Trib. Messina, sentenza 08/01/2025, n. 19

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 08/01/2025, n. 19
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 19
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 3397/2018 e 5090/2021 r.g. e vertenti
tra
EL CO (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio dell'avv. Orazio Carbone, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (c.f. 04585570581), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv. Rosa Pino, che la rappresenta e difende per procura in atti,
resistente
oggetto: impugnazione verbale di conciliazione sindacale.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 6 luglio 2018 CO IT adiva questo giudice del lavoro e, premesso di lavorare alle dipendenze della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. con qualifica di Primo Ufficiale di Coperta, Area Quadri, Q2/8 livello, in servizio presso la Produzione Navigazione Messina, e di essere stato utilizzato dal 16 maggio 2016 presso Navigazione Messina – U.O. Manovra (mezzi d'opera) di Villa
San IO (RC), deduceva di aver sottoscritto con detta società in data 15 dicembre 2016 un verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c. - registrato presso questo ufficio in data 24 gennaio 2017 al n. 311/2017 - con il quale, a fronte del mero trasferimento definitivo presso la sede di Villa San IO e della corresponsione dell'importo lordo di 500 euro, aveva rinunciato in via generale a ogni eventuale ragione di credito vantata in dipendenza del pregresso rapporto di lavoro. Lamentava l'illegittimità dell'accordo per erronea indicazione della data di sottoscrizione (27 ottobre 2016 in luogo di quella effettiva del 15 dicembre), per mancata partecipazione attiva del sindacato, per difetto di un mandato specifico di rappresentanza, nonché per assenza nel verbale di un'esatta indicazione dei diritti oggetto di rinuncia, e ne
chiedeva la declaratoria di nullità/annullabilità/invalidità integrale ovvero, in subordine, quantomeno della parte relativa alla rinuncia ai propri crediti e diritti formulata al punto 4.
Con successivo ricorso dell'8 novembre 2021 lo IT proponeva avverso il medesimo accordo azione ordinaria di annullamento ex artt. 1418, 1426, 1439 e 1442 c.c., eccependone l'invalidità anche per vizio del consenso, determinato dalla condotta dolosa della società.
Costituitasi in entrambi i giudizi, la FI s.p.a. spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo, per il caso di accoglimento delle domande attoree, la declaratoria di illegittimità del verbale di conciliazione in ogni sua parte, con conseguente revoca del trasferimento dello IT e condanna di quest'ultimo alla restituzione della somma di 500 euro a tale titolo ricevuta, oltre interessi e rivalutazione.
Quindi, riuniti i procedimenti per ragioni di connessione, espletata la prova testimoniale e sostituita
l'udienza del 7 gennaio 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le cause vengono decise con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce
e le transazioni aventi ad oggetto diritti previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi sono invalide ai sensi dell'art. 2113, comma 1, c.c. e possono essere impugnate dal lavoratore, con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale, nel termine decadenziale di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto
o da quella della rinuncia o transazione, se successive.
La ratio della disposizione va individuata nell'esigenza di garantire tutela al lavoratore che si trovi in condizioni di soggezione o di inferiorità nei confronti del datore di lavoro, atteso il rischio che la sua volontà venga coartata e indirizzata a un risultato contrario ai suoi interessi;
per tali motivi, il legislatore ha introdotto una disciplina di particolare tutela, prevedendo la possibilità del lavoratore di impugnare rinunce e transazioni entro un termine perentorio, introducendo, così, un'ulteriore figura di annullabilità oltre a quelle generali di cui agli artt. 1425-ss c.c.
Tale esigenza di tutela non sussiste, invece, quando la conciliazione si realizza in una delle forme di cui all'art. 2113 c.c.,
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