Trib. Monza, sentenza 14/01/2025, n. 52
TRIB Monza
Sentenza
14 gennaio 2025
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Testo completo
N. R.G. 2840/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2840/2023 promossa da:
TV S.r.l. (C.F. 01161880388), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Andrea Silvestri e dall'Avv. Francesco Vaccaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detto ultimo difensore, in Roma, via Filippo
Corridoni n. 19 (PEC: francescovaccaro@ordineavvocatiroma.org);
CONTRO
EI RS S.P.A. (C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Metropolitane di
Milano - Monza e Brianza - Lodi 12916980159), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Previti, dall'Avv. Daniele Franzini nonché dall'Avv. Rossana Mininno ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Milano, Via Antonio Stradivari n. 4 (PEC: stefanopreviti@ordineavvocatiroma.org;
danielefranzini@ordineavvocatiroma.org;
rossana.mininno@milano.pecavvocati.it).
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini: parte opponente, “…Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta - Dichiarare nullo, annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 233/2023 emesso il
25.1.2023, dal Tribunale Civile di Monza, nel procedimento R.g. n. 10712/2022, poiché emesso in carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibili tà del credito e perché, comunque, anche infondato
pagina 1 di 6 nel merito, per le ragioni tutte di cui in narrativa;- In via subordinata, dichiarare nullo, annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo opposto e per l'effetto accertare e dichiarare l'effettivo minor importo dovuto dalla TV s.r.l., In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari…” per parte convenuta, “…NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: - accertate e dichiarate l'esistenza della pretesa creditoria azionata da EI Towers s.p.a., nonché l'infondatezza dell'opposizione avversaria, rigettare l'opposizione proposta da TV s.r.l. e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 233/2023 emesso dall'intestato Tribunale di Monza in data 25.1.2023;
- accertati e dichiarati la palese infondatezza dell'opposizione proposta da TV s.r.l., nonché il carattere temerario della lite instaurata, condannare la società opponente al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
NEL MERITO E IN VIA
SUBORDINATA (PER L'IPOTESI DI REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO N.
233/2023): - accertate e dichiarate l'esistenza della pretesa creditoria azionata da EI Towers s.p.a., nonché la debenza, da parte della società opponente, dell'importo capitale di euro 18.996,15, condannare TV s.r.l. al pagamento dell'importo di euro 18.996,15
(diciottomilanovecentonovantasei/15) a titolo di sorte capitale, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. n.
231/2002;
- accertato e dichiarato il carattere temerario della lite instaurata, condannare la società opponente al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia…”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, TV RL ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 233/2023 emesso da questo Tribunale in data 25.01.2023, con il quale le è stato ingiunto di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2840/2023 promossa da:
TV S.r.l. (C.F. 01161880388), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Andrea Silvestri e dall'Avv. Francesco Vaccaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detto ultimo difensore, in Roma, via Filippo
Corridoni n. 19 (PEC: francescovaccaro@ordineavvocatiroma.org);
CONTRO
EI RS S.P.A. (C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Metropolitane di
Milano - Monza e Brianza - Lodi 12916980159), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Previti, dall'Avv. Daniele Franzini nonché dall'Avv. Rossana Mininno ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Milano, Via Antonio Stradivari n. 4 (PEC: stefanopreviti@ordineavvocatiroma.org;
danielefranzini@ordineavvocatiroma.org;
rossana.mininno@milano.pecavvocati.it).
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini: parte opponente, “…Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta - Dichiarare nullo, annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 233/2023 emesso il
25.1.2023, dal Tribunale Civile di Monza, nel procedimento R.g. n. 10712/2022, poiché emesso in carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibili tà del credito e perché, comunque, anche infondato
pagina 1 di 6 nel merito, per le ragioni tutte di cui in narrativa;- In via subordinata, dichiarare nullo, annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo opposto e per l'effetto accertare e dichiarare l'effettivo minor importo dovuto dalla TV s.r.l., In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari…” per parte convenuta, “…NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: - accertate e dichiarate l'esistenza della pretesa creditoria azionata da EI Towers s.p.a., nonché l'infondatezza dell'opposizione avversaria, rigettare l'opposizione proposta da TV s.r.l. e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 233/2023 emesso dall'intestato Tribunale di Monza in data 25.1.2023;
- accertati e dichiarati la palese infondatezza dell'opposizione proposta da TV s.r.l., nonché il carattere temerario della lite instaurata, condannare la società opponente al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
NEL MERITO E IN VIA
SUBORDINATA (PER L'IPOTESI DI REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO N.
233/2023): - accertate e dichiarate l'esistenza della pretesa creditoria azionata da EI Towers s.p.a., nonché la debenza, da parte della società opponente, dell'importo capitale di euro 18.996,15, condannare TV s.r.l. al pagamento dell'importo di euro 18.996,15
(diciottomilanovecentonovantasei/15) a titolo di sorte capitale, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. n.
231/2002;
- accertato e dichiarato il carattere temerario della lite instaurata, condannare la società opponente al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia…”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, TV RL ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 233/2023 emesso da questo Tribunale in data 25.01.2023, con il quale le è stato ingiunto di
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