Trib. Benevento, sentenza 17/04/2024, n. 419

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Benevento, sentenza 17/04/2024, n. 419
Giurisdizione : Trib. Benevento
Numero : 419
Data del deposito : 17 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2924 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: reddito di cittadinanza, cui sono riunite quelle iscritte ai nn. R.G. 3466/2023 e
3470/2023,
TRA
Friday OSEVBEKHAE, elettivamente domiciliato in Benevento, via Raffaele Calabria 22, presso lo studio dell'avv. Carmen Gerarda Vetrone, che lo rappresenta e difende come da procure in calce ai ricorsi introduttivi,
RICORRENTE
E
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Franco Pasut nel giudizio
R.G. 2924/23, dall'avv. Gabriele Morreale nel giudizio R.G. 3466/23 e dall'avv. Marcella
Cataldi nel giudizio R.G. 3470/2023,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con due distinti ricorsi, iscritti ai nn. R.G. 2924/2023 e 3466/2023, il ricorrente in epigrafe ha impugnato i provvedimenti con cui l'INPS gli ha dapprima chiesto, e successivamente sollecitato, la restituzione del reddito di cittadinanza erogato nel periodo da novembre 2021 a marzo 2022, non dovuto a causa della revoca/decadenza dal beneficio scaturita dalla mancanza del requisito di cittadinanza.
A sostegno della domanda, ha esposto che non vi era alcun obbligo di restituzione, in quanto
l'intera disciplina del reddito di cittadinanza era stata abrogata. Ha, inoltre, dedotto che si trovava regolarmente in Italia dal 2004 in virtù di un permesso di soggiorno per cure mediche, sempre rinnovato, sicché la richiesta di restituzione era infondata.
Con un terzo ricorso, iscritto al n. R.G. 3470/2023, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'INPS gli ha sollecitato la restituzione del reddito di cittadinanza erogato nel periodo da novembre 2020 a marzo 2021, non dovuto in quanto la domanda era stata presentata prima dello scadere del termine di 6 mesi di cui all'art. 7, co. 11, della l. 26/2019.
1
A sostegno della domanda ha esposto che prima di tale sollecito non aveva ricevuto alcuna richiesta di restituzione, che non era dato comprendere in che cosa consistesse la presunta violazione e che in ogni caso la normativa sul reddito di cittadinanza era stata interamente abrogata.
In tutti i giudizi si è ritualmente costituito l'INPS, chiedendone il rigetto.
Disposta la riunione dei tre giudizi, stante la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, la causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con nota datata 1° marzo 2023, l'INPS ha chiesto al ricorrente la restituzione dell'importo di €
3.800,00 ricevuto a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo da novembre 2021 a marzo 2022 in virtù della domanda prot. Inps - RDC-2021 4916980, indebitamente percepito per “mancanza del requisito di cittadinanza (art. 2, co. 1, a), 1) l. 26/2019)”;
con una successiva nota del 7 agosto 2023, ha sollecitato il pagamento della medesima somma.
Con un'ulteriore nota del 7 agosto 2023, l'INPS ha sollecitato la restituzione dell'importo di €
4.952,00 percepito a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo da novembre 2020 a marzo
2021, risultato indebito in quanto la domanda era stata presentata prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'art. 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019.
Ai sensi dell'art. 2 del d.l. 28.01.2019, n. 4, il reddito di cittadinanza è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, reddituali e patrimoniali (fra cui, in primis, un valore dell'ISEE inferiore alla soglia ivi indicata) ivi indicati, e la sua fruizione è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui all'art. 4, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.
Specificamente, per quanto riguarda i requisiti di
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