Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/01/2025, n. 2
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Testo completo
N. 512/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 512/2021 R.G., promossa da
OI GI (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Nocera
Terinese alla Via Santa Caterina presso lo studio dell'Avv. Fernanda Gigliotti, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
REGIONE CALABRIA (C.F. 02205340793), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ferraro della Sezione decentrata di Reggio IA dell'Avvocatura Regionale, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Lamezia Terme alla Piazza G. Mazzini n. 28 presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Natale Missineo
Resistente nonché contro
CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO CATANZARESE (C.F. 92022660795), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via G. Marconi n.
79 presso lo studio dell'Avv. Domenico Galati, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Resistente
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.05.2021 AN NN esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa, a decorrere dall'1.01.1984, in qualità di operaio dipendente a tempo indeterminato dell'FO - EN Forestale della Regione IA e del Consorzio di Bonifica RR pagina 1 di 13
AN dell'Assessorato Regionale Agricoltura, di aver presentato in data 12.03.2018 domanda di pensione di anzianità anticipata, che l'INPS aveva rigettato l'istanza per mancanza dei contributi prescritti (in particolare, a fronte di n. 2227 contributi settimanali necessari per l'accesso al beneficio, risultavano versati nel periodo compreso tra l'1.04.1974 ed il 31.12.2017, soltanto n. 2013 contributi, di cui n. 158 nella gestione dei lavoratori dipendenti e n. 1855 quale contribuzione agricola), che dall'estratto conto contributivo rilasciato dall'ente previdenziale era emerso l'omesso o il parziale versamento dei contributi relativi agli anni 1989, 1991, 1992, 1996, 1998, 2002 e 2004, che, dopo aver proceduto al ricalcolo della contribuzione mancante e, conseguentemente, alla ricostruzione ed alla riliquidazione della pensione, era stata presentata il 25.02.2019 una nuova domanda di pensione, accolta con decorrenza dall'1.07.2019 e, quindi, con un anno di ritardo rispetto alla maturazione del diritto, e che il trattamento pensionistico riconosciutogli era inferiore a quello dovuto poiché calcolato in base ai contributi effettivamente versati.
Deduceva, inoltre, che la definitiva perdita della prestazione previdenziale gli aveva cagionato un danno, che il datore di lavoro era tenuto a risarcire ai sensi dell'art. 2116 c.c.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato l'omesso e parziale versamento dei contributi, la differenza tra quanto percepito a titolo di pensione e quanto egli avrebbe dovuto percepire se i contributi fossero stati regolarmente versati, nonché il complessivo pregiudizio economico subito consistente nella parziale perdita della pensione e nella somma occorrente per effettuare la ricostruzione della provvista contributiva utile ad ottenere il beneficio economico spettante, anche attraverso una previdenza sostitutiva. Chiedeva, altresì, che venisse accertato che il mancato versamento dei contributi aveva determinato il rigetto della pensione richiesta nel 2018, con conseguente danno da perdita di chance da quantificarsi in via equitativa, e che, per l'effetto, la
Regione IA venisse condannata al risarcimento del danno complessivo.
2. Nel costituirsi in giudizio la Regione IA eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al presunto diritto di credito rivendicato dal ricorrente, posto che quest'ultimo non era mai stato dipendente dell'amministrazione convenuta, come attestato dai Dirigenti dei Dipartimenti regionali “Organizzazione e Risorse Umane” ed “Agricoltura e Risorse
Agroalimentari”;
di conseguenza, l'eventuale pagamento di qualsiasi somma in favore del ricorrente sarebbe spettato solo all'EN Forestale della Regione IA (A.Fo.R.), in persona del
Commissario liquidatore, e/o al Consorzio di Bonifica RR AN, soggetti giuridici distinti dall'ente Regione;
eccepiva, altresì preliminarmente, la nullità del ricorso per mancata determinazione dell'oggetto della domanda, nonché degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sui quali la stessa è fondata, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 414, comma 1, nn. 3 e 4, 164, comma 4 e
156, comma 2 c.p.c.;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda avversaria per mancanza di prova e per intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria del danno da omissione contributiva in forma specifica o per equivalente rivendicata, stante il decorso del termine ordinario decennale;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva che gli importi pretesi a qualsiasi titolo venissero ridotti nei limiti del giusto e del legalmente dovuto e, in ogni caso, nell'ammontare effettivamente dimostrato. pagina 2 di 13 3. Alla prima udienza del 30.09.2021 il ricorrente precisava di aver lavorato come operaio alle dipendenze dell'Assessorato Agricoltura e Foreste dall'1.01.1984 al 31.12.2000, di essere stato assorbito dall'FO nel 2001 e successivamente trasferito al Consorzio di Bonifica RR
AN nel 2010, senza soluzione di continuità;
chiedeva, quindi, di essere autorizzato all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'FO e del Consorzio di Bonifica RR
AN, quali enti strumentali della Regione IA.
4. Autorizzata l'integrazione del contraddittorio all'udienza dell'11.11.2021, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.02.2022 si costituiva in giudizio il Consorzio di Bonifica RR
AN, premettendo che il ricorrente aveva lavorato per il Consorzio di Bonifica della Piana di
T'EU (ora Consorzio di Bonifica RR AN) a far data dall'1.03.2004 e che gli operai idraulico-forestali venivano gestiti, sotto il profilo amministrativo ed economico, ormai da parecchi anni, in modo centralizzato, dalla Regione IA;
precisava, inoltre, che il ricorrente, al pari di altri
168 operai idraulico-forestali dei cantieri ricadenti nei comuni di Lamezia Terme, Decollatura,
Conflenti, Serrastretta, Nocera Terinese, Martirano Lombardo e Motta Santa Lucia, era stato trasferito dall'FO al Consorzio di Bonifica RR AN con nota della Regione IA prot. n. 6395 del 23.06.2003, benché detto trasferimento fosse stato attuato soltanto a far data dall'1.03.2004;
eccepiva che per il periodo da marzo a dicembre 2004 il Consorzio aveva versato regolarmente i contributi dovuti, che la documentazione prodotta dal ricorrente presentava vistose incongruenze rispetto a quanto dedotto nell'atto introduttivo e che, in ogni caso, il presunto diritto di credito azionato si era estinto per intervenuta prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, spiegando domanda riconvenzionale di manleva nei confronti della Regione IA e chiedendo che, nell'ipotesi di accoglimento della domanda con riferimento a periodi antecedenti all'1.03.2004, la Regione IA venisse condannata a manlevare il
Consorzio da ogni somma che lo stesso fosse condannato a pagare al ricorrente o comunque ad esborsare in virtù dell'emananda sentenza.
5. Differita l'udienza ex art. 418 c.p.c., nella memoria difensiva depositata l'11.04.2022 la Regione
IA eccepiva l'inammissibilità e/o l'infondatezza nel merito della domanda di manleva proposta dal Consorzio di Bonifica RR AN per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., evidenziando che gli oneri finanziari relativi al rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente erano posti a carico del
Consorzio quale ente datore di lavoro, mentre la Regione IA svolgeva il ruolo di ente finanziatore degli interventi di forestazione, nonché funzioni di programmazione, coordinamento e controllo;
eccepiva, inoltre, la nullità dell'assunzione avvenuta nell'anno 1984 per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c., ovvero del divieto di procedere ad assunzioni previsto dall'art. 9 della L. 26.04.1983
n. 130 per l'anno 1983 e prorogato per l'anno 1984 dall'art. 19 della L. 27.12.1983 n. 730;
sosteneva, infine, che quand'anche non fosse intervenuta la prescrizione di ogni pretesa risarcitoria ex art. 2116
c.c., il ricorrente avrebbe dovuto comunque provare di aver già vanamente chiesto al datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della L. 12.08.1962 n. 1338, dovendosi ritenere, diversamente, che lo stesso avesse concorso con la propria negligenza a cagionare il danno posto a pagina 3 di 13
fondamento della pretesa risarcitoria, che di conseguenza poteva essere ridotto o escluso ai sensi dell'art. 1227 c.c.
6. All'udienza del 24.05.2022 il ricorrente rinunciava alla domanda riferita alle eventuali annualità nelle quali egli aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'A.Fo.R., posta in liquidazione coatta amministrativa nelle more del giudizio.
Rigettate le richieste di prova testimoniale articolate dal ricorrente e dal Consorzio di Bonifica RR
AN, veniva ordinata all'INPS l'esibizione della documentazione relativa alla situazione contributiva del ricorrente, nonché di fornire informazioni circa il numero delle settimane di contribuzione riconosciute ai fini del diritto alla pensione e/o della misura del trattamento pensionistico, specificando le ragioni per le quali non erano stati riconosciuti utili ai fini pensionistici eventuali periodi di lavoro.
Preso atto della mancata ottemperanza all'ordine di esibizione impartito nei termini sopra indicati, all'udienza del 12.01.2023 veniva ordinato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 512/2021 R.G., promossa da
OI GI (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Nocera
Terinese alla Via Santa Caterina presso lo studio dell'Avv. Fernanda Gigliotti, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
REGIONE CALABRIA (C.F. 02205340793), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ferraro della Sezione decentrata di Reggio IA dell'Avvocatura Regionale, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Lamezia Terme alla Piazza G. Mazzini n. 28 presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Natale Missineo
Resistente nonché contro
CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO CATANZARESE (C.F. 92022660795), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via G. Marconi n.
79 presso lo studio dell'Avv. Domenico Galati, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Resistente
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.05.2021 AN NN esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa, a decorrere dall'1.01.1984, in qualità di operaio dipendente a tempo indeterminato dell'FO - EN Forestale della Regione IA e del Consorzio di Bonifica RR pagina 1 di 13
AN dell'Assessorato Regionale Agricoltura, di aver presentato in data 12.03.2018 domanda di pensione di anzianità anticipata, che l'INPS aveva rigettato l'istanza per mancanza dei contributi prescritti (in particolare, a fronte di n. 2227 contributi settimanali necessari per l'accesso al beneficio, risultavano versati nel periodo compreso tra l'1.04.1974 ed il 31.12.2017, soltanto n. 2013 contributi, di cui n. 158 nella gestione dei lavoratori dipendenti e n. 1855 quale contribuzione agricola), che dall'estratto conto contributivo rilasciato dall'ente previdenziale era emerso l'omesso o il parziale versamento dei contributi relativi agli anni 1989, 1991, 1992, 1996, 1998, 2002 e 2004, che, dopo aver proceduto al ricalcolo della contribuzione mancante e, conseguentemente, alla ricostruzione ed alla riliquidazione della pensione, era stata presentata il 25.02.2019 una nuova domanda di pensione, accolta con decorrenza dall'1.07.2019 e, quindi, con un anno di ritardo rispetto alla maturazione del diritto, e che il trattamento pensionistico riconosciutogli era inferiore a quello dovuto poiché calcolato in base ai contributi effettivamente versati.
Deduceva, inoltre, che la definitiva perdita della prestazione previdenziale gli aveva cagionato un danno, che il datore di lavoro era tenuto a risarcire ai sensi dell'art. 2116 c.c.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato l'omesso e parziale versamento dei contributi, la differenza tra quanto percepito a titolo di pensione e quanto egli avrebbe dovuto percepire se i contributi fossero stati regolarmente versati, nonché il complessivo pregiudizio economico subito consistente nella parziale perdita della pensione e nella somma occorrente per effettuare la ricostruzione della provvista contributiva utile ad ottenere il beneficio economico spettante, anche attraverso una previdenza sostitutiva. Chiedeva, altresì, che venisse accertato che il mancato versamento dei contributi aveva determinato il rigetto della pensione richiesta nel 2018, con conseguente danno da perdita di chance da quantificarsi in via equitativa, e che, per l'effetto, la
Regione IA venisse condannata al risarcimento del danno complessivo.
2. Nel costituirsi in giudizio la Regione IA eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al presunto diritto di credito rivendicato dal ricorrente, posto che quest'ultimo non era mai stato dipendente dell'amministrazione convenuta, come attestato dai Dirigenti dei Dipartimenti regionali “Organizzazione e Risorse Umane” ed “Agricoltura e Risorse
Agroalimentari”;
di conseguenza, l'eventuale pagamento di qualsiasi somma in favore del ricorrente sarebbe spettato solo all'EN Forestale della Regione IA (A.Fo.R.), in persona del
Commissario liquidatore, e/o al Consorzio di Bonifica RR AN, soggetti giuridici distinti dall'ente Regione;
eccepiva, altresì preliminarmente, la nullità del ricorso per mancata determinazione dell'oggetto della domanda, nonché degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sui quali la stessa è fondata, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 414, comma 1, nn. 3 e 4, 164, comma 4 e
156, comma 2 c.p.c.;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda avversaria per mancanza di prova e per intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria del danno da omissione contributiva in forma specifica o per equivalente rivendicata, stante il decorso del termine ordinario decennale;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva che gli importi pretesi a qualsiasi titolo venissero ridotti nei limiti del giusto e del legalmente dovuto e, in ogni caso, nell'ammontare effettivamente dimostrato. pagina 2 di 13 3. Alla prima udienza del 30.09.2021 il ricorrente precisava di aver lavorato come operaio alle dipendenze dell'Assessorato Agricoltura e Foreste dall'1.01.1984 al 31.12.2000, di essere stato assorbito dall'FO nel 2001 e successivamente trasferito al Consorzio di Bonifica RR
AN nel 2010, senza soluzione di continuità;
chiedeva, quindi, di essere autorizzato all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'FO e del Consorzio di Bonifica RR
AN, quali enti strumentali della Regione IA.
4. Autorizzata l'integrazione del contraddittorio all'udienza dell'11.11.2021, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.02.2022 si costituiva in giudizio il Consorzio di Bonifica RR
AN, premettendo che il ricorrente aveva lavorato per il Consorzio di Bonifica della Piana di
T'EU (ora Consorzio di Bonifica RR AN) a far data dall'1.03.2004 e che gli operai idraulico-forestali venivano gestiti, sotto il profilo amministrativo ed economico, ormai da parecchi anni, in modo centralizzato, dalla Regione IA;
precisava, inoltre, che il ricorrente, al pari di altri
168 operai idraulico-forestali dei cantieri ricadenti nei comuni di Lamezia Terme, Decollatura,
Conflenti, Serrastretta, Nocera Terinese, Martirano Lombardo e Motta Santa Lucia, era stato trasferito dall'FO al Consorzio di Bonifica RR AN con nota della Regione IA prot. n. 6395 del 23.06.2003, benché detto trasferimento fosse stato attuato soltanto a far data dall'1.03.2004;
eccepiva che per il periodo da marzo a dicembre 2004 il Consorzio aveva versato regolarmente i contributi dovuti, che la documentazione prodotta dal ricorrente presentava vistose incongruenze rispetto a quanto dedotto nell'atto introduttivo e che, in ogni caso, il presunto diritto di credito azionato si era estinto per intervenuta prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, spiegando domanda riconvenzionale di manleva nei confronti della Regione IA e chiedendo che, nell'ipotesi di accoglimento della domanda con riferimento a periodi antecedenti all'1.03.2004, la Regione IA venisse condannata a manlevare il
Consorzio da ogni somma che lo stesso fosse condannato a pagare al ricorrente o comunque ad esborsare in virtù dell'emananda sentenza.
5. Differita l'udienza ex art. 418 c.p.c., nella memoria difensiva depositata l'11.04.2022 la Regione
IA eccepiva l'inammissibilità e/o l'infondatezza nel merito della domanda di manleva proposta dal Consorzio di Bonifica RR AN per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., evidenziando che gli oneri finanziari relativi al rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente erano posti a carico del
Consorzio quale ente datore di lavoro, mentre la Regione IA svolgeva il ruolo di ente finanziatore degli interventi di forestazione, nonché funzioni di programmazione, coordinamento e controllo;
eccepiva, inoltre, la nullità dell'assunzione avvenuta nell'anno 1984 per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c., ovvero del divieto di procedere ad assunzioni previsto dall'art. 9 della L. 26.04.1983
n. 130 per l'anno 1983 e prorogato per l'anno 1984 dall'art. 19 della L. 27.12.1983 n. 730;
sosteneva, infine, che quand'anche non fosse intervenuta la prescrizione di ogni pretesa risarcitoria ex art. 2116
c.c., il ricorrente avrebbe dovuto comunque provare di aver già vanamente chiesto al datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della L. 12.08.1962 n. 1338, dovendosi ritenere, diversamente, che lo stesso avesse concorso con la propria negligenza a cagionare il danno posto a pagina 3 di 13
fondamento della pretesa risarcitoria, che di conseguenza poteva essere ridotto o escluso ai sensi dell'art. 1227 c.c.
6. All'udienza del 24.05.2022 il ricorrente rinunciava alla domanda riferita alle eventuali annualità nelle quali egli aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'A.Fo.R., posta in liquidazione coatta amministrativa nelle more del giudizio.
Rigettate le richieste di prova testimoniale articolate dal ricorrente e dal Consorzio di Bonifica RR
AN, veniva ordinata all'INPS l'esibizione della documentazione relativa alla situazione contributiva del ricorrente, nonché di fornire informazioni circa il numero delle settimane di contribuzione riconosciute ai fini del diritto alla pensione e/o della misura del trattamento pensionistico, specificando le ragioni per le quali non erano stati riconosciuti utili ai fini pensionistici eventuali periodi di lavoro.
Preso atto della mancata ottemperanza all'ordine di esibizione impartito nei termini sopra indicati, all'udienza del 12.01.2023 veniva ordinato
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