Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 11
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Testo completo
N. R.G. 7424/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Caterina CANIATO Presidente rel. dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 08/11/2024, assunto in decisione in data 17/12/2024 e vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...];
Parte_1 C.F._1
e tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti a [...], ed entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato
Paola Lucca ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito Bergamo (BG) Via Zambonate n.
93 giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 17/12/2024, mediante il deposito di note scritte ex art.
127ter c.p.c., ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Concorezzo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con prevalente Per_1 collocazione presso la madre, e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per gli atti di ordinaria amministrazione. I genitori, infatti, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni e si impegnano espressamente a valorizzare reciprocamente le rispettive figure genitoriali e a mantenere e favorire i rapporti tra il figlio e le
rispettive famiglie d'origine, paterna. Le singole decisioni quotidiane saranno invece assunte dal genitore con il quale il figlio si troverà in quel momento. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio.
2) Il padre potrà stare con il figlio quotidianamente, in base alla propria disponibilità lavorativa, con un minimo di due pomeriggi alla settimana e a weekend alterni dalle ore 10 del sabato mattina sino alla domenica sera alle ore 21:00.
3) I genitori trascorreranno con il figlio minore due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da concordare tra di loro entro il 31 maggio di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie (alternando di anno in anno il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) e tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e
Pasquetta);
inoltre a prescindere dalla turnazione del periodo di vacanza, se i figli trascorreranno con un genitore il giorno di Natale, dovranno trascorrere con l'altro il giorno di Santo Stefano, salvo diverso accordo;
ogni altra festività dell'anno, ivi compresi i giorni di vacanze scolastiche per il carnevale, dovrà essere trascorsa con i figli con il criterio dell'alternanza annuale. Entrambe le parti dovranno avere altresì cura di far trascorrere con il padre il giorno della Festa del Papà e con la madre il giorno della Festa della Mamma a prescindere dalla turnazione delle visite già concordate. Inoltre, ai fini dell'osservanza delle condizioni relative alle visite e relativamente ai fine settimana immediatamente a cavallo delle vacanze (estive, natalizie e pasquali), si specifica che, in difetto di diverso accordo, nel fine settimana successivo alle ferie il figlio starà con il genitore presso il quale non sono stati ordinariamente nel fine settimana che precede il periodo di vacanza presso uno dei due genitori.
4) La casa familiare sita a Concorezzo, facente parte del complesso immobiliare condominiale posto alla Via Ozanam 4, nonché l'autorimessa con accesso Da Via Martin Luther King, di cui i coniugi sono comproprietari, rimane assegnata in uso al signor ;
la signora manterrà la sua Pt_2 Pt_1 residenza ed il domicilio presso la suddetta abitazione, insieme ai figli, finchè non sarà resa disponibile la nuova abitazione che la stessa ha già acquistato, sita in Vimercate, via Camillo Benso
Conte di Cavour, 63.
Durante tale periodo le spese generali relative all'abitazione familiare (utenze, imposte, spese condominiali, etc.) verranno suddivise al 50 % tra i ricorrenti.
Dal momento del trasferimento della coniuge con i figli presso la nuova abitazione, sita in Vimercate, via Camillo Benso Conte di Cavour, 63, il signor si farà integralmente carico di tutti Parte_2 gli oneri di proprietà e condominiali relativi alla casa coniugale ed al box.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
5) Nella regolamentazione dei rapporti economico patrimoniali che li concernono e in considerazione dell'apporto dato da ciascun coniuge alla famiglia, i coniugi convengono che la signora
[...] si impegna a trasferire al signor - con atto
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Caterina CANIATO Presidente rel. dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 08/11/2024, assunto in decisione in data 17/12/2024 e vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...];
Parte_1 C.F._1
e tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti a [...], ed entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato
Paola Lucca ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito Bergamo (BG) Via Zambonate n.
93 giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 17/12/2024, mediante il deposito di note scritte ex art.
127ter c.p.c., ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Concorezzo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con prevalente Per_1 collocazione presso la madre, e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per gli atti di ordinaria amministrazione. I genitori, infatti, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni e si impegnano espressamente a valorizzare reciprocamente le rispettive figure genitoriali e a mantenere e favorire i rapporti tra il figlio e le
rispettive famiglie d'origine, paterna. Le singole decisioni quotidiane saranno invece assunte dal genitore con il quale il figlio si troverà in quel momento. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio.
2) Il padre potrà stare con il figlio quotidianamente, in base alla propria disponibilità lavorativa, con un minimo di due pomeriggi alla settimana e a weekend alterni dalle ore 10 del sabato mattina sino alla domenica sera alle ore 21:00.
3) I genitori trascorreranno con il figlio minore due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da concordare tra di loro entro il 31 maggio di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie (alternando di anno in anno il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) e tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e
Pasquetta);
inoltre a prescindere dalla turnazione del periodo di vacanza, se i figli trascorreranno con un genitore il giorno di Natale, dovranno trascorrere con l'altro il giorno di Santo Stefano, salvo diverso accordo;
ogni altra festività dell'anno, ivi compresi i giorni di vacanze scolastiche per il carnevale, dovrà essere trascorsa con i figli con il criterio dell'alternanza annuale. Entrambe le parti dovranno avere altresì cura di far trascorrere con il padre il giorno della Festa del Papà e con la madre il giorno della Festa della Mamma a prescindere dalla turnazione delle visite già concordate. Inoltre, ai fini dell'osservanza delle condizioni relative alle visite e relativamente ai fine settimana immediatamente a cavallo delle vacanze (estive, natalizie e pasquali), si specifica che, in difetto di diverso accordo, nel fine settimana successivo alle ferie il figlio starà con il genitore presso il quale non sono stati ordinariamente nel fine settimana che precede il periodo di vacanza presso uno dei due genitori.
4) La casa familiare sita a Concorezzo, facente parte del complesso immobiliare condominiale posto alla Via Ozanam 4, nonché l'autorimessa con accesso Da Via Martin Luther King, di cui i coniugi sono comproprietari, rimane assegnata in uso al signor ;
la signora manterrà la sua Pt_2 Pt_1 residenza ed il domicilio presso la suddetta abitazione, insieme ai figli, finchè non sarà resa disponibile la nuova abitazione che la stessa ha già acquistato, sita in Vimercate, via Camillo Benso
Conte di Cavour, 63.
Durante tale periodo le spese generali relative all'abitazione familiare (utenze, imposte, spese condominiali, etc.) verranno suddivise al 50 % tra i ricorrenti.
Dal momento del trasferimento della coniuge con i figli presso la nuova abitazione, sita in Vimercate, via Camillo Benso Conte di Cavour, 63, il signor si farà integralmente carico di tutti Parte_2 gli oneri di proprietà e condominiali relativi alla casa coniugale ed al box.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
5) Nella regolamentazione dei rapporti economico patrimoniali che li concernono e in considerazione dell'apporto dato da ciascun coniuge alla famiglia, i coniugi convengono che la signora
[...] si impegna a trasferire al signor - con atto
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