Trib. Roma, sentenza 12/08/2024, n. 13409
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Testo completo
N. R.G. 27432/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa L D N, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 27432/2023 promossa da
nato in Romania il 14.12.1998, elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'avv. Pianoforte Donato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- ricorrente -
contro
, domiciliato in Roma, via Controparte_1 dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Oggetto: impugnazione provvedimento di allontanamento ex art. 20, co. 3, d.lgs. n. 30/2007
Con ricorso in riassunzione depositato in data 28.05.2023, il ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso il 20.02.2023, con il quale il Prefetto di ha disposto il suo CP_1
allontanamento dal territorio dello Stato per motivi imperativi di pubblica sicurezza, notificato in pari data.
Il provvedimento impugnato in questa sede risulta emesso in quanto: “a carico dell'interessato risultano i seguenti precedenti penali e di polizia: rissa, lesioni personali, resistenza a P.U., rapina impropria, porto di armi e/o oggetti atti ad offendere;
ATTESO che per i motivi su esposti
l'interessato rientra in una delle categorie del D.lgs. 159/2011 di cui all'art. 1, ovvero sulla base di elementi di fatto tra coloro che debba ritenersi che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
tra coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
VALUTATO che: i fatti di cui il predetto si è reso
1 responsabile costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, tanto che, esaminato accuratamente il singolo caso, si è ravvisata l'urgenza dell'allontanamento dal Territorio Nazionale perché la sua ulteriore permanenza in Italia è incompatibile con la civile e sicura convivenza;
la mancanza di una fonte lecita di reddito, la condotta anti giuridica del soggetto, la pluralità e/o gravità dei reati commessi sono sintomi della sua incapacità di inserirsi civilmente nel contesto sociale e costituiscono elementi a sostegno della pericolosità del soggetto, destando un forte allarme per la collettività” inoltre “quanto emerso in ordine alla durata del soggiorno in Italia dell'interessato, alla sua età, alle sue condizioni di salute, alla sua situazione familiare ed ai suoi legami con lo
Stato di appartenenza/provenienza non introduce elementi sufficienti a derogare a quanto stabilito dalla vigente normativa;
è stato scarcerato in data odierna dalla Casa Circondariale di CP_1 dopo aver espiato la pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione per rapina e lesioni personali” (cfr. provvedimento impugnato).
La difesa di parte ricorrente ha esposto che contestualmente al provvedimento in oggetto la
Questura di emetteva provvedimento di trattenimento presso il Centro di Permanenza per CP_1
i Rimpatri di Palazzo San Gervasio (PZ);
che impugnava il decreto prefettizio innanzi al Tribunale di Frosinone, il quale rilevava la propria incompetenza in data 28.04.2023;
che nelle more del suddetto procedimento il ricorrente veniva rimpatriato. Riassunto il procedimento in questa sede, parte ricorrente ha lamentato la nullità/inesistenza dell'atto impugnato per mancata attestazione di conformità dello stesso;
carenza di motivazione e violazione di legge, in particolare, dell'art. 13 co.
4, 4 bis e 5, d.lgs. 286/90 e artt. 7 e 11, co. 1, DIR CE 115/2008. In conclusione, rilevata
l'illegittimità del provvedimento di allontanamento e degli atti conseguenti, ne ha chiesto in via preliminare la sospensione degli effetti e nel merito l'annullamento.
Con decreto del 18.07.2023 il Giudice, tenuto conto di quanto dedotto e documentato, ha rigettato
l'stanza di sospensione e fissato per il giorno 09.02.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., successivamente rinviata al 12.07.2024 per la regolare instaurazione del contraddittorio.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 28.06.2024 chiedendo il rigetto del ricorso riportandosi alle allegate memorie della . In particolare, quest'ultima Controparte_1 ha rilevato l'erroneo riferimento in ricorso alla disciplina applicabile ai cittadini extraUE;
ha rappresentato l'avvenuta notifica del provvedimento originale, per cui nessuna attestazione di conformità doveva essere emessa;
ha richiamato i precedenti penali del ricorrente e la scontata pena alla reclusione di 2 anni e 2 mesi per rapina e lesioni personali, evidenziandone il particolare allarme sociale;
ha rappresentato che la situazione personale del ricorrente e la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa L D N, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 27432/2023 promossa da
nato in Romania il 14.12.1998, elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'avv. Pianoforte Donato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- ricorrente -
contro
, domiciliato in Roma, via Controparte_1 dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Oggetto: impugnazione provvedimento di allontanamento ex art. 20, co. 3, d.lgs. n. 30/2007
Con ricorso in riassunzione depositato in data 28.05.2023, il ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso il 20.02.2023, con il quale il Prefetto di ha disposto il suo CP_1
allontanamento dal territorio dello Stato per motivi imperativi di pubblica sicurezza, notificato in pari data.
Il provvedimento impugnato in questa sede risulta emesso in quanto: “a carico dell'interessato risultano i seguenti precedenti penali e di polizia: rissa, lesioni personali, resistenza a P.U., rapina impropria, porto di armi e/o oggetti atti ad offendere;
ATTESO che per i motivi su esposti
l'interessato rientra in una delle categorie del D.lgs. 159/2011 di cui all'art. 1, ovvero sulla base di elementi di fatto tra coloro che debba ritenersi che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
tra coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
VALUTATO che: i fatti di cui il predetto si è reso
1 responsabile costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, tanto che, esaminato accuratamente il singolo caso, si è ravvisata l'urgenza dell'allontanamento dal Territorio Nazionale perché la sua ulteriore permanenza in Italia è incompatibile con la civile e sicura convivenza;
la mancanza di una fonte lecita di reddito, la condotta anti giuridica del soggetto, la pluralità e/o gravità dei reati commessi sono sintomi della sua incapacità di inserirsi civilmente nel contesto sociale e costituiscono elementi a sostegno della pericolosità del soggetto, destando un forte allarme per la collettività” inoltre “quanto emerso in ordine alla durata del soggiorno in Italia dell'interessato, alla sua età, alle sue condizioni di salute, alla sua situazione familiare ed ai suoi legami con lo
Stato di appartenenza/provenienza non introduce elementi sufficienti a derogare a quanto stabilito dalla vigente normativa;
è stato scarcerato in data odierna dalla Casa Circondariale di CP_1 dopo aver espiato la pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione per rapina e lesioni personali” (cfr. provvedimento impugnato).
La difesa di parte ricorrente ha esposto che contestualmente al provvedimento in oggetto la
Questura di emetteva provvedimento di trattenimento presso il Centro di Permanenza per CP_1
i Rimpatri di Palazzo San Gervasio (PZ);
che impugnava il decreto prefettizio innanzi al Tribunale di Frosinone, il quale rilevava la propria incompetenza in data 28.04.2023;
che nelle more del suddetto procedimento il ricorrente veniva rimpatriato. Riassunto il procedimento in questa sede, parte ricorrente ha lamentato la nullità/inesistenza dell'atto impugnato per mancata attestazione di conformità dello stesso;
carenza di motivazione e violazione di legge, in particolare, dell'art. 13 co.
4, 4 bis e 5, d.lgs. 286/90 e artt. 7 e 11, co. 1, DIR CE 115/2008. In conclusione, rilevata
l'illegittimità del provvedimento di allontanamento e degli atti conseguenti, ne ha chiesto in via preliminare la sospensione degli effetti e nel merito l'annullamento.
Con decreto del 18.07.2023 il Giudice, tenuto conto di quanto dedotto e documentato, ha rigettato
l'stanza di sospensione e fissato per il giorno 09.02.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., successivamente rinviata al 12.07.2024 per la regolare instaurazione del contraddittorio.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 28.06.2024 chiedendo il rigetto del ricorso riportandosi alle allegate memorie della . In particolare, quest'ultima Controparte_1 ha rilevato l'erroneo riferimento in ricorso alla disciplina applicabile ai cittadini extraUE;
ha rappresentato l'avvenuta notifica del provvedimento originale, per cui nessuna attestazione di conformità doveva essere emessa;
ha richiamato i precedenti penali del ricorrente e la scontata pena alla reclusione di 2 anni e 2 mesi per rapina e lesioni personali, evidenziandone il particolare allarme sociale;
ha rappresentato che la situazione personale del ricorrente e la
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