Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 27
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Testo completo
N.V.G. 9985/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9985/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Caterina Biafora che lo rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura speciale in atti;
e
, con il patrocinio dell'avv. Alessia Ledda che la rappresenta e difende Controparte_1 in virtù di procura speciale in atti;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Torino il 17.11.2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 669 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 11/08/2013 e , il 22/2/2016. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 14.4.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9985/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Caterina Biafora che lo rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura speciale in atti;
e
, con il patrocinio dell'avv. Alessia Ledda che la rappresenta e difende Controparte_1 in virtù di procura speciale in atti;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Torino il 17.11.2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 669 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 11/08/2013 e , il 22/2/2016. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 14.4.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art.
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