Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 8
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Testo completo
N. R.G. 19033/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 19033 /2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, Parte_1 C.F._1
corso Francia 75 presso lo studio dell'avv. Simona Crosetto e Silvia Garetto che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) difesa dall'avv. Williams Zaina Pipitone che la CP_1 C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti, presso cui ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
NEL MERITO VIA PRINCIPALE E DI URGENZA: - disporre l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie minori e in favore del padre Persona_1 Persona_2 Parte_1
con collocazione e residenza principale delle minori con il padre presso l'abitazione dei
[...]
nonni paterni sita in Torino via delle Pervinche n. 43 sc B, sino a quando non verrà disposta
l'assegnazione della casa coniugale di Torino via delle Pervinche n. 40 al genitore collocatario, e
con facoltà per la madre di vederle in luogo neutro alla presenza degli educatori o con le modalità che verranno ritenute opportune dal Tribunale. - Assegnare la casa coniugale al padre quale genitore collocatario delle minori - Stante la modifica delle modalità di affidamento delle minori e della collocazione delle stesse presso il padre, disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della SI.ra e, conseguentemente, disporre a suo carico il contributo al mantenimento CP_1
delle figlie da versarsi in favore del quantificato nell'importo di euro 300,00 a IA (€ Parte_1
600,00 complessivi), o veriore accertanda, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Torino, disponendo altresì il percepimento dell'assegno unico in favore del padre. In via istruttoria - si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sui fatti dedotti in narrativa, da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate. - Si chiede che il Tribunale acquisisca le relazioni dei Servizi Sociali depositate nel fascicolo pendente avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. Con riserva di promuovere separato giudizio per la decadenza dalla responsabilità genitoriale della SI.ra CP_1
Per parte resistente
“Ripristinare le condizioni di collocamento, affidamento e mantenimento relative alle minori statuite con la sentenza di divorzio. Riservata al prosieguo del giudizio l'assunzione di più ampie conclusioni, anche nel merito
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 3411 del 1.09.2023, il Tribunale di Torino pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, disponendo l'affidamento condiviso delle figlie minori (cl. 2009) e (cl. 2013) con residenza e dimora abituale presso la madre;
la Per_1 Per_2
previsione di un regime di visita per il padre concordato con la madre o, in difetto, sulla base di un regime specificato in suddetta sentenza;
l'assegnazione della casa familiare alla madre;
la previsione di un contributo mensile al mantenimento dei figli a carico del padre pari a complessivi euro 600 (€
300/mese ciascun figlio) oltre il 70% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Torino;
Con ricorso in data 06.11.2023, parte ricorrente adiva questo Tribunale per la modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo, in particolare, di disporre con provvedimento indifferibile ex art.
473 bis 15 c.p.c. l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie minori e in favore Per_1 Per_2
del ricorrente, con collocazione e residenza principale delle minori con il padre presso l'abitazione dei nonni paterni sita in Torino via delle Pervinche n. 43 sc B, sino a quando non verrà disposta
l'assegnazione della casa coniugale di Torino via delle Pervinche n. 40 al genitore collocatario, e con facoltà per la madre di vedere le minori in luogo neutro alla presenza degli educatori o con le modalità che verranno ritenute opportune dal Tribunale. Il ricorrente chiedeva, inoltre, di assegnare la casa coniugale a sé medesimo quale genitore collocatario delle minori, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente e, conseguentemente, disporre in suo favore sia il contributo al mantenimento delle figlie quantificato nell'importo di euro 300,00 a IA (€ 600 complessivi), o veriore accertanda, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino sia il percepimento dell'Assegno Unico.
Il G.I., alla luce delle allegazioni di parte ricorrente e provvedendo inaudita altera parte con ordinanza del 06.11.2023 disponeva in via immediata il collocamento delle minori e Per_1 Per_3
presso il padre, consentendo alla madre di poterle incontrare per due pomeriggi a settimana da concordarsi con il padre;
revocava il contributo paterno al mantenimento delle figlie disponendo, inoltre, che provvisoriamente le spese extra erano suddivise tra le parti al 50%;
disponeva
l'acquisizione degli atti del procedimento pendente presso il Tribunale per i Minorenni aperto a tutela delle predette minori, chiedendo altresì al Servizio sociale e alla NPI competenti di trasmettere relazione aggiornata relative al nucleo familiare.
Parte resistente si costituiva in giudizio il 22.11.2023, contestando le allegazioni avversarie e chiedendo di ripristinare le condizioni di collocamento, affidamento e mantenimento relative alle minori, statuite con la sentenza di divorzio.
All'udienza del 23.11.2023 le parti sono state sentite e con ordinanza in pari data il G.I. confermava le statuizioni assunte con il provvedimento adottato inaudita altera parte del 6.11.2023, indicando nelle giornate di martedì e giovedì i pomeriggi nei quali le minori staranno con la madre, con rientro dal padre entro le 19.30;
il G.I. nominava CTU la dott. assegnando alle Persona_4
parti termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale con la nomina di eventuali consulenti di parte.
Nei termini indicati le parti facevano pervenire le proprie note scritte;
parte ricorrente confermava le istanze di cui al ricorso introduttivo ed entrambe le parti chiedevano l'ammissione del proprio consulente tecnico di parte. In data 7.7.2024 la CTU depositava la consulenza tecnica e in pari data la CTP del ricorrente, dott.ssa , depositava la propria consulenza tecnica di parte. Per_5
All'udienza del 12.09.2024 esaurita l'istruttoria e precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sull'affidamento delle minori
All'esito dell'attività istruttoria e, in particolare all'esito della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 7.7.2024, ritiene il Collegio accoglibile la domanda del ricorrente di affidamento esclusivo rafforzato delle minori e al padre, SI. ;
ed invero, si richiamano sul Per_1 Per_2 Parte_1
punto le conclusioni del CTU, nelle quali si legge:
e sono due ragazzine fortemente provate ed affaticate dagli eventi e dall'alta Per_1 Per_2
conflittualità vissuta nel tempo e di cui sono state inconsapevoli protagoniste. Le numerose discussioni a cui le minori sono state esposte hanno determinato la strutturazione di nuclei di angoscia che si sono esplicitati in maniera differente nelle due e si sono dunque declinati diversamente a seconda delle caratteristiche personologiche delle stesse. è attualmente Per_1
profondamente provata anche dagli accadimenti di cui ella è stata protagonista, presentando segni traumatici SInificativi che non le permettono di vivere un percorso di crescita scevro da ansie e fatiche emotive. La giovane, come evidenziato nella descrizione sopra proposta, risulta consapevole delle opportunità non vissute, in particolare a livello relazionale, tale consapevolezza produce in lei estrema fatica emotiva che si ripercuote anche nel perseguimento dei compiti vitali. La paura della minore è legata alla perdita dei legami ed alla percezione dell'abbandono, esperienza che Per_1
sta di fatto sperimentando da parte dei nonni materni, ma che vive anche da parte della madre, RA , a causa sia della mancata tutela della donna rispetto agli accadimenti vissuti, sia CP_1 rispetto all'allineamento mostrato dalla RA ai genitori, allineamento che determina una scarsa considerazione della minore che la RA costantemente riporta ed evidenzia alla stessa.
L'isolamento, l'esclusione e l'abbandono producono dunque, nella ragazzina, la strutturazione di nuclei di rabbia che si trasformano in aspetti di ritiro e di isolamento che la minore utilizza al fine di difendersi e tutelarsi, ma che conducono la giovane a percepire una sofferenza profonda. Rispetto alle figure di riferimento, la figura materna viene percepita come incapace di accudimento emotivo ed affettivo, mentre la figura paterna, se pur percepita, fino ad un certo punto dell'esperienza vitale, come poco presente, viene dalla minore attualmente considerata maggiormente in grado di protezione, in grado di creare, all'interno del proprio ambito, un ambiente maggiormente tutelante.
Ulteriore elemento importante sono gli aspetti persecutori ed i nuclei di angoscia rispetto all'estraneo che ha strutturato nel tempo e che l'hanno portata a percepire le persone