Trib. Torino, sentenza 08/11/2024, n. 5615
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Testo completo
N. R.G. 2949/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati
Andrea Natale, Presidente relatore
Silvia Carosio, giudice
Monica Mastrandrea, giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2949/2024 promossa da:
[CUI nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Afouzar Bahija e dall'Avv. Preziosi del Foro di Roma
RICORRENTE
Contro
in persona del Ministro pro tempore - Controparte_1 Controparte_2 in persona del Questore pro tempore, rappresentati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Torino
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione avverso provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, emesso dalla Questura di in data 22.11.2023 notificato CP_2
in data 21.01.2024, Cat.A12 Imm. nr. 356/2023 (all. 1), con richiesta in via subordinata di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o per casi speciali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Parte ricorrente ha così concluso:
«nel merito: in via principale disporre l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, emesso dalla Questura di in data CP_2
22.11.2023 e notificato in data 21.01.2024, Cat.A12 Imm. nr. 356/2023.
Per l'effetto, all'esito dell'istruttoria, riconosciute sussistenti le condizioni di cui agli artt. 5, comma 5 e 6, 18 bis, 19 comma 1 e 1.1 d. l.vo 286/98, disporre il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o per casi speciali, convertibile in motivi di lavoro.
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, come da allegata nota spese».
Parte resistente ha così concluso:
«rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite»
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato, la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendo – in principalità – l'annullamento del provvedimento impugnato e, in subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni di lavoro subordinato o un permesso di soggiorno per casi speciali.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio, chiedendo che il rigetto del ricorso.
Fissata udienza, il Tribunale ha effettuato l'interrogatorio libero della ricorrente all'udienza del
20.6.2024.
All'udienza del 3.10.2024 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. – le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
I fatti della procedura amministrativa
1. La ricorrente ha fatto ingresso in Italia in data 12.3.2023, con visto di ingresso per motivi familiari. In data 29.3.2023, la ricorrente ha presentato domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari presso la Questura di CP_2
2. Con il provvedimento impugnato, il Questore ha rigettato la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari in ragione della interruzione della convivenza con il marito Per_1
2 Per_2
3. La circostanza dell'interruzione della convivenza era peraltro stata resa nota dalla stessa ricorrente in occasione del fotosegnalamento del 22.9.2023.
4. Va anche precisato che la ricorrente – una volta ricevuta la notifica del preavviso di rigetto, prodromico all'emissione del provvedimento impugnato – aveva anche chiesto (per il tramite di un professionista) il trasferimento della pratica amministrativa dalla Questura di a quella CP_2
di Rimini (ove, nel frattempo, la sig.ra aveva avviato una attività lavorativa Pt_1
subordinata).
5. Il Questore di Novara – senza disporre il trasferimento della pratica a Rimini – ha però rigettato l'istanza, rilevando l'assenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni di coesione familiare (stante l'interruzione della convivenza) e ritenendo che nemmeno sussistessero i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni di lavoro subordinato, essendo state eluse «le disposizioni disciplinanti l'ingresso ed il soggiorno per motivi di lavoro».
Le vicende familiari della ricorrente
1. La sig.ra nel corso del 2019 ha sposato in Marocco il sig. Pt_1 CP_3
2. In data 12.3.2023 la sig.ra fa ingresso in Italia e il 29.3.2023 avanza la domanda di Pt_1
rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, per ricongiungimento con CP_3
cittadino marocchino, regolarmente soggiornante in Italia.
[...]
3. Sennonché, risulta non controverso che la convivenza tra la ricorrente e il marito si sia poi interrotta, già a maggio 2023. Il vincolo coniugale è poi addirittura venuto meno in data
26.6.2024 [cfr. sentenza di divorzio giudiziario, apostillata e tradotta, allegato 21 prodotto dalla ricorrente].
4. È bene precisare che, nonostante l'interruzione della convivenza appena un paio di mesi dopo
l'ingresso in Italia della ricorrente e nonostante l'intervenuto divorzio, non emergono elementi sintomatici del carattere simulato del matrimonio intercorso tra e (né Pt_1 CP_3
l'amministrazione resistente deduce alcunché per porre in discussione l'autenticità del vincolo
3
coniugale).
5. Ambedue i fatti (l'interruzione della convivenza e il successivo divorzio giudiziario) trovano infatti razionale spiegazione nelle vicende esposte da parte ricorrente. Risulta infatti che la sig.ra abbia denunciato il marito per maltrattamenti in famiglia in data Pt_1 CP_3
23.5.2023, presentando poi un'integrazione di denuncia in data 25.7.2023 [cfr. prod. ricorrente, all. 6]. In tali atti dichiarativi, la sig.ra ascrive al (allora) marito Pt_1 CP_3
comportamenti maltrattanti, come le percosse (che vi sarebbero state già a fine marzo 2023 e in data 23.4.2023), gli insulti, la violenza privata (avendo costretto la donna a restare in casa, dopo averla privata del cellulare e trattenendole il passaporto – poi riconsegnato – ed altri documenti ed effetti personali di sua proprietà). Tali fatti hanno indotto la sig.ra ad allontanarsi Pt_1
dal domicilio, per trovare ospitalità presso una
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati
Andrea Natale, Presidente relatore
Silvia Carosio, giudice
Monica Mastrandrea, giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2949/2024 promossa da:
[CUI nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Afouzar Bahija e dall'Avv. Preziosi del Foro di Roma
RICORRENTE
Contro
in persona del Ministro pro tempore - Controparte_1 Controparte_2 in persona del Questore pro tempore, rappresentati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Torino
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione avverso provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, emesso dalla Questura di in data 22.11.2023 notificato CP_2
in data 21.01.2024, Cat.A12 Imm. nr. 356/2023 (all. 1), con richiesta in via subordinata di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o per casi speciali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Parte ricorrente ha così concluso:
«nel merito: in via principale disporre l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, emesso dalla Questura di in data CP_2
22.11.2023 e notificato in data 21.01.2024, Cat.A12 Imm. nr. 356/2023.
Per l'effetto, all'esito dell'istruttoria, riconosciute sussistenti le condizioni di cui agli artt. 5, comma 5 e 6, 18 bis, 19 comma 1 e 1.1 d. l.vo 286/98, disporre il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o per casi speciali, convertibile in motivi di lavoro.
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, come da allegata nota spese».
Parte resistente ha così concluso:
«rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite»
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato, la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendo – in principalità – l'annullamento del provvedimento impugnato e, in subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni di lavoro subordinato o un permesso di soggiorno per casi speciali.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio, chiedendo che il rigetto del ricorso.
Fissata udienza, il Tribunale ha effettuato l'interrogatorio libero della ricorrente all'udienza del
20.6.2024.
All'udienza del 3.10.2024 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. – le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
I fatti della procedura amministrativa
1. La ricorrente ha fatto ingresso in Italia in data 12.3.2023, con visto di ingresso per motivi familiari. In data 29.3.2023, la ricorrente ha presentato domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari presso la Questura di CP_2
2. Con il provvedimento impugnato, il Questore ha rigettato la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari in ragione della interruzione della convivenza con il marito Per_1
2 Per_2
3. La circostanza dell'interruzione della convivenza era peraltro stata resa nota dalla stessa ricorrente in occasione del fotosegnalamento del 22.9.2023.
4. Va anche precisato che la ricorrente – una volta ricevuta la notifica del preavviso di rigetto, prodromico all'emissione del provvedimento impugnato – aveva anche chiesto (per il tramite di un professionista) il trasferimento della pratica amministrativa dalla Questura di a quella CP_2
di Rimini (ove, nel frattempo, la sig.ra aveva avviato una attività lavorativa Pt_1
subordinata).
5. Il Questore di Novara – senza disporre il trasferimento della pratica a Rimini – ha però rigettato l'istanza, rilevando l'assenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni di coesione familiare (stante l'interruzione della convivenza) e ritenendo che nemmeno sussistessero i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni di lavoro subordinato, essendo state eluse «le disposizioni disciplinanti l'ingresso ed il soggiorno per motivi di lavoro».
Le vicende familiari della ricorrente
1. La sig.ra nel corso del 2019 ha sposato in Marocco il sig. Pt_1 CP_3
2. In data 12.3.2023 la sig.ra fa ingresso in Italia e il 29.3.2023 avanza la domanda di Pt_1
rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, per ricongiungimento con CP_3
cittadino marocchino, regolarmente soggiornante in Italia.
[...]
3. Sennonché, risulta non controverso che la convivenza tra la ricorrente e il marito si sia poi interrotta, già a maggio 2023. Il vincolo coniugale è poi addirittura venuto meno in data
26.6.2024 [cfr. sentenza di divorzio giudiziario, apostillata e tradotta, allegato 21 prodotto dalla ricorrente].
4. È bene precisare che, nonostante l'interruzione della convivenza appena un paio di mesi dopo
l'ingresso in Italia della ricorrente e nonostante l'intervenuto divorzio, non emergono elementi sintomatici del carattere simulato del matrimonio intercorso tra e (né Pt_1 CP_3
l'amministrazione resistente deduce alcunché per porre in discussione l'autenticità del vincolo
3
coniugale).
5. Ambedue i fatti (l'interruzione della convivenza e il successivo divorzio giudiziario) trovano infatti razionale spiegazione nelle vicende esposte da parte ricorrente. Risulta infatti che la sig.ra abbia denunciato il marito per maltrattamenti in famiglia in data Pt_1 CP_3
23.5.2023, presentando poi un'integrazione di denuncia in data 25.7.2023 [cfr. prod. ricorrente, all. 6]. In tali atti dichiarativi, la sig.ra ascrive al (allora) marito Pt_1 CP_3
comportamenti maltrattanti, come le percosse (che vi sarebbero state già a fine marzo 2023 e in data 23.4.2023), gli insulti, la violenza privata (avendo costretto la donna a restare in casa, dopo averla privata del cellulare e trattenendole il passaporto – poi riconsegnato – ed altri documenti ed effetti personali di sua proprietà). Tali fatti hanno indotto la sig.ra ad allontanarsi Pt_1
dal domicilio, per trovare ospitalità presso una
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