Trib. Patti, sentenza 22/04/2024, n. 660

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Patti, sentenza 22/04/2024, n. 660
Giurisdizione : Trib. Patti
Numero : 660
Data del deposito : 22 aprile 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. F L,
Ad esito dell'udienza del 26.02.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 c.p.c. - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 2185/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a Mistretta il 07.10.1957, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. F S, C.F. presso il cui studio è elettivamente domiciliato in C.F._2
Messina, Viale Cadorna, 32, (fax 090/ 6011531;
PEC: , giusta procura Email_1
in atti
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona
[...] dell'Assessore pro tempore (C.F. rappresentato e difeso dal dott. G P.IVA_1
Dell'Acqua, giusta delega del Dirigente Generale pro tempore del suindicato
[...]
(C.F. ) e domiciliato Controparte_2 C.F._3
presso il Servizio per il Territorio di Messina con sede in Viale San Martino n.62 – 98122 Messina
(PEC dipartimento.azienda. egione.sicilia.it);
Email_2
Resistente CONTRO
, in persona del Presidente, legale rappresentante pro - Controparte_3 tempore, con sede in Roma, C.F.: , P.IVA n. rappresentato e difeso, per P.IVA_2 P.IVA_3
procura generale alle liti per atto del Notaio dott. di Roma, del 23.01.2023, n. Persona_1
Repertorio 37590, raccolta 7131, dall'avv. Maria Cammaroto, C.F. ed C.F._4
elettivamente domiciliato, con il suo procuratore, in Messina via Armeria, 1, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto;

Resistente
OGGETTO: Retribuzione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 1.7.2023, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
Controparte_1
e l' , deducendo di essere inserito nelle graduatorie ex L.R.
[...] CP_4
Org 16/96 e di aver prestato attività lavorativa in favore dell'Amministrazione resistente come operaio a tempo determinato (OTD), con la qualifica di bracciante agricolo qualificato.
Lamentava l'illegittima disparità di trattamento tra OTD e OTI (Operai a tempo Indeterminato) determinata dagli artt. 11 CIRL 2001 e 4 CIRL 2017, nella parte in cui prevedono soltanto a favore degli
OTI la corresponsione di un'indennità professionale mensile, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI, pari a 4 euro per ogni anno di servizio maturato e fino a un massimo di 16 anni. E ciò, in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva
1999/70/CE del 28 giugno 1999, ripreso dall'art. 25 d.lgs. n. 81/2015.
Rilevava, dunque, di avere svolto sempre la medesima attività lavorativa degli operai a tempo indeterminato (OTI) di pari qualifica.
Sosteneva di avere raggiunto nel 2018 i sedici anni di servizio, previsti dal CIRL come limite per maturare il massimo dell'indennità professionale, pari a 64 euro mensili, e di aver lavorato, dal 2018 e fino alla data di deposito del ricorso, per complessivi 26 mesi.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del suo diritto al riconoscimento della corrispondente indennità professionale mensile e, conseguentemente, la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in proprio favore della somma di 1.664,00 euro (64 euro per 26), oltre alla maggior somma
tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo sino all'effettivo soddisfo, nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale.
L Controparte_1
, si costituiva in giudizio con memoria del 20.11.2023 e, in via
[...]
preliminare chiedeva la riunione, per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, del presente giudizio con altri analoghi già pendenti.
Nel merito, sosteneva l'infondatezza delle avverse rivendicazioni, rilevando che il differente trattamento retributivo riconosciuto agli OTD rispetto ai OTI sarebbe legato, oltre che al numero di giornate lavorative svolte, alle mansioni assegnate ai primi in ragione della frazione di anno solare nella quale prestano la propria opera a favore dell'Amministrazione regionale. Inoltre, andrebbe considerato che gli OTD svolgono attività volte a fronteggiare esigenze che ricorrono ogni anno, per periodi di tempo limitati, per soddisfare le quali l'Amministrazione attinge ai contingenti disciplinati dalla legge.
Contestava, inoltre, il conteggio operato dal ricorrente, ritenendolo errato, in rapporto alle giornate lavorate per ogni mese.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
L' si costituiva in giudizio con memoria del 29.11.2023, prendendo atto della domanda avanzata CP_4 da parte ricorrente, e riservandosi, all'esito del giudizio, di agire per il recupero della contribuzione, ove dovuta e non prescritta.
Indi, ritenuta la natura documentale della controversia, all'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, tenuto conto delle seguenti considerazioni.
ha dichiarato di essere inserito nelle graduatorie ex 16/96, e di aver prestato Parte_1 Org_2 per molti anni attività lavorativa in favore dell' Organizzazione_3 [...]
come operaio a tempo determinato (OTD), assolvendo alle medesime Controparte_1
mansioni disimpegnate dagli operai a tempo indeterminato (OTI) di pari qualifica.
Cont Lamentava, dunque, l'illegittima disparità di trattamento tra OTD e determinata dagli artt. 11 Cont CIRL 2001 e 4 CIRL 2017 nella parte in cui prevedono solo in favore degli a corresponsione di un'indennità professionale mensile, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI, pari a £ 7.500
(successivamente 4 euro) per ogni anno di servizio maturato, crescente fino a un massimo di 16 anni,
così da arrivare ad un importo mensile di € 64.
Premesso che risulta pacifica, incontestata e documentalmente provata attraverso l'attestato e le buste paga in atti, la circostanza che il ricorrente, ha lavorato per 26 anni alle dipendenze della
, in Organizzazione_4
virtù di rapporti di lavoro a termine dal 1996 sino al 2022, con la qualifica di bracciante agricolo qualificato.
È, altresì, pacifico che è stato assunto, con carattere di stagionalità, sulla base dell'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'art. 45 ter dell'allegato Testo coordinato della l.r. n. 16/1996 (G.U.R.S. 11
aprile 1996, n. 17) alle LL.RR. nn. 13/1999 e 14/2006, svolgendo le predette mansioni per n. 41 giornate
annuali nel 1996;
51 giornate annuali nel 1998, 2001, 2002, 2003, 2005;
52 giornate annuali nel 1997,
2000;
35 giornate annuali nel 2004, 70 giornate annuali nel 2006;
101 giornate annuali nel 2007, 2008,
2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022;
125 giornate annuali nel 2009;
130 giornate
annuali nel 2010;
151 giornate annuali nel 2011;
111 giornate annuali nel 2012;
98 giornate annuali nel
2017.
A fronte di ciò, occorre rammentare che il rapporto di lavoro a termine contratto dal ricorrente è stato svolto nell'ambito del Servizio Forestale della , la cui attività è diretta alla sistemazione Controparte_1 idraulica e forestale del territorio ed è riconducibile nell'alveo dell'art. 2135 c.c., quale attività agricola diretta alla conservazione e alla massima utilizzazione del patrimonio forestale dell'ente regionale.
Tanto premesso, non si ignora che parte della giurisprudenza abbia ritenuto che il rapporto degli operai
forestali assunti dal servizio forestale regionale, ancorché assoggettato dalla normativa regionale alla disciplina privatistica, debba essere inquadrato nell'ambito del lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione, in considerazione della natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro e dall'inerenza del rapporto di lavoro degli operatori forestali ai fini istituzionali dell'Ente.
Date tali premesse, la natura pubblica del rapporto di lavoro del personale determinerebbe
l'applicazione della disciplina dettata dal D.Lgs. 165/2001.
Sicché, dovendosi escludere la natura di imprenditori agricoli degli enti pubblici economici e non, ne deriverebbe l'inapplicabilità al caso di specie della deroga al regime del D.Lgs. 368/2001, prevista dall'art. 10 del medesimo corpo normativo.
Tuttavia, tale impostazione non appare condivisibile.
Infatti, pur riconoscendosi che il rapporto è stipulato tra il lavoratore ed un ente pubblico non
economico, deve pure assumersi che si tratta pur sempre di un rapporto di lavoro di pubblico impiego di
natura privatistica, agendo l'amministrazione come un datore di lavoro privato.
Ciò posto, al rapporto in questione risulta certamente applicabile la disciplina di cui al D.lgs. n.
368/2001, ma non si vedono ragioni per escludere l'applicabilità anche della disciplina derogatoria prevista dall'art. 10. Infatti, l'anzidetta disposizione, in coerenza con la richiamata normativa sulla peculiarità del settore del lavoro agricolo e sulle esigenze dell'organizzazione del lavoro, prevede che
“Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
Dunque, posto che anche nel caso di specie l'ente pubblico non economico instaura con l'operaio a tempo determinato un rapporto di natura privatistica, non vi sono ragioni per ritenere che esso non sia qualificabile quale “datore di lavoro dell'agricoltura”, i cui rapporti con gli operai a tempo determinato sono esclusi dalla disciplina del decreto legislativo in questione.
E, del resto, tenuto conto del fatto che non vi sono elementi per ritenere che le caratteristiche dell'attività di natura agricola in senso lato esercitata dal datore di lavoro pubblico differisca da quella esercitata dal datore di lavoro privato, non vi sono nemmeno ragioni di ordine logico per giustificare una
siffatta disparità di regime giuridico per i rapporti di lavoro intrattenuti con gli operai a tempo
determinato.
Va peraltro ribadito che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro è determinante l'inserimento del prestatore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, senza che rilevi l'assoggettamento alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato.
Ciò posto, va altresì specificato che entrambe le categorie di rapporto di lavoro (a tempo determinato e indeterminato) sono disciplinate dalla L.R. n. 16/1996, rispettivamente agli artt. 46, 47 e 56.
Ai sensi dell'art. 46, L. r. n. 16/96 Formazione dei contingenti 1. Ferma restando l'articolazione in distretti forestali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale giugno 1989, n. 11, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta,
l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, dell'opera: a) di un contingente di operai a
tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per

centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.”

Ed ancora ai sensi dell'art. Art. 48 della predetta Legge, Contingenti operai con garanzia occupazionale di 151 e 101 giornate lavorative:
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