pernottamenti:
una settimana: lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, venerdì, sabato
e domenica con la madre;

una settimana: lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì, sabato
e domenica con il padre;

con ciascun genitore: 15 giorni durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31.5 di ogni anno, sette giorni durante le vacanze Natalizie e tre giorni durante le vacanze Pasquali. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte da ciascun genitore allorquando questi terrà la figlia presso di sé, mentre quelle di maggiore interesse relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute della medesima verranno adottate di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della figlia stessa, fermo restando
l'impegno di ciascun genitore, in caso di malattia della figlia, di informare tempestivamente
l'altro, nonché di informarsi reciprocamente sull'andamento e sul rendimento delle attività scolastiche ed extra scolastiche, oltre che di tenersi reciprocamente informati sulle scelte intraprese nell'interesse della figlia e consentendosi reciprocamente contatti telefonici nel caso in cui la minore esprima il desiderio di voler sentire l'altro genitore. I genitori si occuperanno delle esigenze e degli impegni della figlia (a titolo esemplificativo: attività ludiche, extrascolastiche, artistiche e sportive, dopo scuola, centri estivi, corsi di recupero, ecc) nei periodi di sua permanenza presso l'uno e l'altra mentre entrambi i genitori potranno essere presenti alle visite mediche.
4) I genitori provvederanno al mantenimento ordinario della figlia durante il periodo di permanenza della stessa presso ciascuno di loro senza corresponsione pertanto di alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore.
5) I genitori contribuiranno, altresì, in misura pari al 50% alle spese straordinarie relative alla figlia, come individuate da Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna e che si ritrascrivono di seguito.
❖ SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi