Trib. Salerno, sentenza 08/03/2025, n. 1043

TRIB Salerno
Sentenza
8 marzo 2025
0
0
05:06:40
TRIB Salerno
Sentenza
8 marzo 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 08/03/2025, n. 1043
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 1043
Data del deposito : 8 marzo 2025

Testo completo

N. R.G. 2661/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2661/2018
Promossa da
DA AR, C.F. [...], nato a [...] il [...];
DA IL, C.F. [...], nata a [...] il [...];
IE TE, C.F. [...], nato a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione,
dall'avv. Giovanni Grattacaso presso il cui studio elett.te domiciliano, sito in
Battipaglia, alla Piazza della Repubblica, trav.sa Via D'Anzillo, n. 1;
- attori-
contro
GL AS, C.F. [...], nato il [...] a
Battipaglia; IO VI, C.F. [...], nato il [...] ad
Oliveto Citra;
LI RO, C.F. [...]nata il [...] a
Battipaglia e SI US, C.F. [...], nato a [...] il
9.8.1960, rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Pasquale Esposito e US SI tutti domiciliati presso studio del primo in Salerno alla via Michele Conforti, n. 5;
-convenuti-
pagina 1 di 11 nonchè
CA FO, C.F. [...], nato a [...] il [...];
PE AR NC, C.F. [...], nato a [...] il
9.5.1954, rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa e su foglio separato, dagli avv.ti Giovanni Calabrese e Cristina CA presso il cui studio domiciliano in Battipaglia alla via Aitoro, n.18/e;
-convenuti-

Oggetto: impugnativa di delibera Assemblea Comunione Ordinaria
Conclusioni: come da verbale di udienza

Svolgimento del Processo
Con atto di citazione notificato in data 19.3.2018 ed iscritto a ruolo in data
20.3.2018, DA AR, DA IL, e IE TE,
premettevano di essere tutti proprietari in comunione indivisa unitamente a
GL AS, IO VI, SI US, RO LI,
CA FO e AR NC PE del locale sottotetto ubicato al piano quinto del fabbricato edificio B di Via Colombo, n. 20 distinta in catasto al foglio 20 p.lla 131, sub 50 ctg. C2 cl 3; che, con contratto d'opera del
20.5.2014, i comproprietari procedevano a conferire incarico alla ED ON
per la trasformazione dell'immobile e la realizzazione di n. 6 distinte unità
immobiliari pertinenziali;
che al contratto faceva seguito una scrittura integrativa;
che i lavori avevano regolarmente inizio ed erano proseguiti fino al dicembre 2017; che in data 8.5.2017 i comproprietari determinavano l'ammontare dei lavori sino a tale data eseguiti e riconoscevano le somme ancora dovute;
che, con verbale assembleare dell'8.1.2018, i signori GL
AS, SI US, CA FO e LO VI
pagina 2 di 11
procedevano a licenziare ed estromettere la impresa ED ON dall'eseguire ogni altra lavorazione presso il locale sottotetto ed assegnavano i lavori alla impresa edile 2AM S.r.l.; che la detta assemblea era invalida in quanto non comunicata agli altri comproprietari non partecipanti;
inoltre, l'affidamento ad altra impresa non era stato seguito da alcun cronoprogramma, né da computo metrico delle opere da eseguire, né si era proceduto al alcuna determinazione e/o decisione in merito alla risoluzione del contratto di appalto intercorso con la impresa ED ON;
che, pur con i dissensi manifestati, i comproprietari avevano proceduto ad indicare al responsabile del settore EDizia e Urbanistica del Comune di Battipaglia l'affidamento dei lavori di ultimazione delle opere alla impresa 2AM S.r.l.; che, come conseguenza di tale scelta, gli altri condomini del fabbricato subivano danni dalla sospensione dei lavori, anche perché erano stati privati del servizio ascensore;
che era interesse degli attori invocare la declaratoria di invalidità
della delibera assembleare adottata in data 8.1.2018; che inutilmente era stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, tanto esposto convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, i sigg. GL AS,
LO VI, SI US, LI RO, CA FO e PE
AR NC per ivi sentir, in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare procedibile ed ammissibile la domanda;
dichiarare l'invalidità della delibera assembleare adottata in data 8.1.2018, anche previa sospensiva della medesima, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In data 7.6.2018 si costituivano GL AS, LO VI,
LI RO e SI US i quali assumevano che l'azione era improcedibile, in quanto il verbale di mediazione era incompleto nell'oggetto perché non riportante l'oggetto della causa;
che non era vero che non erano stati informati della riunione in quanto la stessa era stata preceduta da altre convocazioni disdettate per impedimenti delle parti e da ampie discussioni pagina 3 di 11
sul punto;
che le doglianze circa le decisioni prese durante la riunione dell'8.1.2018 non rappresentavano alcuna esplicita violazione di legge.
In ogni caso, i comparenti, palesavano ipotesi di nullità dell'atto di citazione per l'imprecisione dei fatti lamentati dagli attori.
Ed ancora, in merito alle presunte irregolarità relative alla risoluzione del contratto con la ED ON, prospettavano che dopo la stipula -avvenuta a fine giugno 2014 - dell'originario contratto d'appalto con la ditta ED ON
di OR ON, per totali € 403.054,23, oltre IVA (importo comprensivo anche della fase progettuale), si verificava il fatto increscioso, di cui i committenti erano stati tenuti all'oscuro, che i lavori commissionati alla ditta appaltatrice non potevano essere eseguiti (e nemmeno iniziati) perché il progetto mancava dell'indefettibile e preliminare requisito
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi