Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 27

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 27
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 27
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

N.V.G. 9985/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9985/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Caterina Biafora che lo rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura speciale in atti;

e
, con il patrocinio dell'avv. Alessia Ledda che la rappresenta e difende Controparte_1 in virtù di procura speciale in atti;

ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Torino il 17.11.2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 669 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 11/08/2013 e , il 22/2/2016. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 14.4.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art.
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