Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 1012

TRIB Catania
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Catania
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 1012
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 1012
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente relatore dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice dott. Sonia Di Gesu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4238/2024 V.G. avente ad oggetto cessazione effetti civili del matrimonio promossa da nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Emanuela Battaglia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti e da nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Orazio Urzì, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 08.01.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Con ricorso congiunto depositato il 30.9.2024, ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo Parte_1 Parte_2
tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato ad Aci
Castello il 14.04.2007, dal quale erano nati i figli il 07.03.2002, Persona_1 Per_2
il 13.11.2003, il 01.10.2007 e il 02.08.2010. Per_3 Persona_4
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano sentenza di separazione n. 142/2024, resa da questa Tribunale il 15.12.2023, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava sè stesso relatore ed assegnava termine fino al 08.01.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 142/2024, resa da questa Tribunale il 15.12.2023.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
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Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e il mantenimento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
1) e sui quali la responsabilità genitoriale sarà esercitata dai Per_3 Per_5
NOi , resteranno affidati ad entrambi, con collocamento presso Parte_3
la madre e facoltà per il padre di vederli due pomeriggi settimanali feriali (in caso di mancato
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