Trib. Bologna, sentenza 10/09/2024, n. 2391
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Testo completo
N. R.G. 5608/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5608/2022 promossa da:
PRASS ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE già LL LI & LI s.n.c. (C.F. 02001540372), con il patrocinio dell'avv. SALERNO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Este (Pd), Via Pr. Umberto n. 22 presso il difensore ATTORE contro
BANCO PM S.P.A. (C.F. 09722490969), con il patrocinio dell'avv. FIORETTI
ANDREA, elettivamente domiciliato in LA, Via Larga n. 19 presso il difensore
CONVENUTO
MARTE SPV S.R.L. (C.F. 04634710265) CONVENUTO CONTUMACE
MARATHON SPV S.R.L. (C.F. 05048650260), con il patrocinio dell'avv. GRILLO GIUSEPPE e dell'avv. BUDA ROSSANA, elettivamente domiciliata in Bologna, via del Cane n. 8 presso lo studio dell'avv. DI LUCCHIO GIANFRANCO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
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PER PRASS ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE già LL LI & LI s.n.c.:
“In via preliminare, previa revoca dell'ordinanza del 17 febbraio 2023 e del 15 gennaio 2024, si insiste affinché l'Ill.mo Giudice adito disponga l'ingresso della CTU contabile
e, se necessario, dar corso all'istanza ex art.210 c.p.c., atteso che comunque è stato già dimostrato la mancata osservanza da parte dell'Istituto alle produzioni documentali e/o parziali avanzate dall'attrice, tali da dar per certa la fondatezza della domanda;
- in via principale, quanto al merito, riportandosi alle conclusioni di cui all'atto introduttivo e memoria istruttoria n.1 nonché alla memoria n.2, quanto ai mezzi istruttori, da intendersi qui ripetuti e trascritti;
- solo in subordine, qualora l'Ill.mo giudicante non ritenesse di dare ingresso alla invocata CTU contabile, lo scrivente, nel riportarsi alle proprie istanze e conclusioni, insiste per l'integrale l'accoglimento delle medesime, chiedendo che la causa venga assegnata in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per gli scritti conclusionali e di replica.”;
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimb. forfet. del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
PER BANCO PM S.P.A.:
“Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via preliminare
i) respingere tutte le domande in ragione delle eccepite carenze e contraddizioni assertive;
ii) respingere tutte le pretese avversarie per difetto di legittimazione attiva in ragione della cessione dell'azienda o comunque per rinuncia in quanto non inserite fra le attività, anche solo stimate, della proposta concordataria e, in ogni caso, perché
l'esposizione residua dei conti di cui è chiesto il ricalcolo è stata riconosciuta e pagata in moneta concordataria;
iii) respingere la domanda ex art. 2033 c.c., non avendo l'attrice dedotto rimesse solutorie nel periodo non prescritto né pagato il saldo finale dei rapporti né versato al
CO le somme indicate in citazione a titolo di riparto;
iv) dichiarare prescritta l'azione di ripetizione di tutti i pagamenti intervenuti sui conti oggetto di causa anteriormente al decennio a ritroso dal primo atto interruttivo ex adverso provato, ossia prima del 10.05.2012, con conseguente cristallizzazione del saldo a quella data;
- In via principale di merito, rigettate le istanze istruttorie avversarie perché inammissibili ed esplorative, respingere in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le pagina 2 di 24
domande formulate dall'attore nei confronti del CO PM S.p.A., se del caso anche in forza di eccezione riconvenzionale di compensazione.
Con vittoria di spese e compenso di causa.”
PER MARATHON SPV S.R.L.:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in via preliminare:
Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Marathon SPV in relazione a tutte le contestazioni relative a fatti e concorsi effettuati dalla cedente anteriormente alla cessione in premessa richiamata, con particolare riguardo alla richiesta di condanna spiegata ' Prass Italia S.r.l. in Liquidazione;
Nel merito e comunque
Rigettare ogni e qualunque domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto
e, oltretutto, non provata;
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compenso professionale.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In apertura dell'atto introduttivo, parte attrice ha premesso di aver affrontato con esito positivo la procedura di concordato preventivo (Num/Anno: 8/2013 - Cod. Fiscale:
02001540372 - Giudice Delegato Dott.ssa Manuela Velotti) e che in data 22 settembre
2020, il G.D. Dott.ssa Rimondini aveva accertato la completa esecuzione degli obblighi del concordato (doc.1 attrice).
Ha specificato che nell'ambito della procedura concordataria, i crediti in chirografo sono stati soddisfatti nella percentuale complessiva del 27%, come da terzo progetto di riparto del 20 settembre 2017 (doc. 2 attrice), da cui si evince, a pag.8, che, l'allora CA
LA di LA, a fronte di importi ammessi per euro 1.429.872,66, ha beneficiato dei seguenti tre riparti:
-euro 243.078,35 per il 17%
-euro 57.194,91 per il 4%
-euro 85.792,36 per il 6% per un totale di 386.065,62 euro.
A sua volta, il CO LA, a fronte di importi ammessi per euro 446.220,05, ha beneficiato dei seguenti tre riparti:
-euro 75.857,41 per il 17%
-euro 17.848,80 per il 4%
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-euro 26.773,20 per il 6% per un totale di 120.479,41 euro.
Parte attrice ha altresì premesso in fatto che i rapporti di conto corrente con apertura di credito oggetto di giudizio sono:
a) il n.7710 del 1997, su cui sono state girocontate le competenze trimestrali dei conti ancillari n.13695 e n.9651, per un totale di ca. 400.000 euro;
b) il n.13695, che ha operato come detto sopra per un totale di ca. 80.000 euro;
c) il n.9651, che ha operato come detto sopra per un totale di ca. 60.000 euro;
d) il n.156, che ha visto girate le competenze per ca.
6.000 euro sul c/c n.109319, già
n.13361;
e) il n.454, che ha visto girate le competenze sul c/ n.109319;
g) il n.109319, che ha avuto addebiti totali per ca. 200.000 euro;
h) il n.109420, già 13462, che ha girocontato le competenze per ca. 60.000 euro sul c/c
n.109319.
Parte attrice ha allegato che già durante la fase del concordato preventivo aveva provveduto ad inoltrare richiesta di documentazione ex artt.117-119 co. 4 TUB all'allora
CA LA di LA (doc.3 del 30 giugno 2014;
doc.4, risposta CA del 5 agosto
2014) per i rapporti n.7710 – n.13695 – n.9651 – n.1036 – n.10073, e che tali istanze erano rimaste inevase, anche a fronte dell'ulteriore sollecito inoltrato in data 6 novembre
2020 (doc.5).
Medesima richiesta era stata inoltrata anche all'allora CO LA (già LA di
LO), ora confluita in CO PM S.p.a., in particolare con comunicazione del 16 aprile
2014 (doc.6) per i rapporti n.156 – n.373154 – n.373216 – n.454 – n.3702929 ed ulteriore richiesta di integrazione del 30 giugno 2014 (doc.7) per i rapporti n.109420
(già n.13462) e n.109319 (già n.13361). Anche in tal caso, le istanze erano rimaste inevase.
A seguito della presentazione di ricorso ex art. 633 c.p.c. volto ad ottenere la consegna della documentazione bancaria richiesta, veniva emesso decreto di ingiunzione nei confronti della banca del 22/3/2022 (doc. 9), ma il CO PM s.p.a. consegnava solo una parte della documentazione richiesta.
Segnatamente, l'unico contratto consegnato era quello relativo al rapporto n.7710 del
1997, con riferimento al quale parte attrice ha contestato l'asimmetricità nella capitalizzazione degli interessi in dare-avere, nonché la determinazione per relationem dei tassi di interesse e lo jus variandi. In relazione a tale rapporto ha, dunque, chiesto:
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“1. accertarsi, per quanto esposto, la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.1283, 1418 c.c. delle condizioni generali del rapporto di conto corrente di cui è causa, relativamente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e, per l'effetto, dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione ex Cass. SU 24418/2010;
2. accertarsi, la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.1284-1346 e 1418 c.c. e dell'art.117-co.IV TUB, delle condizioni generali del rapporto di cui è causa, relativamente alla determinazione degli interessi debitori ultralegali e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità degli stessi addebiti con la conseguente applicazione in via dispositiva di quelli di cui all'art.117-co.3 e/o del co.7 d.lgs. n.385/93;
3. accertarsi, per quanto esposto, la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.1346
e 1418 c.c. e dell'art.117 TUB degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto e sue successive ridenominazioni e così delle spese tutte, comunque prive di causa negoziale e/o indeterminate, applicate dalla CA nel corso del rapporto di cui è causa e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità di ogni e qualsivoglia pretesa a tale titolo;
4. accertarsi la nullità dei giorni-valuta computati dalla banca per il conto corrente, per mancanza di pattuizione tra le parti dei medesimi, e comunque ex art. 1418 c.c. per mancanza di causa;
5. di conseguenza condannare l'Istituto e/o gli Istituti di credito alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse, con la finalità di cui in premessa”.
Quanto agli altri rapporti oggetto di giudizio, dalla mancata consegna della documentazione contrattuale sollecitata in diverse occasioni agli istituti nel corso della procedura del concordato preventivo, l'attrice ha desunto la mancanza della forma scritta dei contratti, in spregio all'art. 117 TUB, con conseguente obbligo restitutorio per la banca di quanto percepito a titolo di interessi, spese e commissioni, oltre che di anatocismo.
Parte attrice ha in particolare chiesto, in relazione ai rapporti di conto corrente con apertura di credito n.13695 - n.9651 - n.156 - n.454 - n.109319 - n.109420:
“6. accertarsi e dichiarare, vista la violazione della forma scritta dei contratti, la nullità degli stessi ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3, T.U.B., con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi percepiti da parte della CA - non solo la riconduzione al tasso legale o al tasso BOT - ma nel caso concreto anche di ogni altro importo a titolo di commissioni, spese, valute ed oneri oltre che di anatocismo;
7. in ipotesi contraria, accertarsi e dichiarare la nullità degli stessi con applicazione dei meccanismi sostitutivi (tasso BOT) previsti dal comma 7 dell'art. 117 TUB e comunque
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elidendo ogni forma di anatocismo, interessi, commissioni varie e spese, per assenza di pattuizione contrattuale che solo in tal caso legittimerebbe tali oneri;
8. in tal caso, condannare l'Istituto e/o gli Istituti a retrocedere gli indebiti degli addebiti dei conti n.454 - 13695 – n.9651 – n.156 – n.109420, chiusi con saldo Zero;
8. in ogni caso, prevedersi l'applicazione degli interessi ex art.1284-co.4, c.c. dalla data di messa in mora (doc.
3 - doc.
5 - doc.
6 - doc.7) al saldo e/o da diversa decorrenza”.
L'attrice ha inoltre dedotto la nullità dell'applicazione