Trib. Napoli, sentenza 19/09/2024, n. 3886

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 19/09/2024, n. 3886
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 3886
Data del deposito : 19 settembre 2024

Testo completo

Proc. n. 13543/2017 r.g.a.c.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 13543 dell'anno 2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente a oggetto Responsabilità ex artt. 2040, 2051 e 2052 c.c., pendente tra
IL VI (C.f.: [...]) nata a [...] il [...] e residente in [...], elettivamente domiciliata in MU di
Napoli al Viale Mons. Menna n° 14 presso lo studio degli Avv.ti LV Di Stazio (C.f.:
[...];
p.e.c.: studiolegaledistazio@pec.it) e Francesco Di Stazio (C.f.:
[...];
p.e.c.: studiolegaledistazio@pec.it), che la rappresentano e difendono in giudizio giusta procura in atti
- Attrice
e
CONDOMINIO DEL PARCO SAN BIAGIO (C.f.: 94094910638), in persona dell'amministratore e legale rappresentante Giuseppe NA, sito in MU (Na) alla Via S.
Quasimodo, 34, elettivamente domiciliato in Melito di Napoli alla Via Campania, 25, presso lo studio dell'Avv. Amendola Pasquale (C.f.: [...], p.e.c.: pasqualeamendolaavvocatinapoli@legalmail.it), che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- Convenuto nonché
IO NA (C.f. VLAGNR40T2F799D) nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in MU di Napoli alla Via
MU Melito, 80, presso lo studio degli Avv.ti Mauriello Giacomo (C.f.:
[...];
p.e.c.: giacomo-mauriello@avvocatinapoli.legalmail.it) e Mauriello


Mariangela (C.f.: [...]), che lo rappresentano e difendono in giudizio giusta procura alle liti in calce all'atto d'intervento volontario.
- Interventore
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/04/2024, tenutasi in forma cartolare, le parti concludevano mediante deposito di note per la trattazione scritta riportandosi a tutte le domande e le eccezioni già formulate nei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con citazione notificata in data 22/11/2017 CI IR conveniva in giudizio il Condominio del Parco San Biagio (di qui in avanti “Condominio San Biagio”) al fine di far accertare le cause delle infiltrazioni d'acqua che interessavano l'unità immobiliare in sua proprietà (precisamente, un locale cantina) sita presso lo stabile condominiale (precisamente, al piano interrato) e, conseguentemente, dichiararsi la responsabilità del convenuto, ex art. 2051 c.c., per la causazione di tutti i danni derivati dalle perdite d'acqua, con condanna di quest'ultimo, pertanto, all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni all'immobile de quo, nonché al pagamento della somma di € 32.444,73 a titolo di risarcimento del danno (comprensivi di € 13.244,73 per danno emergente e di € 19.200,00 per lucro cessante) ovvero della diversa somma che dovesse ritenersi accertata a seguito d'istruttoria, nonché al pagamento di spese e competenze di giudizio.
A fondamento della pretesa, l'attrice evidenziava che dall'anno 2007 l'immobile di sua proprietà
(precisamente un locale cantina ubicato al piano interrato del Condominio San Biagio) veniva interessato da perduranti fenomeni d'infiltrazioni d'acqua provenienti dall'area condominiale scoperta di parcheggio e transito veicolare (la cui pavimentazione risulterebbe in molti punti usurata, lesionata o distaccata) e dovute, altresì, alla scarsa manutenzione e al progressivo deterioramento delle soglie, dei marmi e delle ringhiere del lastrico di copertura dei locali seminterrati;
la mancanza dei necessari interventi manutentivi da parte del Condominio San
Biagio, causava danni alla struttura portante del solaio di copertura del locale di proprietà dell'attrice, generando fenomeni di ossidazione dei tondini di armatura della trave e dei travetti del medesimo, fino a provocare il distacco della parte di calcestruzzo copri ferro che, in uno agli elementi di argilla (cosiddette pignatte) tra i travetti e l'intonaco, cadeva in terra, generando un pericolo di crollo dell'intero solaio. Tali problematiche deduceva, l'istante, venivano prontamente comunicate al condominio convenuto a mezzo tre missive, ricevute le quali il
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Condominio disponeva un accertamento tecnico con conferimento dell'incarico all'Ingegnere
Giacomo Ferrillo, esperito il quale veniva redatto un elaborato peritale con cui, tenendo conto di quanto constatato durante il sopralluogo effettuato sui luoghi di causa, il tecnico rilevava molteplici contingenti situazioni di degrado (cattiva posa in opera della guaina impermeabilizzante, rivestimento esterno scale non idoneo, numerose lesioni alla pavimentazione, pessimo stato di conservazione delle nicchie contenenti i contatori, ecc.) quali concause del fenomeno infiltrativo;
in particolare dalla perizia emergeva che la pavimentazione
d'asfalto del piazzale, anche per effetto del continuo passaggio dei veicoli, era in molti punti usurata, lesionata o distaccata, per cui l'acqua piovana s'infiltrava fino all'intradosso del solaio sottostante della zona box, provocando gocciolamento e danni ai locali;
nella relazione, inoltre, venivano indicati gli interventi da eseguire al fine di eliminare i fenomeni infiltrativi, quali lavori di ripristino dei solai di copertura dei box e del corridoio di accesso agli stessi;
i danni strutturali subiti dall'immobile, inoltre, venivano constatati ed elencati anche nell'elaborato redatto dal perito dell'attrice, il quale, rilevata l'alta probabilità di mancanza/riduzione della sicurezza statica del locale (al punto di consigliarne l'interdizione assoluta dell'uso), quantificava in €
13.244,73 le spese necessarie per la riparazione dei danni;
inoltre, essendo stato l'immobile de quo rilasciato, a causa delle infiltrazioni, dal conduttore a cui era stato dato in detenzione per un canone mensile di €. 150,00, l'attrice si doleva del lucro cessante sofferto per un importo complessivo di € 19.200,00 (€ 150,00 per 128 mesi, ossia a far data dal 2007 e fino al momento della domanda introduttiva del giudizio);
ciò premesso, CI IR contestava al Condominio
San Biagio una responsabilità ex art. 2051 c.c. (secondo cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”), essendo quest'ultimo tenuto alla custodia e alla regolare manutenzione delle parti comuni, anche al fine di evitare il prodursi di eventi in danno di terzi o degli stessi condòmini, e chiedeva, altresì, l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni.
In data 14/02/2018 costituitosi in giudizio il Condominio San Biagio preliminarmente formulava istanza di chiamata in causa di NN LV, IO NN e EL CO MI (ex art.
106 c.p.c.
) e, nel merito, chiedeva, in via principale, rigettarsi la domanda, per le ragioni esposte in narrativa e, in via subordinata, dichiararsi i condòmini chiamati in causa tenuti a tenerlo indenne e, pertanto, condannarsi quest'ultimi al pagamento delle somme richieste dall'attrice, con vittoria di spese, compensi e spese generali di giudizio, con attribuzione al proprio procuratore dichiaratosi antistatario.
Specificamente, il Condominio San Biagio eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva per violazione e falsa applicazione dell'art. 1123 c.c. (secondo cui “1. Le spese
3 necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione;

2. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne;

3. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”
), essendo i fenomeni infiltrativi descritti in citazione localizzati esclusivamente nel piazzale antistante il fabbricato “A” ed essendo le spese di gestione e manutenzione di quest'ultimo, stando a quanto disciplinato dal regolamento condominiale, a carico di NN LV, IO NN e EL CO MI, in quanto proprietari esclusivi, rispettivamente, dei posti auto nn. 11, 12 e 13, direttamente sovrastanti il locale cantina di proprietà di CI IR;
il convenuto, ancora, contestava l'intervenuta prescrizione del diritto invocato dall'attrice, giacchè essa, per sua stessa ammissione, inoltrava l'ultima richiesta di risarcimento in data 02/04/2012 e, pertanto, atteso il termine di cinque anni, sarebbe preclusa la possibilità di poter ristorare tutti i danni verificatisi anteriormente al 02/04/2017;
infine, il
Condominio San Biagio eccepiva l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 1126 c.c. (secondo cui “Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condòmini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”) e, dunque, in caso di effettivo accertamento dei danni lamentati, riteneva che l'attrice dovesse partecipare nella misura di 2/3 alle spese di riparazione o ricostruzione.
Con decreto del 16/02/2018 veniva rigettata l'istanza del convenuto di chiamata in causa dei terzi, in quanto il Giudice istruttore riteneva “che non ricorrano nel caso di specie i presupposti della chiamata del terzo, quali la comunanza di causa rispetto ai terzi indicati o la sussistenza di un
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