Trib. Oristano, sentenza 15/01/2025, n. 15
TRIB Oristano
Sentenza
15 gennaio 2025
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15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 72/2023 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Raffaele Soddu, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
, c.f. - P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Sassari Via Catalocchino n. 11, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_2
Caterina Cossellu e dell'Avv. Maria Luisa Brundu, che la rappresentano e difendono giusta delega allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 19.10.2023,
- resistente –
e contro
di Oristano, c.f. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede in Oristano, via Carducci 35, elettivamente domiciliata in Tortolì, via Oristano n. 1, presso lo studio legale dell'Avv. Francesco Antonio Corrias, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti in atti,
- resistente -
e nei confronti di
c.f. , p. iva , CP_3 P.IVA_4 P.IVA_5
- resistente contumace-
Oggetto: pubblico impiego (pagamento indennità ex art. 22, comma 7 C.C.N.L. Area Sanità del 19.12.2019).
All'udienza del 15/01/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: A. Accertare e/o dichiarare che la dott.ssa ha diritto al Parte_1
pagamento delle seguenti somme:
A.1) in via principale, della maggiorazione stipendiale dovuta per l'avvenuto espletamento di fatto delle mansioni di Responsabile facente funzioni/sostituto del direttore della S.C. Diabetologia del P.O. di Oristano, da quantificarsi - nella misura dell'indennizzo ex art. 22 comma 7, CP_4
19.12.2019 o della diversa norma che dovesse risultare in corso di causa – in: € 22.200,00 per il periodo dal 1.1.2020 al 31.1.2023 data di presentazione del presente ricorso;
€ 1.800,00 (€ 600,00 x 3 mesi) per i mesi di febbraio, marzo, aprile 2023;
ed € 488,50 (€ 19,54 x 25 giorni) per il periodo dal
1.5.2023 al 25.5.2023. Per un importo complessivo pari a € 24.488,50;
o il diverso importo (maggiore
o minore) che dovesse risultare in corso di causa;
A.2) In via subordinata, nella denegata ipotesi si ritenga trattarsi di SSD, della maggiora-zione stipendiale dovuta per l'avvenuto espletamento di fatto delle mansioni di Responsabile f.f. / sostituto del direttore della SDD Diabetologia del P.O. di Oristano nella misura di € 11.100,00 per il periodo dal 1.1.2020 al 31.1.2023 data di presentazione del presente ricorso;
€ 900,00 (€ 300,00 x 3 mesi) per
i mesi di febbraio, marzo, aprile 2023;
ed € 241,75 (€ 9,67 x 25 giorni) per il periodo dal 1.5.2023 al
26.5.2023. Per un importo complessivo pari a € 12.251,42;
o il diverso importo (maggiore o minore) che dovesse risultare in corso di causa.
B. Condannare rispettivamente la Liquidatoria c.f. Controparte_1 CP_1
, e l' di Oristano, c.f. in persona dei P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_3
rispettivi legali rappresentanti p.t., a corrispondere alla dott.ssa ciascuna per il Parte_1 periodo di competenza: nell'ipotesi sub A.1.), la prima gli importi per il periodo dal 1.1.2020 al
31.12.2021, pari ad € 14.400,00, e la seconda gli importi per il periodo dal 1.1.2022 al 26.5.2023 (€
10.103,23);
nell'ipotesi sub A.2), la prima gli importi per il periodo dal 1.1.2020 al 31.12.2021, pari ad € 7.200,00, e la seconda gli importi per il periodo dal 1.1.2022 al 26.5.2023 (€ 5.051,61). O le maggiori o minori somme che risulteranno in corso di causa;
C. In entrambi i casi con interessi dalla maturazione del credito sino al soddisfo e rivalutazione come per legge e con condanna delle convenute alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva, versando all' i contributi dovuti per i periodi indicati;
CP_3
D. In via subordinata, condannare le convenute, ciascuna per il periodo indicato nel precedente punto B, a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. con la ripartizione e nella misura indicata nella precedente lettera B) o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di
2 causa;
con interessi e rivalutazione come per legge e con regolarizzazione della posizione assistenziale
e previdenziale, come al punto C.
E. Con vittoria di spese, diritti e onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Nell'interesse di Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di “Voglia il CP_1
Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: Nel merito rigettare l'avverso ricorso perché infondata in fatto e in diritto;
In subordine Nella denegata e non creduta ipotesi che possa emergere responsabilità da parte dell'amministrazione resistente nei termini dedotti da controparte riconoscere a quest'ultima la minor somma che dovesse essere accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa”.
Nell'interesse della di Oristano: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, Pt_2
deduzione ed eccezione: In via principale: 1) Dichiarare l'inammissibilità, l'inutilità e/o la nullità del ricorso;
2) In ogni caso respingere la richiesta economica formulata dalla ricorrente perché infon- data in fatto ed in diritto e comunque non provata;
In via subordinata: 3) liquidare la somma richiesta nella misura minore ritenuta di giustizia e comunque secondo la diversa tempistica individuata;
Comunque, 4) dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda di arricchimento senza causa;
in ogni caso, 5) con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
C.P.A. come per legge, per le quali lo scrivente procuratore si dichiara antistatario o comunque in via subordinata compensare le stesse stante la peculiarità del caso trattato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 31.01.2023, ritualmente notificato, la dott.ssa ha Parte_1 convenuto in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale la Controparte_1
Contr e la di Oristano, esponendo: Pt_2
- di essere dirigente medico presso la Struttura Complessa Diabetologia del P.O. di Oristano;
- che dal collocamento in quiescenza del dott. a decorrere dal 1.6.2016 Persona_1
(determinazione n. 266 dell'8.2.2016), non era stato svolto alcun concorso per la nomina del nuovo primario;
- che, in seguito, era stato affidato al dott. , di cui l'esponente era sostituta dal Persona_2
2018, l'incarico temporaneo di sostituzione ex art. 18 CCNL 1998-2001 (deliberazione D.G. ATS
8.3.2017 n. 85);
- che anche il dott. era stato collocato in quiescenza (D.D. 4.4.2019, n. 2810) e le relative Per_2
funzioni erano state assunte dalla dott.ssa a far data dal 1.1.2020, come formalizzato con nota Pt_1
Contr del 21.2.2020 prot. PG/2020/49998 del direttore sanitario di avente ad oggetto il conferimento delle funzioni di “Coordinamento della SC Diabetologia di Oristano”;
3 Contr
- che l non aveva mai dato avvio al procedimento per la nomina del sostituto ai sensi dell'art. Contr 18 CCNL 1998 e art. 22 CCNL 2019, né, dopo che ad erano subentrati e , a CP_5 Parte_3
far data dal 1.01.2022 aveva dato seguito alla richiesta della (nota 23.3.2022 prot. CP_5 Pt_2
PG/2002/1043) di svolgere le procedure di sostituzione degli incarichi dirigenziali di Struttura
Complessa, compresa la S.C. Diabetologia e malattie metaboliche, lasciando che la dott.ssa Pt_1
continuasse a espletare le funzioni di Responsabile f.f. della S.C. Diabetologia (meglio indicate in ricorso, cui si rinvia per esigenze di sinteticità) sino all'attualità, senza corrisponderle alcuna maggiorazione di stipendio, né l'indennità prevista dall'art. 18, comma 7, CCNL 1998/2001 e dall'art. 22, comma 7, CCNL 19.12.2019.
Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha sostenuto di avere diritto a percepire l'indennizzo quale dirigente sostituto, potendo l'incarico di direzione di struttura complessa essere conferito anche in via di fatto, con conseguente diritto al pagamento della suddetta indennità sostitutiva ex art. 18 del CCNL
1998 e art. 22 del CCNL 2019.
Pertanto, la dott.ssa ha concluso domandando in via principale la condanna della Gestione Pt_1
Contr Regionale Sanitaria Liquidatoria di al pagamento degli importi maturati nel periodo che va dal
1.1.2020 al 31.12.2021 e della di Oristano per il periodo successivo, per un importo mensile Pt_2
di € 600,00. In via subordinata, laddove fossero stati ritenuti insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'indennità ex art. 22 CCNL, ha chiesto la condanna delle convenute, sempre per i periodi di rispettiva competenza, al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., pari alla minor somma tra l'arricchimento delle convenute e il danno subito dalla ricorrente. Ha chiesto altresì la condanna delle convenute alla regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale della ricorrente a favore dell' , che a tal fine è stato evocato nel presente giudizio. CP_3
2. Si è costituita in giudizio la Liquidatoria di Controparte_1 CP_1
Parte rilevando preliminarmente, che, in seguito all'approvazione dell'Atto Aziendale dell' di Oristano, Parte avvenuto con Deliberazione n. 26 del 24.01.2023, era di competenza della predetta ogni determinazione in ordine all'istituita S.C. Diabetologia afferente al Dipartimento delle Attività
Territoriali. Inoltre, sempre in via preliminare, ha rilevato che, all'attuale ricorrente, con deliberazione n. 221 del 26.05.2023, dopo una selezione interna per il conferimento di un incarico temporaneo di sostituzione di Direzione della Struttura Complessa “Diabetologia”, ex art. 22 CCNL del 2019 dell'Area Sanità, era stato conferito l'incarico di sostituzione della Direzione della predetta
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