Trib. Imperia, sentenza 22/04/2024, n. 288
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice di I grado, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2058/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi Civili del Tribunale di Imperia
TRA
EN NA, rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Barbaro
Attrice Opponente
Contro
ZI IC AR RI, rapp.to e difeso dall'Avv. Ezio
Monaco
Convenuto Opposto
Conclusioni
All'udienza del 24-1-2024 6-12-2023 EN NA così concludeva: “in via istruttoria: a) disporre l'acquisizione dei fascicoli di esecuzione n. 513/2021 RGE
MOB e cautelare n. 513-1/2021 RGE MOB, nonché del fascicolo della fase di reclamo
n. 309/2022 RG, salva la produzione dei correlativi atti introduttivi e provvedimenti conclusivi;
b) acquisiti la sentenza della Corte di Appello di Genova e l'avviso di udienza penale della Corte Suprema di Cassazione;
nel merito: dato atto che la sentenza penale di primo grado non contiene condanne sulle questioni civili esecutive per legge e/o tali dichiarate dal giudice penale ed in ogni caso preso atto dell'intervenuta sentenza di appello di assoluzione con revoca delle pregresse statuizioni civili e dell'inammissibilità del correlativo ricorso per cassazione: - in via principale, di dichiarare che la controparte non aveva e non ha alcun diritto di procedere in via esecutiva e per l'effetto di dichiarare nullo o invalido l'atto di precetto e/o l'atto di pignoramento e/o ogni altra istanza avversaria avanzata nella procedura esecutiva de qua;
- in via subordinata e/o alternativa, di dichiarare che la sentenza de qua non doveva essere munita di formula esecutiva e per
l'effetto dichiarare nulla o invalida la medesima formula esecutiva, con ogni conseguente provvedimento di legge. Previa revoca e/o riforma dei provvedimenti emessi all'esito della fase esecutiva, cautelare e di reclamo, con il favore di spese e competenze di procedura della fase di cautelare, di reclamo e del merito e con la condanna alla restituzione delle somme assegnate in fase esecutiva”.
ZI IC AR RI concludeva come in comparsa di
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